Regolamento (UE) 2020/779
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 per allinearne l’entrata in applicazione alla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700. La modifica riguarda due profili: la permanenza temporanea dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 per la dichiarazione di conformità al tipo e la data dalla quale il regolamento 2019/250 si applica nei diversi Stati membri. L’effetto principale è uno slittamento al 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva 2016/797.
Modifica le date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 in funzione della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in materia di interoperabilità ferroviaria.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con specifiche differenziazioni temporali per quelli che hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis. Incide sui modelli di dichiarazione di conformità al tipo di veicolo ferroviario autorizzato e sulle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, in particolare rispetto all’uso transitorio dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le nuove date distinguono tra Stati membri che non hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis, e Stati membri che l’hanno effettuata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/779: modifica delle date di applicazione del regolamento (UE) 2019/250
Il regolamento interviene in via puntuale sul regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, al fine di coordinare le sue date di applicazione con la proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/700. La Commissione precisa, nei considerando, che l’adeguamento è necessario per gli Stati membri che hanno comunicato l’intenzione di avvalersi della proroga prevista dall’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva 2016/797.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro dell’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea e richiama espressamente le competenze della Commissione derivanti dagli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 9, e 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. La finalità è evitare disallineamenti tra la disciplina transitoria dei modelli di dichiarazione e certificazione previsti dal regolamento 2019/250 e i nuovi termini di recepimento concessi agli Stati membri.
Modifica dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/250
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il secondo comma dell’articolo 11 del regolamento 2019/250. La nuova formulazione disciplina la sopravvivenza temporanea dell’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011, che continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
Le due finestre temporali sono distinte:
- fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno fatto ricorso alla notifica ex paragrafo 2 bis;
- fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato l’intenzione di prorogare il termine di recepimento ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis.
Modifica dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/250
L’articolo 1, punto 2, sostituisce il quarto comma dell’articolo 12 del regolamento 2019/250 e ridefinisce la data di applicazione del regolamento stesso.
In base alla nuova disciplina:
- il regolamento si applica dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica ex paragrafo 2 bis;
- il regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.
La previsione realizza quindi un’applicazione scaglionata, collegata alla situazione del singolo Stato membro rispetto alla proroga del recepimento.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative
Per gli operatori ferroviari e per i professionisti che assistono imprese e amministrazioni del settore, il punto centrale è la corretta individuazione della data di applicazione del regolamento 2019/250 e del relativo periodo transitorio. La disciplina rileva in particolare per l’utilizzo dei modelli di dichiarazione di conformità al tipo e per il passaggio dal precedente regime di cui al regolamento (UE) n. 201/2011 al nuovo assetto previsto dalla normativa di esecuzione richiamata.
Disposizioni principali
Rinvio dell’applicazione per gli Stati membri che hanno notificato la proroga
L’articolo 1 modifica l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 stabilendo che l’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato il termine ordinario ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e non hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis; per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis, la stessa disciplina transitoria si applica fino al 30 ottobre 2020.
Nuova data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 12, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 prevedendo che il regolamento si applichi dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e non hanno effettuato la notifica ex paragrafo 2 bis; esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/776
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/777
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/778
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/780
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/781
- Regolamento · 12 giu 2020Regolamento (UE) 2020/782
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →