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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29004/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di 29,07 grammi di crack e 1,60 grammi di cocaina. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per non aver considerato elementi favorevoli e per l'assenza di prove sulla sua partecipazione o sulla disponibilità dell'appartamento dove furono trovate le droghe; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 chiedendo la riqualificazione dei fatti come di lieve entità per il ridotto quantitativo e per la mancata prova di attività organizzata di spaccio; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato la scelta della misura cautelare custodiale rispetto a misure meno afflittive, anche alla luce dello stato di incensuratezza e della giovane età, con riferimento all'eventuale concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato sulla misura cautelare sia limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione e non a riemettere il giudizio di merito sui fatti quando la motivazione sia adeguata. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente il quadro indiziario: l'indagato era stato sorpreso mentre entrava nell'abitazione dove erano custodite le droghe, non forniva giustificazioni sulla sua presenza, mostrava di conoscere la collocazione della chiave, l'appartamento era organizzato con materiale per il confezionamento e videosorveglianza, e l'interessato era in possesso di foto che lo ritraevano all'interno dell'immobile e di due apparecchi "citofono" tipicamente usati per lo spaccio. Sulla lieve entità, la Corte ha confermato che il quantitativo non è l'unico parametro e che la presenza di elementi indicativi di attività non episodica esclude la lieve entità. Sul terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il gravame perché manca la specificità richiesta: la censura sull'omessa valutazione della sospensione condizionale della pena è assorbita dalla valutazione prognostica sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, già effettuata dal giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda il corretto ambito del rimedio e il controllo limitato alla congruenza della motivazione.

  • artt. 192 e 273 cod. proc. pen.

    Riferiti in relazione al vizio di motivazione: la Corte richiama i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla motivazione dei giudici del merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla lieve entità del reato di cui al testo unico stupefacenti; la Corte conferma che la ridotta quantità può non comportare la lieve entità quando emergono elementi che indicano capacità di diffusione non episodica.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle misure cautelari personali: la valutazione del pericolo di reiterazione giustifica misure restrittive quando adeguatamente motivata.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte osserva che la prognosi favorevole per la sospensione è assorbita dalla valutazione negativa del pericolo di reiterazione, quindi la censura generica è inammissibile.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)

    Richiamato quanto alle modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio (procedure straordinarie per il periodo pandemico): la causa è stata trattata secondo le formule consentite da tali norme.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Viene richiamato l'orientamento consolidato che limita il controllo di legittimità alla valutazione della coerenza e completezza della motivazione e afferma che la valutazione sulla lieve entità e sulla pericolosità di reiterazione si compiono secondo criteri ampi che considerano l'insieme degli elementi oggettivi e sintomatici.

Massime di principio

  • Il controllo in Cassazione sulle misure cautelari è limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito; non è consentito riesaminare i fatti se la motivazione è adeguata.
  • Elementi come essere sorpresi al momento di accedere all'abitazione dove sono custodite sostanze, la conoscenza della posizione della chiave, presenza di materiale per il confezionamento, sistemi di videosorveglianza, foto che ritraggono l'indagato all'interno e possesso di strumenti tipici (es. "citofoni") possono costituire valido quadro indiziario per sostenere la finalità di spaccio.
  • La ridotta quantità di droga non esclude automaticamente la configurabilità del reato di maggiore gravità o la legittimità di misure cautelari: va valutata la dimensione complessiva dell'attività (non episodicità, capacità di diffusione).
  • La censura generica sull'omessa considerazione della sospensione condizionale della pena è inammissibile se non è specificamente collegata alla contestazione della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione; la prognosi favorevole per la sospensione è assorbita nella valutazione sul pericolo di reiterazione.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario contestare con specificità i profili di illogicità o incompletezza della motivazione e, se si propone la sostituzione con misura meno afflittiva, indicare in modo circostanziato gli elementi che dimostrano l'assenza delle esigenze cautelari (inidoneità della misura custodiale).

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