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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30195/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 390 c.p.c., e dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte. In assenza di opposizione e poiché la resistente ha aderito alla rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronunciarsi sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione per nullità contro un lodo arbitrale di condanna al pagamento di euro 1.150.000 in favore della controparte. Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito del fallimento della ricorrente e della cessazione delle attività liquidatorie della originaria controricorrente con subentro di altra società in tutti i rapporti giuridici, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e ha rinunciato al medesimo, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La società subentrata ha dichiarato di non avere interesse a coltivare il controricorso e ha accettato la rinuncia, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge; l'adesione della controparte ha consentito la declaratoria di estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • Quando la parte intimata aderisce alla rinuncia, il giudice può dichiarare l'estinzione senza pronunciarsi sulle spese di lite.
  • L'interesse a coltivare il ricorso può venir meno per sopravvenienze che incidono sulla posizione sostanziale o processuale delle parti, con conseguente definizione del giudizio per estinzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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