Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/781

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/781 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime transitorio delle autorizzazioni ferroviarie alla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 disposta dalla direttiva (UE) 2020/700. Rinvia al 31 ottobre 2020 l’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/545 negli Stati membri che hanno ulteriormente prorogato il recepimento e disciplina il trattamento delle domande e delle autorizzazioni rilasciate nel periodo 16 giugno-30 ottobre 2020. Introduce inoltre regole di equivalenza e di accettazione reciproca tra autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio e il nuovo quadro normativo.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 per adeguare date di applicazione e regole transitorie in materia di autorizzazione dei veicoli ferroviari, a seguito della proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/797.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di autorizzazione del tipo di veicolo e di autorizzazione all’immissione sul mercato/messa in servizio dei veicoli ferroviari disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e collegate alla direttiva (UE) 2016/797 e, per la fase transitoria, alla direttiva 2008/57/CE. Le disposizioni incidono sugli Stati membri che non hanno notificato la proroga del termine di recepimento ex articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, sugli Stati membri che hanno notificato tale proroga e, in particolare, su quelli che hanno notificato un’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis. Le norme transitorie operano tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, con applicazione generale del regolamento dal 31 ottobre 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/781 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 per coordinare le procedure di autorizzazione dei veicoli ferroviari con la proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/797 disposta dalla direttiva (UE) 2020/700. La logica dell’intervento è transitoria: evitare vuoti procedurali e garantire la continuità delle valutazioni e delle autorizzazioni nel periodo di passaggio dal vecchio regime della direttiva 2008/57/CE al nuovo regime della direttiva (UE) 2016/797.

Contesto normativo e finalità

I considerando spiegano che, a causa della pandemia di Covid-19, la valutazione delle domande di autorizzazione poteva subire ritardi e che alcuni Stati membri avevano notificato alla Commissione e all’Agenzia europea per le ferrovie la proroga del termine di recepimento, oppure l’ulteriore proroga. Il regolamento disciplina quindi, in modo differenziato, le conseguenze della proroga sulle date di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/545 e sulle domande già predisposte dai richiedenti secondo il vecchio schema procedurale.

Ambito soggettivo e temporale

Le norme riguardano le autorità nazionali preposte alla sicurezza, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e i richiedenti delle autorizzazioni di tipo di veicolo e di immissione sul mercato/messa in servizio dei veicoli ferroviari. L’applicazione varia in funzione della scelta dello Stato membro di notificare o meno la proroga del recepimento ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

  • Negli Stati membri senza notifica di proroga, la data pertinente resta il 16 giugno 2019.
  • Negli Stati membri con proroga ex articolo 57, paragrafo 2, ma senza ulteriore proroga, la data pertinente è il 16 giugno 2020.
  • Negli Stati membri con ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, la data pertinente è il 31 ottobre 2020.

Proroga della valutazione delle domande già presentate

L’articolo 55, paragrafo 4 bis, consente alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, negli Stati membri interessati, di continuare oltre il 16 giugno 2020 la valutazione delle domande presentate secondo la direttiva 2008/57/CE, purché il rilascio dell’autorizzazione avvenga entro il 30 ottobre 2020. La norma opera su richiesta del richiedente e mira a evitare la necessità di rifare le domande durante il passaggio di regime.

Se l’autorità prevede di non poter rispettare il termine del 30 ottobre 2020, deve informarne immediatamente il richiedente e l’Agenzia; in tal caso tornano applicabili le regole ordinarie di cui ai paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 55.

Equivalenza e accettazione delle autorizzazioni nel periodo 16 giugno-30 ottobre 2020

Il nuovo paragrafo 5 bis dell’articolo 55 disciplina le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia in una fase intermedia. Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 non producono effetti sulle reti degli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis.

In tali Stati membri:

  • l’autorizzazione di tipo rilasciata dall’Agenzia è considerata equivalente all’autorizzazione di tipo rilasciata ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE;
  • l’autorità nazionale applica l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE rispetto a quel tipo di veicolo;
  • l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia è accettata come equivalente alla prima autorizzazione prevista dagli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE;
  • l’autorità nazionale rilascia poi un’autorizzazione supplementare ai sensi degli articoli 23 o 25 della medesima direttiva.

