Cassazione Penale, Sentenza n. 34136/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale sulla trattazione di un'istanza di misura alternativa (affidamento in prova) proposta per il condannato Cosimo Vecchio. Il P.M. presso il Tribunale di Brindisi aveva emesso per primo un ordine di esecuzione con decreto di sospensione (5/8/2021) e trasmesso l'istanza al Tribunale di sorveglianza di Lecce; successivamente il P.M. presso il Tribunale di Taranto ha emesso un provvedimento di esecuzione e sospensione in relazione a una seconda sentenza e trasmesso l'istanza al Tribunale di Taranto. Il Tribunale di Taranto ha sollevato il conflitto sostenendo che la competenza fosse radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che per primo aveva emesso l'ordine di sospensione, per effetto dell'art. 656, comma 6, c.p.p. e del principio di perpetuatio jurisdictionis.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo e, richiamando orientamento consolidato, ha ritenuto applicabile la regola secondo cui la competenza per la concessione della misura alternativa (in presenza di sospensione dell'esecuzione) appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p., norma speciale rispetto all'art. 677 c.p.p.; tale competenza rimane ferma per il principio della perpetuatio jurisdictionis anche se sopravvengono successivi provvedimenti. Di conseguenza la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce e ha disposto la trasmissione degli atti a quel Tribunale.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 6
Norma speciale che attribuisce la competenza al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione: la Corte l'ha interpretata come prevalente rispetto alla regola generale sull'individuazione territoriale della competenza.
art. 677 cod. proc. pen., comma 2
Norma generale che individua normalmente la competenza in base al luogo di residenza del condannato; la Corte ha ritenuto che venga derogata dall'art. 656, comma 6, quando sia intervenuta sospensione promossa da un determinato Ufficio del P.M.
art. 28 cod. proc. pen.
Norma sulle competenze insorte fra uffici giudiziari; la Corte l'ha richiamata per affermare l'esistenza del conflitto negativo di competenza tra i due Tribunali di sorveglianza.
Massime di principio
- Se per un condannato è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dall'ufficio del P.M., la competenza per la misura alternativa spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede quell'ufficio (art. 656, comma 6 c.p.p.).
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis impedisce che mutamenti successivi della situazione esecutiva (es. nuovi ordini di esecuzione o sospensioni da altro ufficio) trasferiscano la competenza territoriale già determinata dalla prima sospensione.
- L'art. 656, comma 6, c.p.p. è norma speciale rispetto all'art. 677 c.p.p.; quindi la regola sulla competenza basata sulla residenza del condannato si applica solo in assenza di sospensione disposta da un ufficio del P.M.
- In presenza di conflitto negativo fra uffici, la Corte risolve secondo il principio della prevalenza della competenza anteriore del P.M. che ha disposto la sospensione: controllare quale ufficio ha emesso per primo l'ordine di esecuzione/sospensione.
- Pratica consigliata: all'atto della trasmissione di un'istanza di misura alternativa verificare immediatamente l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione e ricostruire temporalmente gli ordini di esecuzione per evitare conflitti di competenza.
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