Cassazione Penale, Sentenza n. 32306/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna (23.3.2021) che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per associazione a delinquere, nella qualifica di organizzatore, finalizzata al superamento degli esami per la patente con modalità truffaldine e reati-fine vari, riducendo però la pena rispetto al primo grado. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) intervenuta prescrizione dei reati (a decorrere dal 22.4.2021); 2) nullità per omessa/notifica irregolare dell"avviso di deposito" della sentenza di primo grado (art. 548 c.p.p.), con contestazione della notifica eseguita presso il nuovo difensore anziché presso il precedente o la residenza; 3) nullità della notifica del decreto di citazione a comparire in appello per l"udienza del 17.12.2020 (art. 601 c.p.p.), mai pervenuta all"imputato né al domicilio eletto; 4) manifesta illogicità per non avere la Corte di appello preso in considerazione il nuovo atto di appello redatto dopo la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente i profili processuali (secondo e terzo motivo) ritenendoli infondati. Ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione presso il difensore ai sensi dell"art. 161, comma 4, c.p.p., alla luce dell"irreperibilità constatata dall"ufficiale notificatore e della giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette la notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza. Ha poi precisato che la mancata notifica dell"avviso di deposito della sentenza costituisce nullità sanabile se il difensore ha comunque tempestivamente proposto impugnazione e i motivi riguardano il provvedimento impugnato, come nel caso di specie; non è stato prospettato un concreto pregiudizio per l"imputato. La Corte ha altresì ritenuto legittimo il rinvio d"ufficio disposto dalla Corte distrettuale e non necessaria una nuova notificazione del decreto di citazione quando il contraddittorio era già instaurato e il difensore era presente. Per tali ragioni i motivi processuali e il quarto motivo sono stati dichiarati manifestamente infondati; il primo motivo (prescrizione) è precluso perché non si è formato un valido rapporto di impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; a norma dell"art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per responsabilità nella determinazione dell"inammissibilità.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La notifica presso il difensore è legittima quando l"ufficiale giudiziario constata l"irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato; la giurisprudenza consente che anche una temporanea assenza legittimi tale forma alternativa di notifica.
art. 548 cod. proc. pen., comma 2
L"omessa notifica dell"avviso di deposito è nullità di regime intermedio ma resta sanata se il difensore propone tempestivamente impugnazione e i motivi riguardano il contenuto motivazionale del provvedimento, così da non arrecare pregiudizio alle facoltà difensive.
art. 157 cod. proc. pen.
Indicata come modalità ordinaria di notificazione al domicilio; la Corte ricorda che quando non è possibile eseguirla si può ricorrere alle forme alternative previste (cfr. art. 161).
art. 601 cod. proc. pen.
Regola la notificazione del decreto di citazione in appello; la Corte ha ritenuto che, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del decreto, non vi fosse obbligo di nuova notificazione dopo il rinvio disposto per rimessione in termini, se il difensore era presente e l"appello è stato effettivamente proposto.
art. 544 cod. proc. pen., comma 3
Norma collegata alla determinazione del termine di deposito della sentenza e quindi all"applicazione dell"art. 548 per l"avviso di deposito.
art. 183 cod. proc. pen.
Principio della sanabilità della nullità quando lo scopo dell"atto è stato comunque raggiunto: la notifica omessa dell"avviso di deposito è sanata se il difensore ha comunque potuto proporre impugnazione efficace.
art. 129 cod. pen.
Richiamata in relazione alle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione): la Corte osserva che tali eccezioni non possono essere efficacemente rilevate se non si è formato un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l"onere delle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende.
art. 99 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che il difensore presente rappresenta l"assistito e la comunicazione orale dell"udienza al difensore vale come comunicazione all"imputato.
art. 148 cod. proc. pen., comma 5
La comunicazione orale della successiva udienza al difensore sostituisce, in alcuni casi, la notificazione all"imputato; ciò è stato ritenuto sufficiente per la valida prosecuzione del processo dopo il rinvio.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali presso il difensore ai sensi dell"art. 161, comma 4, c.p.p. è valida anche quando l"imputato risulti temporaneamente assente al domicilio eletto; non è sempre necessario dimostrare una irreperibilità definitiva.
- La mancata notifica dell"avviso di deposito della sentenza (art. 548) è una nullità sanabile se il difensore ha tempestivamente esercitato il diritto di impugnazione e i motivi riguardano il provvedimento effettivamente impugnato; in tal caso non sussiste pregiudizio efficace per l"imputato.
- Se il giudice di appello rimedia la situazione riammettendo il ricorrente in termini e il difensore propone l"appello, il rinvio d"ufficio dell"udienza non richiede sempre una nuova notificazione del decreto, purché il contraddittorio sia stato instaurato e il difensore sia informato.
- Le doglianze sulla notifica devono dimostrare il concreto pregiudizio alle garanzie difensive: affermazioni generiche sulla elezione di domicilio o sul cambio del difensore senza riscontri documentali risultano insufficienti.
- La prescrizione o altre cause di non punibilità possono essere impugnate solo se esiste un valido rapporto di impugnazione formato nei termini e con le forme richieste; eccezioni proceduralmente precluse non vengono esaminate nel merito.
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