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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/779

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per allinearne l’entrata in applicazione alla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700. La modifica riguarda due profili: la permanenza temporanea dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 per la dichiarazione di conformità al tipo e la data dalla quale il regolamento 2019/250 si applica nei diversi Stati membri. L’effetto principale è uno slittamento al 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva 2016/797.

Modifica le date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 in funzione della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in materia di interoperabilità ferroviaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con specifiche differenziazioni temporali per quelli che hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis. Incide sui modelli di dichiarazione di conformità al tipo di veicolo ferroviario autorizzato e sulle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, in particolare rispetto all’uso transitorio dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le nuove date distinguono tra Stati membri che non hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis, e Stati membri che l’hanno effettuata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779: modifica delle date di applicazione del regolamento (UE) 2019/250

Il regolamento interviene in via puntuale sul regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, al fine di coordinare le sue date di applicazione con la proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/700. La Commissione precisa, nei considerando, che l’adeguamento è necessario per gli Stati membri che hanno comunicato l’intenzione di avvalersi della proroga prevista dall’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva 2016/797.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro dell’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea e richiama espressamente le competenze della Commissione derivanti dagli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 9, e 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. La finalità è evitare disallineamenti tra la disciplina transitoria dei modelli di dichiarazione e certificazione previsti dal regolamento 2019/250 e i nuovi termini di recepimento concessi agli Stati membri.

Modifica dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/250

L’articolo 1, punto 1, sostituisce il secondo comma dell’articolo 11 del regolamento 2019/250. La nuova formulazione disciplina la sopravvivenza temporanea dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011, che continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

Le due finestre temporali sono distinte:

  • fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno fatto ricorso alla notifica ex paragrafo 2 bis;
  • fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato l’intenzione di prorogare il termine di recepimento ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis.

Modifica dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/250

L’articolo 1, punto 2, sostituisce il quarto comma dell’articolo 12 del regolamento 2019/250 e ridefinisce la data di applicazione del regolamento stesso.

In base alla nuova disciplina:

  • il regolamento si applica dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica ex paragrafo 2 bis;
  • il regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.

La previsione realizza quindi un’applicazione scaglionata, collegata alla situazione del singolo Stato membro rispetto alla proroga del recepimento.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative

Per gli operatori ferroviari e per i professionisti che assistono imprese e amministrazioni del settore, il punto centrale è la corretta individuazione della data di applicazione del regolamento 2019/250 e del relativo periodo transitorio. La disciplina rileva in particolare per l’utilizzo dei modelli di dichiarazione di conformità al tipo e per il passaggio dal precedente regime di cui al regolamento (UE) n. 201/2011 al nuovo assetto previsto dalla normativa di esecuzione richiamata.

Disposizioni principali

Rinvio dell’applicazione per gli Stati membri che hanno notificato la proroga

L’articolo 1 modifica l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 stabilendo che l’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato il termine ordinario ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e non hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis; per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis, la stessa disciplina transitoria si applica fino al 30 ottobre 2020.

Nuova data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 12, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 prevedendo che il regolamento si applichi dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e non hanno effettuato la notifica ex paragrafo 2 bis; esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità ferroviariatrasportidiritto dell'ue

Testo integrale

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