Regolamento (UE) 2020/778
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/778 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda le date di applicazione a seguito della proroga del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il calendario di applicazione di alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 nel contesto della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797. Le modifiche riguardano soprattutto l’entrata in applicazione di specifiche tecniche e la dilazione di alcuni termini per relazioni e per l’eliminazione graduale di talune soluzioni nazionali legate al segnale di coda dei treni merci. L’intervento è motivato anche dalle difficoltà operative connesse alla pandemia di Covid-19.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 posticipando talune date di applicazione e di adempimento in materia ferroviaria, a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797.
Ambito di applicazione
Si applica al settore ferroviario dell’Unione, in particolare al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico". Le modifiche incidono sugli Stati membri che hanno notificato alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie l’intenzione di prorogare il termine di recepimento ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, nonché sugli Stati membri che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della medesima direttiva. Rilevano inoltre i termini relativi alla trasmissione delle relazioni sull’uso delle targhe riflettenti e alla successiva revisione delle specifiche sul segnale di coda dei treni merci. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica delle date di applicazione del regolamento (UE) 2019/773
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/778 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 in materia di interoperabilità del sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione. L’intervento si inserisce nel quadro della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/700, e tiene conto delle difficoltà operative determinate dalla pandemia di Covid-19.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la possibilità, introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700, per gli Stati membri di prorogare il termine per la messa in vigore delle misure nazionali necessarie al recepimento dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. In questo contesto, alcune scadenze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 vengono adattate per evitare disallineamenti applicativi tra Stati membri e per consentire il completamento delle attività connesse alla soppressione delle norme nazionali sul segnale di coda dei treni merci.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche incidono sul regime applicabile negli Stati membri in funzione della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2016/797:
- per gli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, e non hanno effettuato la notifica di proroga ex paragrafo 2 bis, la sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 si applicano dal 16 giugno 2020;
- per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica di proroga ex articolo 57, paragrafo 2 bis, le medesime disposizioni si applicano dal 31 ottobre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce testo rilevante ai fini del SEE.
Differimento dell’applicazione di alcune specifiche tecniche
La modifica principale riguarda la sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773. Il legislatore europeo distingue tra Stati membri che proseguono secondo il calendario ordinario e Stati membri che hanno attivato la proroga del recepimento, prevedendo per questi ultimi un differimento dell’applicazione al 31 ottobre 2020.
Proroga dei termini sulle relazioni e sull’eliminazione graduale
Per la sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il termine per la trasmissione delle relazioni sull’utilizzo delle targhe riflettenti è spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, anche il termine per l’eliminazione graduale indicato nella stessa sezione è rinviato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua adozione è stata dichiarata conforme al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
Disposizioni principali
Differimento dell’applicazione di talune disposizioni tecniche
L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è sostituito nella parte relativa alla sezione 4.2.2.5 e all’appendice D1 dell’allegato. Tali disposizioni si applicano dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis. Negli Stati membri che hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, l’applicazione decorre invece dal 31 ottobre 2020.
Proroga del termine per le relazioni sulle targhe riflettenti
Nella sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il termine per la trasmissione delle relazioni, indicato dopo il riferimento "Relazioni", è spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Proroga del termine per l’eliminazione graduale
Nella medesima sezione 4.2.2.1.3.2, il termine indicato dopo il riferimento "Eliminazione graduale" è rinviato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021. La modifica è collegata alla necessità di adeguare la revisione delle specifiche per armonizzare i requisiti relativi al segnale di coda di un treno merci nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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