Coordinamento tra autorità nazionali e Agenzia

Il paragrafo 6 dell’articolo 55 è riscritto per chiarire che, nei casi ivi richiamati, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza deve cooperare e coordinarsi con l’Agenzia per valutare gli elementi indicati all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797. Il regolamento rafforza così il raccordo istituzionale nel periodo di transizione.

Regola speciale per i carri merci

Il paragrafo 7 bis introduce una disciplina specifica per i carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2, del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e già muniti di autorizzazione all’immissione sul mercato. Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, tali carri sono trattati come veicoli dotati di autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE.

Presentazione delle domande secondo il regolamento 2018/545

Il paragrafo 8 dell’articolo 55 consente, nel medesimo intervallo temporale e negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga, di presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo del veicolo o del tipo di veicolo compilato secondo l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I del regolamento (UE) 2018/545. Le domande così presentate devono essere accettate ai fini della direttiva 2008/57/CE, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

Applicazione nel tempo ed entrata in vigore

L’articolo 56, come sostituito, fissa un quadro di applicazione differenziato:

  • 16 giugno 2019 per gli Stati membri senza notifica di proroga ex articolo 57, paragrafo 2;
  • 16 giugno 2020 per gli Stati membri con notifica ex articolo 57, paragrafo 2, ma senza ulteriore proroga;
  • 16 giugno 2020 per gli articoli 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, in tutti gli Stati membri;
  • 16 giugno 2020 per l’articolo 55, paragrafo 8, negli Stati membri con notifica ex articolo 57, paragrafo 2 bis;
  • 31 ottobre 2020 per l’applicazione generale del regolamento in tutti gli Stati membri.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ricalcolo della "data pertinente"

L’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2018/545 è sostituito per distinguere tre diverse "date pertinenti": 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato la proroga del recepimento; 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la proroga ex articolo 57, paragrafo 2, ma non l’ulteriore proroga; 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato anche l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

Proroga della valutazione delle domande nei casi transitori

È inserito l’articolo 55, paragrafo 4 bis: negli Stati membri che hanno notificato la proroga ex articolo 57, paragrafo 2, e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza può, su richiesta del richiedente, proseguire oltre tale data la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2008/57/CE, a condizione di rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020. Se prevede di non riuscire a rispettare tale termine, l’autorità informa immediatamente richiedente e Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 55.

Equivalenza delle autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia nel periodo 16 giugno-30 ottobre 2020

È inserito l’articolo 55, paragrafo 5 bis: le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis. In tali Stati membri, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza deve considerare l’autorizzazione del tipo di veicolo equivalente all’autorizzazione di tipo rilasciata ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicare l’articolo 26, paragrafo 3; inoltre deve accettare l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciare un’autorizzazione supplementare ai sensi degli articoli 23 o 25.

Coordinamento tra autorità nazionali e Agenzia

L’articolo 55, paragrafo 6, è sostituito per precisare che, nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia per valutare gli elementi di cui all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.

Trattamento dei carri merci con autorizzazione all’immissione sul mercato

È aggiunto l’articolo 55, paragrafo 7 bis: i carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2, del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e muniti di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis.

Presentazione di fascicoli conformi al regolamento 2018/545 nel periodo transitorio

È aggiunto l’articolo 55, paragrafo 8: tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, i richiedenti che presentano domande di autorizzazione di messa in servizio o di autorizzazione del tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono depositare un fascicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I; tali domande devono essere accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.

Date di applicazione del regolamento modificato

L’articolo 56 è sostituito: il regolamento si applica dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno notificato la proroga ex articolo 57, paragrafo 2; dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato tale proroga ma non l’ulteriore proroga; l’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri; l’articolo 55, paragrafo 8, si applica dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis; il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dal 31 ottobre 2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariaautorizzazioni amministrativenorme transitoriediritto dell'unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.