Regolamento (UE) 2020/777
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/777 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 alla proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/798, conseguente alla direttiva (UE) 2020/700. Ricalibra la nozione di "data di riferimento", rinvia alcune date di applicazione al 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga e disciplina la gestione delle domande di certificato di sicurezza presentate nel periodo intermedio. Introduce inoltre regole per l’accettazione dei fascicoli compilati secondo il vecchio regime e coordina l’azione tra Agenzia e autorità nazionali di sicurezza.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 per adeguare date di applicazione e regole transitorie relative al rilascio dei certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie, in relazione alla proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/798.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie che chiedono certificati di sicurezza, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, nell’ambito della sicurezza ferroviaria. Riguarda in particolare gli Stati membri che hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia, ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento, con effetti differenziati fino al 16 giugno 2020 e al 30 ottobre 2020. Si applica in tutto il SEE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 sulle date di applicazione e sulle disposizioni transitorie per i certificati di sicurezza ferroviari
Il regolamento interviene sul quadro procedurale dei certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, per tener conto della proroga dei termini di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700. La finalità è evitare disallineamenti operativi e garantire continuità nella valutazione delle domande durante il periodo transitorio, anche in considerazione delle difficoltà connesse alla pandemia di Covid-19.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia che la valutazione delle domande di certificato di sicurezza che avrebbero dovuto essere rilasciate prima del 16 giugno 2020 può subire ritardi. Per questo, negli Stati membri che hanno notificato la proroga del recepimento e, successivamente, l’ulteriore proroga, vengono previste date differenziate di applicazione e regole speciali per la trattazione delle domande e per il coordinamento tra Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e autorità nazionali preposte alla sicurezza.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento riguarda:
- le imprese ferroviarie richiedenti un certificato di sicurezza;
- le autorità nazionali preposte alla sicurezza;
- l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
Le disposizioni transitorie si differenziano a seconda che lo Stato membro:
- non abbia notificato la proroga ex articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798;
- abbia notificato tale proroga ma non quella ulteriore ex articolo 33, paragrafo 2 bis;
- abbia notificato anche la proroga ulteriore.
Nuova nozione di "data di riferimento"
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/763 viene modificato per stabilire tre diverse "date di riferimento":
- 16 giugno 2019 per gli Stati membri senza notifica della proroga;
- 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la prima proroga ma non la seconda;
- 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato anche la proroga ulteriore.
Tale nozione è centrale perché condiziona l’avvio di varie previsioni procedurali del sistema dei certificati di sicurezza.
Valutazione delle domande e rilascio dei certificati
Con l’inserimento del paragrafo 4 bis all’articolo 15, nelle situazioni in cui la direttiva (UE) 2016/798 si applica dal 16 giugno 2020 ma lo Stato membro ha solo notificato la prima proroga, l’autorità nazionale può continuare la valutazione delle domande di certificato di sicurezza presentate ai sensi della direttiva 2004/49/CE oltre il 16 giugno 2020, se il richiedente lo chiede.
Resta però fermo il termine massimo del 30 ottobre 2020 per il rilascio del certificato. Se l’autorità ritiene di non poter rispettare tale scadenza, deve informare immediatamente il richiedente e l’Agenzia; in tal caso tornano applicabili le regole ordinarie di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 15.
Certificato di sicurezza unico e rapporti con le autorità nazionali
Il nuovo paragrafo 6 bis dell’articolo 15 disciplina il caso, applicabile tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, in cui l’area di esercizio non sia limitata a un solo Stato membro e lo Stato interessato abbia notificato la proroga ulteriore.
In tale ipotesi:
- il certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia esclude la rete o le reti nello Stato membro interessato;
- le autorità nazionali devono riconoscere il certificato unico come equivalente alla parte nazionale del certificato prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;
- dal 16 giugno 2020, le autorità nazionali rilasciano certificati di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), con validità non superiore a quella del certificato unico.
