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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27022/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un conto corrente per Euro 86.986,58 disposto nell'ambito di un'indagine per truffa: si contestava che non fosse configurabile il reato di truffa secondo la prospettazione accusatoria (perché il soggetto raggirato sarebbe la compagnia assicuratrice HELVETIA SA e il presunto danneggiato la MCS S.r.l., dunque mancherebbe l'identità tra raggirato e danneggiato; il pagamento del saldo sarebbe stato conforme alla polizza e la somma effettivamente spettante sarebbe inferiore a quella sequestrata; esisteva inoltre una sentenza civile che avrebbe escluso il credito della MCS verso Ferrari). Inoltre si denunciava carenza di motivazione della decisione impugnata e si è sollecitato un intervento delle Sezioni Unite sulla questione dell'eventuale divergenza interpretativa circa i limiti del reato di truffa in caso di divergenza tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, rilevando che il sequestro preventivo sul conto corrente non era stato eseguito materialmente: secondo la giurisprudenza citata, ai fini dell'interesse all'impugnazione di misure cautelari reali è indispensabile allegare la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro. Poiché questo requisito non sussisteva, la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali sulla configurabilità della truffa o sulla motivazione del giudice di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di truffa: citata dalla difesa come norma oggetto di erronea applicazione nella prospettazione accusatoria. La Corte non ha approfondito l'interpretazione sostanziale del reato perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza della difesa in relazione alla procedura e alla motivazione; il giudice di legittimità non ha esaminato il merito delle censure processuali a causa dell'inammissibilità.

  • art. 325 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme processuali rilevanti; la Corte non è entrata nel merito dell'asserita violazione, avendo deciso per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiama l'iter relativo al provvedimento di sequestro e al gravame: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per l'interesse ad impugnare i provvedimenti di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, è onere del ricorrente provare l'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro. L'assenza di tale prova ha reso il ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma indicata dalla difesa a fondamento della doglianza sulla carenza di motivazione; la censura è rimasta assorbita dall'accertamento dell'inammissibilità e non è stata valutata nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte a seguito della dichiarazione di inammissibilità: conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e all'erogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare reale (sequestro) occorre dimostrare l'effettiva esecuzione del provvedimento; la mera possibilità astratta o l'indisponibilità materiale delle somme presso la banca non sostituisce la prova dell'esecuzione del sequestro.
  • Se manca l'interesse concreto e attuale ad impugnare (per es. per assenza di esecuzione del sequestro), il ricorso è dichiarato inammissibile e il giudice può non esaminare le questioni di merito sollevate.
  • Le questioni complesse di diritto sostanziale, come i limiti del reato di truffa quando vi è divergenza tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, possono richiedere un intervento delle Sezioni Unite per uniformare l'interpretazione, ma tale esame può essere precluso se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali.
  • In contestazioni penali che vertono su presunti pagamenti effettuati dall'assicurazione a soggetti diversi dal creditore originario, è essenziale documentare il nesso causale tra il raggiro, il pagamento e il danno ingiusto al fine di sostenere la configurabilità della truffa.
  • Quando si deduce carenza di motivazione negli atti di merito, è necessario che l'eccezione sia tempestivamente sollevata e specificamente contestualizzata; tuttavia tale censura non potrà prevalere se manca il requisito procedurale dell'interesse ad impugnare.

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