Cassazione Penale, Sentenza n. 2882/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per reati ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale del riesame per aver attribuito ai verbali di arresto e di perquisizione valore di prova privilegiata (richiedendo di fatto la querela di falso), per l'omesso esame di elementi difensivi (dichiarazioni dell'indagato, indagini difensive) e per la mancata valutazione critica di incongruenze nei verbali (quantità di stupefacente, chiavi rinvenute e mancato sequestro delle stesse). Inoltre si deduce carenza motivazionale sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e sull'idoneità del domicilio ai fini cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errato attribuire ai verbali di polizia giudiziaria valore di prova privilegiata e l'obbligo della querela di falso. Ha inoltre rilevato carenze argomentative sulla descrizione e sul sequestro delle chiavi e sulle incongruenze nelle quantità indicate. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il provvedimento cautelare era riferito a delitti commessi in concorso. La questione della possibile derubricazione al comma 5 (reato meno grave) è stata sollevata e richiede valutazione individuale della posizione del concorrente.
Codice di procedura penale, art. 192
Riferito al principio della libera valutazione della prova nel processo penale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia violato tale principio attribuendo valore privilegiato ai verbali di polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale, art. 193
Stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili; la Corte ha richiamato questa disposizione per escludere l'applicazione delle regole probatorie civilistiche (es. querela di falso) nel penale.
Codice di procedura penale, art. 275
Norma sulle misure cautelari; richiamata nel motivo relativo all'applicabilità di talune valutazioni sul domicilio e sulla prognosi di pericolosità ai fini della custodia cautelare.
Codice di procedura penale, art. 280, comma 2
Regola i limiti per la sostituzione della misura cautelare e la rilevanza dell'inidoneità del domicilio; la difesa aveva sostenuto un errato richiamo a questa norma da parte del Tribunale del riesame.
Codice di procedura penale previgente, art. 158
"il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza ..."
Richiamato nella pronuncia per spiegare che tale disciplina previgente (e l'istituto dell'incidente di falso) non è stata riproposta nel nuovo codice, perciò non è applicabile nel processo penale moderno l'idea che i verbali facciano automaticamente fede fino alla querela di falso.
Codice civile, artt. 2699 e 2700
Norme civilistiche sulla prova e sulla fede privilegiata degli atti; la Corte ha escluso la trasferibilità di tali regole al processo penale.
Codice penale, art. 110
Riguarda il concorso di persone nel reato; la valutazione della posizione individuale del concorrente (sistematicità, ruolo operativo) è rilevante per la qualificazione del fatto e per la misura cautelare.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiama la norma procedurale che ha disciplinato il trattamento del ricorso (modalità di trattazione).
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Disposizione applicata per designare la competenza del giudice al quale rinviare il procedimento dopo l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- I verbali di polizia giudiziaria non godono di valore probatorio privilegiato nel processo penale: non è necessaria la querela di falso per contestarne il contenuto e il giudice deve valutarli criticamente insieme alle altre prove.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve affrontare e risolvere espressamente le obiezioni difensive rilevanti (es. discrepanze nelle quantità, descrizione e sequesro di chiavi o altri elementi materiali): omissioni o valutazioni generiche possono determinare l'annullamento.
- In materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) la qualificazione del fatto e l'applicabilità del comma 5 richiedono una valutazione della posizione concreta di ciascun concorrente (capacità di azione, relazione con il mercato, sistematicità), non una mera attribuzione collettiva dei risultati investigativi.
- L'idoneità del domicilio come elemento ostativo alla misura cautelare va valutata secondo i limiti previsti dalla legge: non può essere invocata impropriamente laddove la norma ponga condizioni specifiche (es. rilevanza connessa a particolari previsioni di pena).
- Se la motivazione è carente su punti decisivi che incidono sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, la Corte può annullare con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
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