Cassazione Penale, Sentenza n. 25344/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione relativo a una condanna definitiva per reati edilizi, i due interessati chiedevano al tribunale la declaratoria di nullità, o in subordine la revoca o la sospensione, dell'ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero in relazione all'ordine di demolizione conseguente a una sentenza irrevocabile del 1998 per abusi edilizi. Il tribunale rigettava l'istanza. Con il ricorso per cassazione deducevano un unico motivo di violazione di legge, lamentando la mancata applicazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990: sostenevano che il giudice dell'esecuzione avesse ecceduto i propri poteri perché sull'immobile erano intervenute concessioni in sanatoria rilasciate nel 2012 e nel 2015, ormai consolidate e divenute definitive in assenza di tempestivo annullamento d'ufficio; aggiungevano che non poteva anticiparsi il merito di un eventuale procedimento amministrativo di autoannullamento comunale e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per un annullamento oltre i termini ordinari ex art. 21-nonies, comma 2-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione conseguente alla condanna per reati edilizi sia misura amministrativa ripristinatoria doverosa e tendenzialmente vincolata, che il giudice dell'esecuzione può revocare solo se assolutamente incompatibile con provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano sanato l'abusività o attribuito all'immobile una diversa destinazione. Ha però precisato che il giudice penale conserva il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo sanante e la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, senza che possa ritenersi precluso il controllo per la sola formazione formale del titolo o per la sua asserita stabilizzazione ai sensi della l. 241/1990. Poiché le censure difensive si fondavano proprio sull'assunto opposto, cioè sull'insindacabilità del titolo formatosi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001
L'ordine di demolizione per opere abusive è conseguenza doverosa della condanna ex art. 44 e può essere escluso solo in ipotesi eccezionali previste dalla legge, con spazi di discrezionalità amministrativa, non giudiziaria.
art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001
Costituisce il reato edilizio cui si collega l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale.
art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001
La sanatoria edilizia può incidere sull'ordine di demolizione solo se sussistono effettivamente i presupposti di legge, che il giudice può verificare.
art. 21-octies l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne riconosce rilevanza ostativa al controllo giudiziale sul titolo sanante.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato per sostenere la stabilizzazione del titolo in sanatoria; la Corte afferma che tale profilo non impedisce al giudice penale di verificare la sussistenza dei presupposti della sanatoria.
art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994
Richiamato per ribadire i limiti e la possibile elusione delle istanze di condono in caso di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale per abusi edilizi ha natura ripristinatoria e doverosa: una volta accertata la condanna per il reato edilizio, la demolizione segue come conseguenza legale del fatto abusivo, salvo che l'opera sia stata già legittimamente sanata o sia altrimenti incompatibile con provvedimenti amministrativi sopravvenuti.
- Nel giudizio di esecuzione il giudice penale può revocare o sospendere l'ordine di demolizione solo se è dimostrata una reale incompatibilità con un titolo amministrativo valido e legittimo; non basta la mera pendenza di un procedimento amministrativo, né la sola formazione formale di un titolo in sanatoria.
- Il giudice dell'esecuzione conserva il potere-dovere di controllare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento sanante, verificando la tempestiva presentazione, la legittimazione del richiedente, i limiti volumetrici, le eventuali esclusioni normative e in generale la conformità dell'opera ai requisiti per la sanatoria.
- La stabilizzazione formale di un titolo edilizio in sanatoria non preclude, di per sé, il sindacato del giudice penale sulla sua effettiva legittimità e sulla sua idoneità a incidere sull'ordine di demolizione.
- La disciplina dell'art. 21-nonies l. 241/1990, richiamata in tema di autotutela amministrativa, non impedisce al giudice penale di effettuare il controllo sulla sussistenza dei presupposti sostanziali della sanatoria edilizia.
- In materia di condono o sanatoria edilizia, il frazionamento o l'accorpamento artificioso di unità immobiliari non può essere usato per aggirare i limiti legali di volumetria o per eludere la regola dell'unitarietà dell'intervento edilizio.
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