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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18476/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui venivano richieste maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita registrato nel 2012. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto; in appello, l'amministrazione finanziaria notificava il gravame a mezzo posta. La CTR dichiarava l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che la distinta prodotta dall'Agenzia, contenente la data di spedizione, fosse priva di valenza probatoria perché irrituale rispetto al modello postale e che facesse fede solo la data di ricezione della raccomandata da parte del difensore del contribuente, avvenuta oltre il termine ultimo per impugnare. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato efficacia probatoria alla distinta delle raccomandate consegnate alle Poste, munita di timbro postale attestante la spedizione in data utile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la prova della tempestiva notifica dell'atto di appello a mezzo posta possa essere fornita anche mediante distinta di spedizione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non essendo necessaria la produzione della singola ricevuta di spedizione ove siano indicati i dati idonei a collegare la distinta agli avvisi di ricevimento. Poiché nel caso concreto le distinte trascritte nel ricorso riportavano data del 7.6.2019, numeri coincidenti con quelli degli avvisi di ricevimento e timbri postali, la spedizione dell'appello è stata ritenuta provata in termine. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità per tardività pronunciata dalla CTR è stata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta non richiede necessariamente la ricevuta di spedizione, potendo essere fornita con documentazione equipollente munita di timbro postale datario

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la costituzione dell'appellante può essere correttamente supportata da documentazione idonea a provare la tempestiva spedizione dell'impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare rileva ai fini della verifica della tempestività della spedizione dell'appello notificato a mezzo posta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per la erronea esclusione del valore probatorio della distinta postale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'impugnazione sia notificata direttamente a mezzo del servizio postale, la tempestività della spedizione può essere provata mediante la distinta delle raccomandate recante timbro datario dell'ufficio postale, anche se non sia prodotta la singola ricevuta di spedizione.
  • L'apposizione del timbro postale sulla distinta cumulativa delle raccomandate vale come attestazione della consegna all'ufficio postale e consente di collegare la spedizione all'impugnazione notificata, purché i dati identificativi coincidano con quelli risultanti dagli avvisi di ricevimento.
  • Ai fini della verifica della decadenza dall'impugnazione, occorre distinguere tra la data di spedizione dell'atto da parte del notificante e la data di ricezione da parte del destinatario: per il notificante rileva la prima, se comprovata in modo idoneo.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita tardività è illegittima quando la documentazione prodotta dimostri, con sufficiente certezza, che la spedizione è avvenuta entro il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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