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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2882/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame per aver attribuito ai verbali di arresto e di perquisizione valore di prova privilegiata (richiedendo di fatto la querela di falso), per l'omesso esame di elementi difensivi (dichiarazioni dell'indagato, indagini difensive) e per la mancata valutazione critica di incongruenze nei verbali (quantità di stupefacente, chiavi rinvenute e mancato sequestro delle stesse). Inoltre si deduce carenza motivazionale sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e sull'idoneità del domicilio ai fini cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errato attribuire ai verbali di polizia giudiziaria valore di prova privilegiata e l'obbligo della querela di falso. Ha inoltre rilevato carenze argomentative sulla descrizione e sul sequestro delle chiavi e sulle incongruenze nelle quantità indicate. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il provvedimento cautelare era riferito a delitti commessi in concorso. La questione della possibile derubricazione al comma 5 (reato meno grave) è stata sollevata e richiede valutazione individuale della posizione del concorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Riferito al principio della libera valutazione della prova nel processo penale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia violato tale principio attribuendo valore privilegiato ai verbali di polizia giudiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 193

    Stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili; la Corte ha richiamato questa disposizione per escludere l'applicazione delle regole probatorie civilistiche (es. querela di falso) nel penale.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Norma sulle misure cautelari; richiamata nel motivo relativo all'applicabilità di talune valutazioni sul domicilio e sulla prognosi di pericolosità ai fini della custodia cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 280, comma 2

    Regola i limiti per la sostituzione della misura cautelare e la rilevanza dell'inidoneità del domicilio; la difesa aveva sostenuto un errato richiamo a questa norma da parte del Tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale previgente, art. 158

    "il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza ..."

    Richiamato nella pronuncia per spiegare che tale disciplina previgente (e l'istituto dell'incidente di falso) non è stata riproposta nel nuovo codice, perciò non è applicabile nel processo penale moderno l'idea che i verbali facciano automaticamente fede fino alla querela di falso.

  • Codice civile, artt. 2699 e 2700

    Norme civilistiche sulla prova e sulla fede privilegiata degli atti; la Corte ha escluso la trasferibilità di tali regole al processo penale.

  • Codice penale, art. 110

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la valutazione della posizione individuale del concorrente (sistematicità, ruolo operativo) è rilevante per la qualificazione del fatto e per la misura cautelare.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiama la norma procedurale che ha disciplinato il trattamento del ricorso (modalità di trattazione).

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Disposizione applicata per designare la competenza del giudice al quale rinviare il procedimento dopo l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • I verbali di polizia giudiziaria non godono di valore probatorio privilegiato nel processo penale: non è necessaria la querela di falso per contestarne il contenuto e il giudice deve valutarli criticamente insieme alle altre prove.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve affrontare e risolvere espressamente le obiezioni difensive rilevanti (es. discrepanze nelle quantità, descrizione e sequesro di chiavi o altri elementi materiali): omissioni o valutazioni generiche possono determinare l'annullamento.
  • In materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) la qualificazione del fatto e l'applicabilità del comma 5 richiedono una valutazione della posizione concreta di ciascun concorrente (capacità di azione, relazione con il mercato, sistematicità), non una mera attribuzione collettiva dei risultati investigativi.
  • L'idoneità del domicilio come elemento ostativo alla misura cautelare va valutata secondo i limiti previsti dalla legge: non può essere invocata impropriamente laddove la norma ponga condizioni specifiche (es. rilevanza connessa a particolari previsioni di pena).
  • Se la motivazione è carente su punti decisivi che incidono sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, la Corte può annullare con rinvio per un nuovo giudizio di merito.

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