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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12753/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e documentale (capo C). Il ricorrente contestava: 1) la motivazione relativa alla responsabilità per la distrazione di somme (capo A), osservando analogie con il capo B) per il quale era stato assolto; 2) l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, peraltro ritenendo sussistere al più una responsabilità colposa/di vigilanza negligente; 3) la mancata revoca delle statuizioni civili nonostante l'intervenuta transazione e la conseguente revoca della costituzione di parte civile

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha respinto i primi due motivi (in sostanza confermando la pronuncia di merito sulla responsabilità penale): ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'amministratore formale non è automaticamente esente da responsabilità e può essere ritenuto concorrente per bancarotta se ha omesso la vigilanza ex art. 40 c.p.; la sentenza di merito ha fornito indici concreti (movimentazioni, bonifici e assegni, conoscenza del disegno imprenditoriale del padre) idonei a fondare la responsabilità. Il terzo motivo è stato invece accolto: poiché è intervenuta transazione e la revoca della costituzione di parte civile, si è estinta l'azione civile e la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. In sostanza: condanna penale confermata; statuizioni civili revocate/annullate per estinzione dell'azione civile.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso deve rispettare i limiti di motivazione consentiti dall'art. 173 disp. att.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiama il dovere di impedire l'evento per chi ha l'obbligo giuridico di vigilanza: l'omissione di tale dovere da parte dell'amministratore formale può integrare concorso nel reato commesso dall'amministratore di fatto

  • art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte distingue tra forma 'generica' e forme più specifiche e precisa che per la forma 'generica' è sufficiente la rappresentazione della significativa possibilità che altri alterino le scritture e la decisione di non vigilare

  • art. 217 e art. 220 legge fallimentare

    Richiamate come riferimenti alle fattispecie di bancarotta e alle relative responsabilità degli amministratori; la decisione si colloca nel quadro complessivo delle norme fallimentari sulla responsabilità

  • art. 2392 c.c.

    Norma civilistica che pone l'amministratore come destinatario dell'obbligo di corretta tenuta e conservazione dei libri sociali; la Corte la usa per fondare il dovere di vigilanza anche dell'amministratore formale

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Norma sulla statuizione civile nella sentenza penale; la Corte richiama i criteri per la modifica delle statuizioni in caso di sopravvenienze

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciare annullamento senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio; è stata la base per annullare senza rinvio le statuizioni civili alla luce della transazione

  • art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica normativa citata a supporto del potere della Corte di cassazione di decidere sulle statuizioni civili senza rinvio

  • art. 594 cod. pen.

    Citato nel riferimento giurisprudenziale a fattispecie di revoca di statuizioni in caso di sopravvenuta depenalizzazione o mutamento delle condizioni della responsabilità civile; qui è richiamato a titolo esemplificativo nella giurisprudenza comparata

Massime di principio

  • L'amministratore formale non è automaticamente esente da responsabilità penale se è mero 'titolare formale': la delega della gestione non cancella il dovere di vigilanza e di conservazione delle scritture
  • Per la bancarotta documentale 'generica' non è necessario provare che l'amministratore formale abbia voluto specificamente gli interventi fraudolenti, ma occorre dimostrare che abbia rappresentato la significativa possibilità che altri alterassero le scritture e abbia comunque omesso la vigilanza
  • L'assoluzione per una specifica condotta (es. capo B) non impedisce che altra condotta apparentemente simile (es. capo A) venga valutata diversamente se emergono elementi di fatto diversi in relazione alla partecipazione o alla consapevolezza
  • La transazione tra curatela fallimentare e convenuto che determina la revoca della costituzione di parte civile estingue l'azione civile; la Corte di cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni civili quando non sono necessari ulteriori accertamenti
  • In situazioni analoghe, chi ricopre formalmente la carica deve conservare documentazione e offrire prove concrete (ricevute, deleghe, verifiche) che dimostrino l'effettivo esercizio o l'efficace esercizio dei poteri di controllo per difendersi efficacemente da contestazioni di bancarotta

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