Regolamento (UE) 2020/776
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un procedimento antisovvenzioni avviato dalla Commissione sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti dalla Cina e dall’Egitto. Dopo aver accertato la presenza di sovvenzioni compensabili, pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione, istituisce dazi compensativi definitivi e, contestualmente, modifica il precedente regolamento antidumping per neutralizzare la doppia contabilizzazione. Il testo contiene anche una dettagliata ricostruzione dei regimi agevolativi cinesi ed egiziani, nonché la disciplina applicativa per dogane e operatori economici.
Istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e modifica, in coordinamento, il regolamento antidumping definitivo n. 2020/492 per evitare la doppia contabilizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati/preimpregnati e i tessuti a maglia aperta oltre determinate caratteristiche tecniche, originari della RPC e dell’Egitto, classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080). Riguarda importatori, produttori esportatori e, indirettamente, utilizzatori e l’industria dell’Unione; prevede aliquote individuali per società/gruppi specifici e un’aliquota residuale per "tutte le altre società". Non si applica ai prodotti espressamente esclusi dalla definizione e disciplina anche la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2020/44, che viene poi sospesa e chiusa senza riscossione retroattiva.
Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell’Egitto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione conclude l’inchiesta antisovvenzioni avviata il 16 maggio 2019 sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (glass fibre fabrics, GFF) originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. L’intervento è motivato dalla presenza di sovvenzioni compensabili, dal pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione, dal nesso causale tra importazioni sovvenzionate e danno e dalla valutazione positiva dell’interesse dell’Unione.
La Commissione richiama anche il parallelo procedimento antidumping relativo allo stesso prodotto e spiega che i due procedimenti devono essere coordinati per evitare la doppia contabilizzazione. Per questo il regolamento non si limita a istituire dazi compensativi, ma modifica contestualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, che aveva già istituito i dazi antidumping definitivi.
Ambito di applicazione e definizione del prodotto
Il prodotto in esame è definito come tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080.
L’inchiesta chiarisce che il mercato dei prodotti GFF non è segmentato in comparti separati tali da giustificare esclusioni per categorie come i kit pretagliati o i prodotti realizzati da filati di vetro non ritorti. Sono invece esclusi i prodotti impregnati/preimpregnati e i tessuti a maglia aperta oltre le soglie tecniche indicate.
Sovvenzionamento nella Repubblica popolare cinese
La parte più ampia del regolamento riguarda la ricostruzione dei regimi di sovvenzione cinesi. La Commissione colloca tali misure nel quadro della pianificazione industriale della RPC, richiamando il dodicesimo e il tredicesimo piano quinquennale, la strategia Made in China 2025, il piano per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione (2016-2020), il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente e il tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei materiali compositi e in fibra.
Secondo la Commissione, i prodotti GFF rientrano tra i settori dei "nuovi materiali" e dei "materiali da costruzione" considerati strategici e incoraggiati dallo Stato. Da ciò deriva la specificità di molte delle misure esaminate, in particolare:
- finanziamenti agevolati concessi da banche statali e private sotto controllo regolatorio pubblico;
- assicurazione agevolata del credito all’esportazione tramite Sinosure;
- linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni emesse a condizioni non di mercato;
- conferimenti di capitale e capitalizzazione del debito;
- concessione di diritti di uso dei terreni a prezzo inferiore al valore adeguato;
- tariffe agevolate per l’energia elettrica;
- agevolazioni fiscali, tra cui l’aliquota EIT ridotta per imprese ad alta e nuova tecnologia, il credito per R&S, l’esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate e l’ammortamento accelerato di alcune apparecchiature;
- sussidi per innovazione, trasformazione tecnologica, tutela ambientale e sussidi ad hoc.
La Commissione conclude che il complesso delle sovvenzioni compensabili per la RPC raggiunge il 17,02 % per il gruppo Yuntianhua, il 30,73 % per il gruppo CNBM e il 30,73 % per tutte le altre società.
Sovvenzionamento nell’Egitto e zona economica del Canale di Suez
Per l’Egitto il quadro è strettamente legato alla zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez (zona SETC), poi integrata nella zona economica del Canale di Suez. La Commissione ricostruisce l’evoluzione storico-istituzionale della zona, sottolineando la cooperazione tra i governi cinese ed egiziano, l’accordo di cooperazione del 21 gennaio 2016 e il meccanismo di coordinamento a più livelli.
