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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento p er quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della graduatoria finale del concorso per il reclutamento a tempo determinato (sino al 31 dicembre 2024) e part-time (24 ore settimanali) di due unità di personale, categoria B, profilo professionale “operatore di protezione civile per la tutela e la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali”, contenuta nel verbale pubblicato all’albo on-line del Comune di Novara di Sicilia in data 15 febbraio 2023, nella parte in cui assegna all’interessato un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante; b) dei verbali della commissione di valutazione, incluso il verbale di valutazione dei titoli in data 25 gennaio 2023; c) del bando di concorso, nella parte di interesse e se interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d) dei contratti di lavoro eventualmente stipulati; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per la rettifica del verbale di valutazione dei titoli e conseguente presa d’atto delle risultanze ai fini della graduatoria finale per il reclutamento, mediante selezione pubblica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 di personale a tempo pieno e determinato da adibire — per un triennio e comunque, fino al 31/12/2024 - a servizi di supporto alle funzioni comunali: "n° 2 unità di Cat. B del vigente CCNL a tempo determinato (fino al 31/12/2024) e part-time a 24 ore settimanali - art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 - profilo professionale “Operatore di Protezione Civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali”.

Giustizia amministrativa202300830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della commissione di un concorso comunale per due posti a tempo determinato e part-time, nonché, con motivi aggiunti, il verbale di valutazione dei titoli rettificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, i verbali della commissione — incluso il verbale di valutazione dei titoli — il bando, ove interpretato in senso lesivo, e gli eventuali contratti stipulati, sostenendo che gli fosse stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante. Con motivi aggiunti notificati il 25 marzo 2025 e depositati il 26 marzo 2025, ha inoltre contestato la rettifica del verbale di valutazione dei titoli e la conseguente presa d’atto ai fini della graduatoria. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comune, rilevando che l’Amministrazione non aveva depositato alcun atto in relazione all’impugnazione proposta con motivi aggiunti. Ha ordinato il deposito degli atti contemplati dall’art. 45, secondo comma, c.p.a., entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 29 giugno 2026. Il Collegio ha precisato che tra gli atti “utili al giudizio” rientra qualsiasi documento suscettibile di influire sulla decisione, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990. La pronuncia non definisce la controversia e non regola nel merito le spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    L’Amministrazione è tenuta a depositare gli atti e i documenti rilevanti per il giudizio entro il termine previsto per la costituzione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    Il mancato deposito da parte dell’Amministrazione legittima il giudice a ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.

  • art. 45, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per l’ordine di deposito degli atti relativo all’impugnazione proposta con motivi aggiunti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    “utili al giudizio” si riferisce a qualsiasi atto che possa influire sulla decisione della controversia, anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.

    La documentazione da acquisire comprende anche gli atti rilevanti per valutare l’eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non deposita gli atti e i documenti relativi all’impugnazione mediante motivi aggiunti, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione o il deposito della documentazione ai sensi degli artt. 45, comma 2, 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
  • L’obbligo di deposito degli atti “utili al giudizio” comprende ogni documento suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, inclusa la documentazione necessaria a valutare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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