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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2217

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2217 of 16 October 2023 repealing Regulation (EC) No 901/2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Normativa europea32023R2217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga il precedente atto della Commissione che classificava il rooibos tea nella voce 1212 della Nomenclatura combinata. La modifica deriva dall’allineamento alla decisione di classificazione adottata dal Comitato del Sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, che colloca il prodotto nella voce 1211. L’obiettivo è garantire uniformità interpretativa e conformità della disciplina unionale al Sistema armonizzato internazionale.

abrogazione del regolamento di classificazione doganale relativo al rooibos tea nella nomenclatura combinata

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione tariffaria, nell’ambito della Combined Nomenclature e del Sistema armonizzato, del prodotto costituito da foglie e apici di rooibos (Aspalathus linearis) essiccati, fermentati e tagliati, destinati a infusione. Incide sull’interpretazione e applicazione uniforme delle voci doganali negli Stati membri dell’Unione, con efficacia diretta e generale dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Abroga il precedente regolamento di classificazione (CE) n. 901/2007; non disciplina altri settori o categorie di merci.

Abrogazione del regolamento di classificazione del rooibos tea nella Nomenclatura combinata

Il regolamento interviene nel settore della classificazione tariffaria delle merci e abroga il precedente atto della Commissione relativo al rooibos tea. La modifica è adottata per allineare la disciplina unionale alla più recente opinione di classificazione del Comitato del Sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, al fine di garantire uniformità interpretativa a livello internazionale.

Contesto e motivazione

Il regolamento (CE) n. 901/2007 aveva classificato un prodotto costituito da foglie e apici di rooibos (Aspalathus linearis), tagliati, fermentati ed essiccati, utilizzati per infusione, nel codice CN 1212 99 95. Tale impostazione escludeva la voce 1211 sulla base del fatto che il prodotto non fosse destinato principalmente agli usi indicati nel testo di quella voce.

Nel marzo 2023, durante la 71ª sessione, il Comitato del Sistema armonizzato ha approvato la classificazione 1211.90/1 per il rooibos tea, ricondotto alla voce HS 1211 e alla sottovoce HS 1211 90. Secondo tale orientamento, il rooibos è considerato una pianta del tipo usato principalmente in farmacia o per usi simili, anche se presentato in bustine o in forme analoghe per infusioni. La Commissione rileva che le caratteristiche del prodotto già disciplinato dal regolamento n. 901/2007 sono identiche o molto simili a quelle considerate dal Comitato HS; pertanto, la precedente classificazione non è più coerente con l’interpretazione internazionale del Sistema armonizzato.

Ambito materiale e rilevanza doganale

L’atto riguarda esclusivamente la classificazione tariffaria del rooibos tea nella Combined Nomenclature e, più in generale, l’applicazione uniforme del Sistema armonizzato nell’Unione. Non introduce nuovi obblighi per gli operatori economici, ma elimina un precedente atto di classificazione che risultava incompatibile con l’opinione del Comitato HS.

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, che costituiscono la base giuridica per le misure di classificazione tariffaria. Viene altresì ricordato che l’Unione è parte contraente della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato e che le opinion classifications del Comitato HS fungono da guida per le misure tariffarie dell’Unione.

Dispositivo

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 901/2007. L’effetto pratico è la rimozione della precedente classificazione del rooibos tea nel codice CN 1212 99 95, in coerenza con la nuova impostazione internazionale.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, con conseguente applicazione uniforme nella prassi doganale unionale.

Disposizioni principali

Riferimento alla classificazione del rooibos tea

Richiama il regolamento (CE) n. 901/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, che aveva classificato il prodotto costituito da foglie e apici di rooibos tagliati, fermentati ed essiccati, usati per infusi, nel codice CN 1212 99 95 come altro prodotto vegetale per uso alimentare. Il precedente inquadramento escludeva la voce 1211 perché il prodotto non era ritenuto destinato principalmente agli usi indicati in tale voce.

Nuova posizione del Comitato del Sistema armonizzato

Fa riferimento alla classificazione 1211.90/1 approvata nella 71ª sessione del Comitato del Sistema armonizzato dell’OMD nel marzo 2023, che classifica il rooibos tea nella voce HS 1211, ritenendo il rooibos una pianta del tipo utilizzato principalmente in farmacia o per usi simili, anche quando presentata in bustine o in forme analoghe per infusi o tè alle erbe.

Motivo dell’abrogazione

Constata che le caratteristiche del prodotto già disciplinato dal regolamento n. 901/2007 sono identiche o molto simili a quelle del rooibos tea oggetto della nuova classificazione del Comitato HS; ne consegue che la classificazione tariffaria precedente non è più conforme alla classificazione internazionale. Per garantire uniformità di interpretazione e applicazione del Sistema armonizzato a livello internazionale, il regolamento n. 901/2007 viene abrogato.

Base giuridica e coerenza con il diritto doganale dell’Unione

Si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2. Ricorda inoltre che l’Unione è parte contraente della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato e che le opinioni di classificazione adottate dal Comitato HS costituiscono strumenti orientativi per le misure tariffarie dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatasistema armonizzato

Testo integrale

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