Elemento centrale è la tesi secondo cui il governo egiziano ha riconosciuto e adottato come proprie anche misure finanziarie cinesi, in particolare i finanziamenti agevolati concessi a imprese cinesi operanti nella zona, rendendole attribuibili all’Egitto ai sensi del regolamento di base. La Commissione fonda questa conclusione sulla cooperazione bilaterale, sulla designazione della zona come zona di investimento d’oltremare e sull’insieme degli impegni assunti dalle parti, che includono il sostegno agli istituti finanziari affinché forniscano agevolazioni alle imprese residenti.
Nel caso egiziano, le sovvenzioni riguardano in particolare:
- prestiti agevolati a Jushi Egypt tramite banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo;
- prestiti infragruppo concessi da Jushi (China) a Jushi Egypt, finanziati a monte con fondi agevolati cinesi;
- sostegno agli investimenti in capitale, riconducibile a CNBM e ad altri veicoli di investimento pubblici cinesi;
- assicurazione del credito all’esportazione tramite Sinosure;
- concessione di terreni e locazione di edifici a prezzi inferiori al valore adeguato;
- agevolazioni fiscali e regimi IVA/dazi nella zona SC.
Il tasso complessivo di sovvenzione determinato per il gruppo CNBM in Egitto è pari al 10,9 % e la stessa aliquota vale per tutte le altre società egiziane.
Pregiudizio, causalità e interesse dell’Unione
La Commissione individua un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. I principali indicatori mostrano un deterioramento: la produzione diminuisce dell’8 %, le vendite sul mercato dell’Unione del 5 %, la quota di mercato scende dal 73,7 % al 63,4 %, la redditività passa da +2,5 % a -3,4 %, il flusso di cassa si riduce fortemente e l’utile sul capitale investito diventa negativo. Parallelamente, le importazioni dalla RPC e dall’Egitto aumentano del 53 % e raggiungono una quota di mercato combinata del 31,4 %.
La Commissione conclude poi che il pregiudizio è causalmente riconducibile alle importazioni oggetto di sovvenzioni, che praticano prezzi medi inferiori e producono un undercutting significativo rispetto ai prezzi dell’Unione. Gli altri fattori invocati dalle parti interessate, come le importazioni da altri paesi terzi, la domanda, i costi delle materie prime o la presunta mancanza di flessibilità dell’industria dell’Unione, non interrompono il nesso causale.
Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che l’istituzione dei dazi sia necessaria per evitare ulteriori danni all’industria europea dei GFF e alla filiera collegata. Gli impatti sui produttori di turbine eoliche, pur rilevanti per volume di acquisto, sono ritenuti limitati e assorbibili, mentre la sopravvivenza dell’industria dell’Unione è giudicata importante anche per i fornitori di GFR e per le società di taglio e allestimento in kit.
Dazi compensativi, coordinamento con i dazi antidumping e clausole applicative
Il regolamento istituisce i seguenti dazi compensativi definitivi:
- RPC: 30,7 % per il gruppo CNBM; 17,0 % per il gruppo Yuntianhua; 24,8 % per le altre società che hanno collaborato a entrambe le inchieste; 30,7 % per le altre società che hanno collaborato solo all’antidumping; 30,7 % per tutte le altre società;
- Egitto: 10,9 % per il gruppo CNBM; 10,9 % per tutte le altre società.
Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione dettagliata sul produttore, sul volume e sul codice TARIC; in mancanza di tale documento si applica il dazio per "tutte le altre società". Il regolamento richiama inoltre le norme doganali vigenti e prevede che, nei casi in cui il dazio compensativo sia sottratto dal dazio antidumping per taluni produttori esportatori, eventuali domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 debbano riguardare anche il margine di dumping pertinente.
La modifica del regolamento antidumping 2020/492 è funzionale a evitare la doppia contabilizzazione: per la RPC i dazi antidumping vengono ridotti, ad esempio, al 69,0 % per CNBM e al 37,6 % per Yuntianhua, mentre per l’Egitto restano al 20,0 %. Il regolamento chiarisce che, qualora i dazi compensativi venissero modificati o revocati, anche i dazi antidumping dovranno essere incrementati nella stessa misura a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Registrazione delle importazioni e effetti procedurali
La Commissione disponeva in precedenza la registrazione delle importazioni tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2020/44. Con il presente atto, tuttavia, la registrazione viene sospesa e non si procede alla riscossione retroattiva dei dazi compensativi sulle importazioni registrate; i dati raccolti non devono essere più conservati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto immediatamente operativo per dogane, importatori, esportatori e operatori della filiera dei prodotti GFF.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e ambito materiale
Il prodotto in esame è definito come tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta oltre 1,8 mm e 35 g/m2. Sono chiariti i casi inclusi, come i kit pretagliati e i prodotti da filati di vetro non ritorti, mentre i prodotti realizzati principalmente da filati ritorti restano esclusi.
