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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/782

Regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene in modo puntuale per allineare le date di applicazione di due atti delegati in materia ferroviaria alla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798. La modifica riguarda, da un lato, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/761 e, dall’altro, le date di applicazione e di abrogazione previste dal regolamento delegato (UE) 2018/762. L’obiettivo è garantire coerenza normativa per gli Stati membri che hanno notificato la proroga, o l’ulteriore proroga, del recepimento.

Modifica le date di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 in funzione della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con specifiche differenziazioni temporali per quelli che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alla Commissione la proroga, o l’ulteriore proroga, del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2 e 2 bis. Incide sulle date di applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 e sulla data di abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010.

Regolamento delegato (UE) 2020/782: modifica delle date di applicazione dei regolamenti delegati ferroviari

Il regolamento interviene nel quadro della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/700, che ha consentito agli Stati membri di prorogare il termine di recepimento. La Commissione adegua quindi le decorrenze di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per evitare disallineamenti tra il nuovo calendario di recepimento nazionale e l’entrata in operatività delle misure tecniche e procedurali europee.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sulla direttiva (UE) 2016/798, in particolare sull’articolo 6 bis in combinato disposto con l’articolo 27 bis. Nei considerando si richiama la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2020/700, che ha consentito agli Stati membri di prorogare il termine per adottare le misure nazionali di recepimento dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2016/798. Poiché alcuni Stati membri hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alla Commissione la volontà di usufruire di tale proroga, e in alcuni casi anche dell’ulteriore proroga di cui all’articolo 33, paragrafo 2 bis, si è reso necessario differire l’applicazione di specifiche disposizioni dei regolamenti delegati già adottati.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/761

L’articolo 1 del regolamento in esame sostituisce il secondo comma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761.

La disciplina risultante è articolata per Stati membri:

  • il regolamento si applica, in linea generale, dal 16 giugno 2019;
  • l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato la proroga del termine di recepimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non hanno notificato l’ulteriore proroga ai sensi del paragrafo 2 bis;
  • le medesime disposizioni si applicano dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 bis.

La modifica ha quindi una funzione di coordinamento temporale, limitata a determinate disposizioni del regolamento delegato 2018/761, senza alterarne il contenuto sostanziale.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/762

L’articolo 2 interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/762 in due punti.

Abrogazione differita dei regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010

L’articolo 5 è sostituito stabilendo che i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto dal 31 ottobre 2025. Il regolamento non abroga immediatamente tali atti, ma conferma una data di cessazione differita, mantenendo un periodo transitorio per il passaggio al nuovo quadro regolatorio.

Scaglionamento della decorrenza applicativa

L’articolo 6, secondo comma, è sostituito con una disciplina differenziata:

  • dal 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798;
  • dal 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato la proroga del recepimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, ma non l’ulteriore proroga ai sensi del paragrafo 2 bis;
  • in tutti gli Stati membri dal 31 ottobre 2020.

Anche in questo caso, la logica è quella di assicurare uniformità e coerenza nella transizione al nuovo regime, tenendo conto delle diverse opzioni di recepimento degli Stati membri.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata secondo le regole proprie dei regolamenti dell’Unione.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori ferroviari e per i consulenti che assistono imprese e autorità nazionali nel settore, il testo non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma è rilevante per la corretta individuazione del momento in cui diventano applicabili specifiche disposizioni tecniche e procedurali. La verifica della posizione dello Stato membro rispetto alle notifiche ex articolo 33, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798 è essenziale per applicare correttamente il calendario normativo.

Disposizioni principali

Adeguamento della decorrenza del regolamento delegato (UE) 2018/761

L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761 è sostituito per stabilire che il regolamento si applica dal 16 giugno 2019. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato la proroga del recepimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non hanno notificato l’ulteriore proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 bis. Negli Stati membri che hanno notificato l’ulteriore proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 bis, tali disposizioni si applicano dal 31 ottobre 2020.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/762: abrogazione differita

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/762 è sostituito prevedendo che i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 siano abrogati con effetto dal 31 ottobre 2025.

Modifica della decorrenza del regolamento delegato (UE) 2018/762

L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/762 è sostituito per fissare tre diversi momenti di applicazione: dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica di proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798; dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato la proroga del recepimento ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, ma non l’ulteriore proroga ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2 bis; in tutti gli Stati membri dal 31 ottobre 2020.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto derivato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza dei trasportiattuazione del diritto dell'unionenormazione tecnica

Testo integrale

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