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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento dell’illegittimità del diniego tacito parziale di accesso - in ordine all'istanza ex artt. 22 ss. L. n. 241/90 del 16.6.2025, riscontrata negativamente con nota pec del 23.6.2025 e quindi illegittimamente respinta con rinvio della richiesta all'Istituto Scolastico presso cui presta servizio la ricorrente e per la condanna - all'ostensione del documento richiesto che è detenuto stabilmente dall'INPS, cioè la richiesta di convocazione a visita medico collegiale INPS e relativi allegati fatta dall'Istituto scolastico comprensivo Purificato sulla piattaforma digitale INPS, rispetto al quale non sussistono esclusioni dall'accesso, controinteressati o motivi di riservatezza.

Giustizia amministrativa202508889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del diniego, sulla legittimazione passiva dell'INPS o sulla fondatezza della richiesta di ostensione. Le spese sono state compensate in ragione del comportamento collaborativo dell'Amministrazione.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito parziale e nota di riscontro negativo sull'istanza di accesso documentale, con rinvio della richiedente all'istituto scolastico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del diniego, formatosi in relazione all'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e la condanna dell'INPS all'ostensione della richiesta di convocazione a visita medico-collegiale e dei relativi allegati, trasmessa dall'istituto scolastico sulla piattaforma digitale INPS. L'INPS si è costituito sostenendo di avere trasmesso la documentazione inviata dall'istituto scolastico e deducendo che la legittimazione passiva rispetto alla richiesta di accesso spettasse all'istituto scolastico, come già comunicato alla docente e al suo difensore. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato tali disposizioni quale base della domanda di accesso documentale; la sentenza non ne offre un'interpretazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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