Conclusioni sulla sovvenzione per la RPC
La Commissione accerta una pluralità di sovvenzioni compensabili in Cina: finanziamenti agevolati, assicurazione del credito all’esportazione, linee di credito e cambiali di accettazione bancaria, obbligazioni, capitalizzazione del debito, conferimenti di capitale, concessioni di terreni a prezzo inferiore al valore adeguato, tariffe elettriche agevolate, agevolazioni fiscali (EIT, crediti R&S, esenzione dividendi, esenzione imposta uso terreni), sussidi per innovazione, ambiente e sussidi ad hoc. Il tasso totale di sovvenzione è fissato al 17,02 % per il gruppo Yuntianhua, al 30,73 % per il gruppo CNBM e al 30,73 % per tutte le altre società cinesi.
Conclusioni sulla sovvenzione per l’Egitto e zona SETC
Per l’Egitto la Commissione considera compensabili: prestiti agevolati, sostegno agli investimenti in capitale, assicurazione del credito all’esportazione, concessioni/affitti di terreni a prezzo inferiore al valore adeguato, agevolazioni fiscali sul reddito e regimi IVA/dazi nella zona economica del Canale di Suez (zona SETC/SC). Rileva che parte dei vantaggi finanziari concessi dalla RPC alle imprese nella zona SETC è attribuibile al governo egiziano per riconoscimento e adozione del comportamento cinese. Il tasso totale di sovvenzione è fissato al 10,9 % per il gruppo CNBM in Egitto e al 10,9 % per tutte le altre società egiziane.
Accertamento del pregiudizio e nesso causale
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole: calo di produzione, vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, con aumento delle scorte. Le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e dall’Egitto aumentano del 53 % nel periodo in esame e praticano prezzi medi inferiori a quelli dell’Unione, con undercutting medio del 32,3 % per la RPC e del 31,5 % per l’Egitto. Gli altri fattori invocati non interrompono il nesso di causalità.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’istituzione dei dazi sia nell’interesse dell’Unione, poiché la mancata protezione aggraverebbe il pregiudizio all’industria europea dei prodotti GFF. Vengono considerati anche gli interessi di utilizzatori, fornitori, importatori e società di taglio/allestimento in kit, ma si conclude che l’impatto sui grandi utilizzatori di turbine eoliche sarebbe limitato e assorbibile, mentre i benefici per l’industria e per la filiera europea sono rilevanti.
Aliquote dei dazi compensativi definitivi
Sono istituiti dazi compensativi definitivi, espressi sul prezzo CIF alla frontiera dell’Unione, pari al 30,7 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc.; al 17,0 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp.; al 24,8 % per le altre società che hanno collaborato a entrambe le inchieste; al 30,7 % per le altre società cinesi che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping; al 10,9 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.; al 10,9 % per tutte le altre società egiziane.
Modifica del regolamento antidumping 2020/492
Il regolamento modifica l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 per adeguare i dazi antidumping alla presenza dei nuovi dazi compensativi e prevenire la doppia contabilizzazione. Per alcuni gruppi cinesi i dazi antidumping sono ridotti: 69,0 % per il gruppo CNBM, 37,6 % per il gruppo Yuntianhua, 37,6 % per le altre società che hanno collaborato a entrambe le inchieste, 34,0 % per le altre società che hanno collaborato solo all’antidumping e 69,0 % per tutte le altre società. Per l’Egitto il dazio antidumping resta al 20,0 %.
Clausola di fatturazione e monitoraggio
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica di origine e produttore. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Il regolamento prevede inoltre una clausola di monitoraggio per eventuali modifiche o revoche dei dazi compensativi: i dazi antidumping vanno incrementati nella stessa misura, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, e le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping.
Registrazione delle importazioni
La registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 viene sospesa; non si procede alla riscossione retroattiva dei dazi compensativi sulle importazioni registrate e i dati raccolti non devono più essere conservati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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