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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/778

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/778 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il calendario di applicazione di alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 nel contesto della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797. Le modifiche riguardano soprattutto l’entrata in applicazione di specifiche tecniche e la dilazione di alcuni termini per relazioni e per l’eliminazione graduale di talune soluzioni nazionali legate al segnale di coda dei treni merci. L’intervento è motivato anche dalle difficoltà operative connesse alla pandemia di Covid-19.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 posticipando talune date di applicazione e di adempimento in materia ferroviaria, a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797.

Ambito di applicazione

Si applica al settore ferroviario dell’Unione, in particolare al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico". Le modifiche incidono sugli Stati membri che hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie l’intenzione di prorogare il termine di recepimento ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, nonché sugli Stati membri che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della medesima direttiva. Rilevano inoltre i termini relativi alla trasmissione delle relazioni sull’uso delle targhe riflettenti e alla successiva revisione delle specifiche sul segnale di coda dei treni merci. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica delle date di applicazione del regolamento (UE) 2019/773

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/778 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 in materia di interoperabilità del sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione. L’intervento si inserisce nel quadro della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/700, e tiene conto delle difficoltà operative determinate dalla pandemia di Covid-19.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la possibilità, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700, per gli Stati membri di prorogare il termine per la messa in vigore delle misure nazionali necessarie al recepimento dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. In questo contesto, alcune scadenze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 vengono adattate per evitare disallineamenti applicativi tra Stati membri e per consentire il completamento delle attività connesse alla soppressione delle norme nazionali sul segnale di coda dei treni merci.

Ambito soggettivo e territoriale

Le modifiche incidono sul regime applicabile negli Stati membri in funzione della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2016/797:

  • per gli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, e non hanno effettuato la notifica di proroga ex paragrafo 2 bis, la sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 si applicano dal 16 giugno 2020;
  • per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica di proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, le medesime disposizioni si applicano dal 31 ottobre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce testo rilevante ai fini del SEE.

Differimento dell’applicazione di alcune specifiche tecniche

La modifica principale riguarda la sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773. Il legislatore europeo distingue tra Stati membri che proseguono secondo il calendario ordinario e Stati membri che hanno attivato la proroga del recepimento, prevedendo per questi ultimi un differimento dell’applicazione al 31 ottobre 2020.

Proroga dei termini sulle relazioni e sull’eliminazione graduale

Per la sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il termine per la trasmissione delle relazioni sull’utilizzo delle targhe riflettenti è spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, anche il termine per l’eliminazione graduale indicato nella stessa sezione è rinviato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua adozione è stata dichiarata conforme al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

Disposizioni principali

Differimento dell’applicazione di talune disposizioni tecniche

L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è sostituito nella parte relativa alla sezione 4.2.2.5 e all’appendice D1 dell’allegato. Tali disposizioni si applicano dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis. Negli Stati membri che hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, l’applicazione decorre invece dal 31 ottobre 2020.

Proroga del termine per le relazioni sulle targhe riflettenti

Nella sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il termine per la trasmissione delle relazioni, indicato dopo il riferimento "Relazioni", è spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Proroga del termine per l’eliminazione graduale

Nella medesima sezione 4.2.2.1.3.2, il termine indicato dopo il riferimento "Eliminazione graduale" è rinviato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021. La modifica è collegata alla necessità di adeguare la revisione delle specifiche per armonizzare i requisiti relativi al segnale di coda di un treno merci nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariadiritto amministrativo dell'uesicurezza ferroviaria

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