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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione: - del D.M. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all’art. 6 comma 9 “All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi…”; - dei “quadri di riferimento” pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il 23.05.204; - degli avvisi degli UU.SS.RR, con i quali rispettivamente sono stati determinati, all’esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall’ultimo degli ammessi per ogni regione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5\5\2025 per l’annullamento: - dell’avviso_m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012192.07-03-2025, con cui sono stati resi noti i candidati ammessi a sostenere le prove orali per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e degli altri Uffici Scolastici Regionali con pubblicazione dei relativi elenchi e punteggi riportati dai candidati che hanno superato dette prove. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21\8\2025 per l’annullamento: - del decreto n. 807 del 30.06.2025 del Dirigente Generale con cui è stata approvata la graduatoria finale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia

Giustizia amministrativa202407932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso nazionale per dirigenti scolastici, quadri di riferimento, avvisi di ammissione alle prove orali e graduatoria finale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stato indetto il concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, limitatamente alla previsione secondo cui alla prova scritta sono ammessi i candidati in numero pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, nonché coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo ammesso. Sono stati inoltre impugnati i quadri di riferimento pubblicati prima della prova preselettiva e gli avvisi degli Uffici Scolastici Regionali relativi al punteggio minimo e al numero degli ammessi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali e, successivamente, la graduatoria finale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a prescrivere che un loro sunto sia inserito nell'avviso di notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non definisce il merito delle censure né decide sulla domanda cautelare. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio in vista dell'udienza pubblica fissata per il 22 aprile 2026, considera elevato il numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate e prevedibili le difficoltà di reperirne gli indirizzi. Ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, commi 1 e 3, e 52, comma 2, c.p.a., autorizza quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L'avviso deve indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, un sunto dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale degli atti processuali indicati. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'amministrazione deve eseguire gli adempimenti, mantenere online la documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l'adozione delle modalità necessarie per assicurare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati, nel contesto dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio, inclusa la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre particolari modalità di notificazione quando il numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano necessario.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su graduatorie o altri atti amministrativi con un numero elevato di controinteressati, e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione degli atti processuali integrali, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio e un sunto dei motivi di impugnazione.
  • Il giudice può prescrivere che la documentazione pubblicata e l'avviso restino disponibili online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e che l'amministrazione rilasci un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, indicandone la data.
  • Il termine assegnato per l'esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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