Sentenza n. 6475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, 21 gennaio 2025, n. 1181, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, 21 gennaio 2025, n. 1181
Esito
Favorevole al resistente (ente appellato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di appello era stato interrotto con decreto presidenziale a seguito della cancellazione della società appellante dal registro delle imprese, evento interruttivo comunicato ai procuratori costituiti. L'appellato ha chiesto la dichiarazione di estinzione, deducendo che, entro il termine previsto dalla legge, il giudizio non era stato né proseguito mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza né riassunto dalle altre parti. Non sono stati esaminati i motivi di merito dell'appello, poiché la controversia è stata definita in rito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio di appello ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a., rilevando che, dopo l'interruzione, non era intervenuta né la prosecuzione ad opera della parte nei cui confronti si era verificato l'evento interruttivo né la riassunzione ad opera delle altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla conoscenza legale dell'evento. Il Collegio ha precisato che il termine, qualificato dalla legge come perentorio in quanto previsto a pena di estinzione, è rilevabile d'ufficio nel processo amministrativo. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La cancellazione della società appellante dal registro delle imprese è stata considerata evento idoneo a determinare l'interruzione del processo.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione
Dopo l'interruzione, la prosecuzione richiede una nuova istanza di fissazione dell'udienza da parte interessata; in mancanza, la riassunzione deve essere effettuata dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento, a pena di estinzione.
art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a.
La mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio previsto dalla legge costituisce causa di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il processo amministrativo è interrotto per un evento riguardante una parte, il giudizio deve essere proseguito dalla parte nei cui confronti si è verificato l'evento mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza oppure, in mancanza, riassunto dalla parte più diligente con atto notificato alle altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento.
- Il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo amministrativo interrotto è perentorio, poiché la sua inosservanza è espressamente sanzionata con l'estinzione del giudizio, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice amministrativo.
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