Regolamento (UE) 2020/780
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene per far fronte alle difficoltà operative generate dalla pandemia di Covid-19 nel rinnovo dei certificati dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria. Proroga di sei mesi la validità di determinati certificati in scadenza tra il 1º marzo e il 31 agosto 2020 e rinvia al 16 giugno 2022 l’adeguamento di alcuni soggetti al nuovo regime del regolamento (UE) 2019/779. Modifica inoltre la disciplina transitoria, precisando le diverse date di applicazione di alcune disposizioni.
Proroga temporanea della validità di determinati certificati dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria e rinvio di alcune scadenze transitorie, in risposta alla pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai soggetti responsabili della manutenzione (ECM/SRM) nel settore ferroviario, con particolare riferimento ai carri merci e, per alcune disposizioni transitorie, ai veicoli diversi dai carri merci e ai veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798. Incide sui certificati SRM e sui certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011, nonché sul regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; la proroga dei certificati opera retroattivamente dal 1º marzo 2020 per evitare incertezze giuridiche.
Proroga dei certificati dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria per Covid-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per attenuare gli effetti delle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19 sul sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ferroviaria. La Commissione richiama le difficoltà segnalate dagli Stati membri nel rinnovare i certificati in tempi utili e interviene per garantire la continuità operativa del settore.
Contesto e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Dai considerando emerge che, a partire dal 1º marzo 2020, le misure adottate in vari Stati membri hanno reso difficile o impossibile completare nei tempi prescritti il lavoro preliminare necessario al rinnovo dei certificati ECM/SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate. La Commissione considera inoltre opportuno concedere più tempo per l’attuazione di alcuni requisiti del nuovo regime introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, in particolare per i veicoli diversi dai carri merci.
Modifica del regolamento (UE) n. 445/2011: durata e vigilanza sui certificati
L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 445/2011. La norma conferma che il certificato SRM ha una validità massima di cinque anni. Viene inoltre rafforzato l’obbligo del titolare di informare immediatamente l’organismo di certificazione di qualsiasi cambiamento significativo delle circostanze presenti al momento del rilascio del certificato, affinché l’organismo possa decidere se procedere alla modifica, al rinnovo o alla revoca.
Proroga straordinaria dei certificati in scadenza tra il 1º marzo e il 31 agosto 2020
La misura centrale è la nuova previsione dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. I certificati SRM e i certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, con scadenza compresa tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogati di sei mesi. La proroga si applica a decorrere dal 1º marzo 2020, così da coprire anche i certificati già scaduti al momento dell’adozione della misura e prevenire incertezze giuridiche.
Resta però ferma la possibilità per l’organismo di certificazione di adottare le misure previste dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 qualora ritenga che il soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti originari del certificato.
Rinviata la piena conformità di alcuni soggetti al regolamento (UE) 2019/779
Il regolamento modifica anche l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. I soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non rientrano nelle ipotesi dei paragrafi da 2 a 4, devono assicurare la conformità al regolamento entro il 16 giugno 2022. Si tratta di un termine transitorio più ampio, giustificato dalle difficoltà derivanti dalla pandemia.
Coordinamento delle date di applicazione
L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è sostituito per chiarire il regime temporale delle nuove disposizioni. Il regolamento si applica dal 16 giugno 2020; l’articolo 4 si applica solo dal 16 giugno 2021; l’articolo 15, paragrafo 6, relativo alla proroga dei certificati, si applica retroattivamente dal 1º marzo 2020.
Entrata in vigore e forza vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Validità del certificato SRM nel regolamento (UE) n. 445/2011
L’articolo 7, paragrafo 4, è sostituito: il certificato SRM resta valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare deve informare immediatamente l’organismo di certificazione di ogni cambiamento significativo delle circostanze esistenti al momento del rilascio, così da consentire la decisione su modifica, rinnovo o revoca del certificato. Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.
Proroga dei certificati in scadenza per Covid-19
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è inserito l’articolo 15, paragrafo 6: la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate, rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 e con scadenza tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata di ulteriori sei mesi. La proroga opera fatto salvo il potere dell’organismo di certificazione di adottare misure ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011.
Termine per la conformità al regolamento (UE) 2019/779 per alcuni veicoli
L’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 viene sostituito: tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, non soggetti ai paragrafi da 2 a 4, devono assicurare la conformità al regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.
Applicazione temporale delle nuove disposizioni
L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è modificato: il regolamento si applica dal 16 giugno 2020; l’articolo 4 si applica dal 16 giugno 2021; l’articolo 15, paragrafo 6, si applica dal 1º marzo 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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