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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09765/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2010 e 2011, contestando maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La CTP di Vicenza aveva accolto i ricorsi del contribuente; in appello la CTR del Veneto aveva rigettato il gravame dell'Agenzia, ritenendo che i beni commercializzati dalla società estera coinvolta nell'intermediazione fossero beni in importazione e che, quindi, alle prestazioni fatturate dal contribuente si applicasse l'esenzione IVA prevista dall'art. 9, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse escluso senza reale motivazione la rilevanza della stabile organizzazione in Italia della società estera e avesse qualificato immotivatamente come importate in Italia le merci vendute; con il secondo, subordinato, ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente perché la decisione si era limitata ad affermare, in modo assertivo, che i beni erano in importazione e che il temporaneo deposito in Italia era irrilevante, senza spiegare il percorso argomentativo seguito né confrontarsi con le censure dell'appellante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente quando il vizio emerga dal testo della decisione

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    impone una motivazione idonea della sentenza tributaria; la sua violazione è stata prospettata come nullità della decisione

  • art. 132 c.p.c.

    richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la carenza di tale requisito integra nullità

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del 'minimo costituzionale'

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 9, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    norma evocata per l'esenzione IVA delle prestazioni fatturate dal contribuente in relazione a beni in importazione

  • art. 7, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1972

    norma richiamata nel ricorso come disciplina ordinaria di imponibilità IVA; il testo della sentenza la menziona nel riportare la doglianza dell'Agenzia

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è solo apparente, presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulta obiettivamente incomprensibile; non è invece più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche doglianze delle parti e spiegare perché le ritiene fondate o infondate; una decisione meramente assertiva è nulla.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e rende superflua la trattazione degli altri motivi, questi ultimi sono assorbiti.
  • Se la sentenza impugnata è cassata per vizio motivazionale, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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