Cassazione Penale, Ordinanza n. 28842/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorita giudiziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza della Corte di appello di Palermo con cui era stata respinta la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due condanne definitive per cessione di sostanze stupefacenti. La difesa deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento non avrebbe valorizzato gli indici dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, il ricorrente sosteneva che i reati fossero omogenei, commessi secondo un medesimo schema e con utilizzo dei proventi dell'attività illecita per approvvigionarsi nuovamente di stupefacente. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate e, in parte, riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, evidenziando che l'ampio intervallo temporale tra i fatti e la finalità contingente e personale delle condotte escludevano la prova di un preordinato disegno unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui non erano emersi elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso tra le due cessioni di stupefacenti, soprattutto per il notevole lasso temporale intercorso e per l'insufficienza dell'identità del movente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione presuppone la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso tra i reati, che non può desumersi in modo automatico dalla sola omogeneità delle condotte o dall'identità del movente.
- Un ampio intervallo temporale tra i reati costituisce un indice fortemente ostativo alla prova dell'unitarietà del disegno criminoso, specie quando i fatti risultino collegati a esigenze contingenti e personali.
- Le doglianze di legittimità sono inammissibili quando si limitano a riproporre questioni già esaminate e confutate con motivazione congrua dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità sulla continuazione, non è sufficiente affermare che l'agente abbia reinvestito i proventi del primo reato per commettere il secondo, occorrendo elementi concreti e specifici che attestino una programmazione unitaria sin dall'origine.
Come è indicizzato
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