Il nuovo testo del paragrafo 7 chiarisce inoltre che, nei casi contemplati dall’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e dai paragrafi 6 e 6 bis, l’autorità nazionale e l’Agenzia devono cooperare e coordinarsi per valutare gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. L’Agenzia, a sua volta, deve accettare la valutazione effettuata dall’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.
Presentazione di fascicoli secondo l’allegato I del regolamento 2018/763
Con il nuovo paragrafo 8 dell’articolo 15, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno notificato la proroga ulteriore, i richiedenti possono presentare alle autorità nazionali un fascicolo compilato secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2018/763 per domande di certificato di sicurezza presentate ai fini della direttiva 2004/49/CE.
Le autorità nazionali sono tenute ad accettare tali domande ai fini della direttiva 2004/49/CE e non possono pretendere una riformulazione o una domanda riveduta.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 653/2007 e regime transitorio
L’articolo 16, come sostituito, conferma l’abrogazione del regolamento (CE) n. 653/2007 con effetto dal 16 giugno 2019. Tuttavia, per evitare vuoti normativi, il regolamento abrogato continua ad applicarsi:
- fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato la prima proroga del recepimento ma non la seconda;
- fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato anche la proroga ulteriore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con un sistema di applicazione differenziata nel tempo a seconda delle notifiche effettuate dagli Stati membri in materia di recepimento della direttiva (UE) 2016/798.
Disposizioni principali
Ricalcolo della "data di riferimento"
L’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2018/763 è sostituito per distinguere tre date di riferimento: 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato la proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798; 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato tale proroga ma non l’ulteriore proroga; 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato anche la proroga ulteriore ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 bis.
Proroga della valutazione delle domande di certificato di sicurezza
All’articolo 15 è inserito il paragrafo 4 bis: negli Stati membri che hanno notificato la proroga ex articolo 33, paragrafo 2, e nei quali la direttiva (UE) 2016/798 si applica dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza può, su richiesta del richiedente, continuare a valutare le domande di certificato di sicurezza ai sensi della direttiva 2004/49/CE oltre il 16 giugno 2020, ma deve rilasciare il certificato entro il 30 ottobre 2020. Se prevede di non riuscirvi, deve informare immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 15.
Gestione dei certificati unici e cooperazione tra Agenzia e autorità nazionali
È inserito l’articolo 15, paragrafo 6 bis, per gli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ex articolo 33, paragrafo 2 bis: tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, se l’area di esercizio non è limitata a un solo Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro interessato. Le autorità nazionali devono accettare tale certificato come equivalente alla parte del certificato rilasciata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE e, dal 16 giugno 2020, rilasciano certificati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), con validità non oltre quella del certificato unico. Il nuovo paragrafo 7 coordina la cooperazione e il coordinamento tra autorità nazionale e Agenzia per la valutazione degli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798.
Accettazione dei fascicoli presentati secondo il vecchio regime
È aggiunto il paragrafo 8 all’articolo 15: tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga, i richiedenti possono presentare alle autorità nazionali un fascicolo compilato secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2018/763 per domande di certificato di sicurezza ai fini della direttiva 2004/49/CE. Tali domande devono essere accettate dalle autorità nazionali ai fini di quella direttiva, senza richiedere una domanda riveduta.
Abrogazione e disciplina transitoria del regolamento (CE) n. 653/2007
L’articolo 16 è sostituito: il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Tuttavia continua ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la prima proroga del recepimento e non la seconda, e fino al 30 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato anche la proroga ex articolo 33, paragrafo 2 bis.
Date di applicazione del regolamento (UE) 2018/763 come modificate
L’articolo 17 è sostituito per fissare l’applicazione del regolamento (UE) 2018/763: dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno notificato la proroga ex articolo 33, paragrafo 2; dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato tale proroga ma non la seconda; in tutti gli Stati membri dal 31 ottobre 2020. Restano applicabili in tutti gli Stati membri dal 16 febbraio 2019 gli articoli 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7; dal 16 giugno 2019 l’articolo 15, paragrafo 6; dal 16 giugno 2020 l’articolo 15, paragrafo 6 bis; dal 16 giugno 2020 negli Stati membri interessati l’articolo 15, paragrafo 8.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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