Sentenza n. 234/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del decreto con il quale viene fatto divieto al Serg. -OMISSIS-, con effetto immediato, di detenere a qualsiasi titolo armi e munizioni, notificato il -OMISSIS-; della comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data -OMISSIS-, di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché incognito, ivi compreso, ove occorrer possa, del verbale di acquisizione cautelativa delle Armi del -OMISSIS- redatto dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Ponsacco (PI), del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo anch'esso elevato dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Ponsacco (PI), e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto immediato di detenere, a qualsiasi titolo, armi e munizioni, con i relativi atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui gli era stato vietato, con effetto immediato, di detenere armi e munizioni, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli ulteriori atti connessi, inclusi i verbali di acquisizione cautelativa delle armi e di contestazione dell'illecito amministrativo. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato, in data 25 novembre 2025, di non avere più interesse alla decisione, in ragione della sopravvenuta declaratoria di inidoneità al servizio e all'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la successiva declaratoria di inidoneità al servizio e all'uso delle armi avesse fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'impugnazione del divieto di detenzione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso; la sentenza applica tale regola, pur senza richiamare espressamente la disposizione nel testo motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento quando ricorrono esigenze di tutela della dignità e della riservatezza, in particolare rispetto a dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, richiamati quale presupposto dell'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Costituisce ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una situazione che rende non più utile o necessario l'accoglimento della domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inidoneità al servizio e all'uso delle armi può determinare il venir meno dell'interesse attuale a contestare un precedente divieto amministrativo di detenzione di armi e munizioni, qualora il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie nella diffusione del provvedimento.
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