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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04858/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di patteggiamento definito dal GIP di Cremona con applicazione della pena di quattro mesi di reclusione per il reato contestato, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo l'illegittimità della sentenza per omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che il giudice avesse negato tale beneficio senza motivazione, pur avendo valorizzato la scarsa gravità del fatto, e ciò benché il beneficio non fosse stato specificamente richiesto nel patto iniziale. La Corte ha però rilevato che la richiesta originaria dell'imputato riguardava l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi della legge n. 689/1981, senza domanda di sospensione condizionale, e che l'ulteriore istanza depositata in udienza non era stata accompagnata dal necessario consenso del pubblico ministero. Il ricorso è stato quindi ritenuto proposto fuori dai motivi tassativi ammessi avverso la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono proponibili soltanto i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale, non concordata tra le parti, non rientra tra essi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    rito di cui all'art.444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondata sul presupposto pattizio tra imputato e pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    I motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono la censura sulla mancata concessione di un beneficio non concordato tra le parti.

  • art. 437 c.p.

    per il reato di cui all'art. 437 cod. pen.

    È il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena, commesso tra gennaio e settembre 2022.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 50

    introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017

    Ha introdotto la limitazione della ricorribilità in cassazione delle sentenze ex art. 444 c.p.p. nei soli casi espressamente previsti.

  • legge n. 689/1981

    pena sostituita ai sensi della legge n. 689/1981

    La richiesta originaria dell'imputato riguardava una pena sostitutiva, non la sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia colpa esclusiva nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è subordinata alla verifica che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 163 c.p.

    La censura riguardava la sospensione condizionale della pena, istituto la cui concessione è stata ritenuta non devoluta al giudice nel caso concreto perché non concordata e non richiesta nel patto originario.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali casi è inammissibile.
  • Nel patteggiamento, il giudice non è tenuto a motivare sulle statuizioni non concordate dalle parti, perché il presupposto pattizio delimita l'oggetto della decisione.
  • La sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se è parte integrante dell'accordo tra le parti oppure se la relativa questione è espressamente e specificamente devoluta al giudice da entrambe le parti; in mancanza, la sua omessa concessione non è validamente deducibile in cassazione come vizio della sentenza di patteggiamento.
  • La modifica in udienza di una richiesta originaria di patteggiamento, quando introduca un beneficio non originariamente concordato, richiede il consenso del pubblico ministero; senza tale consenso non si forma un nuovo accordo processualmente rilevante.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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