Cassazione Penale, Sentenza n. 22954/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame ex art. 322 c.p.p., aveva annullato il decreto del GIP del Tribunale di Napoli Nord che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa (art. 640, comma 1 e 2, n.1 c.p.) ai sensi dell'art. 640‑quater c.p. per euro 9.769,00. Il Procuratore censurava la motivazione come illogica e contraddittoria per avere omesso di considerare elementi ritenuti decisivi: varie note del Segretario generale del Comune (n.11574/20; n.12069/20; n.20639/20; n.26877/20), chat e conversazioni intercettate e l'analisi dei cartellini presenza che, a suo avviso, dimostravano un sistema truffaldino e una reiterata erogazione di corrispettivi non dovuti a Corvino.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista violazione di legge né una omissione di motivazione tale da configurare l'assenza o la mera apparenza della motivazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e che non è consentito reinquadrare o rinnovare la valutazione di merito sugli indizi. Inoltre è stato osservato che la censura del pubblico ministero mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione nel merito degli elementi indiziari e che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente esaminato e motivato la decisione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15)
Disciplina la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto; la Corte rileva che il procedimento è stato trattato secondo tale procedura.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma sul riesame; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato il riesame del decreto di sequestro ex art. 322.
art. 640 e art. 640‑quater cod. pen.
Reato di truffa (art. 640) e disposizione relativa al sequestro preventivo del profitto del reato (art. 640‑quater); il sequestro impugnato riguardava il profitto di presunta truffa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione della sentenza/deciso da richiamare nella motivazione della Corte; citato come parametro per l'enunciazione del motivo nei limiti strettamente necessari.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione non costituisce di per sé motivo di cassazione per i sequestri preventivi; occorre la violazione di legge o l'assenza della motivazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Condizioni per l'applicabilità delle misure cautelari personali, richiamata per distinguere le misure personali dalle misure reali nei limiti del controllo giudiziario.
ordinanza Corte Costituzionale n. 153/2007
Ribadisce che, pur diversificandosi il regime delle misure reali da quello delle misure personali, il giudice deve comunque poter verificare nel singolo caso il fumus del reato e il difetto di elemento soggettivo se emergente ictu oculi.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Onere di indicare e allegare al ricorso per cassazione gli elementi indiziari che si lamenta non siano stati valutati dal giudice del riesame; la Corte richiama questo principio nel valutare la censura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge: non è strumento per rinnovare la valutazione di merito degli indizi.
- Il Tribunale del riesame, nel decidere sul sequestro preventivo, deve comunque motivare in modo coerente e valutare le risultanze processuali e le confutazioni difensive; la Cassazione controlla la legittimità e la presenza minima di motivazione, non la diversa ponderazione degli indizi.
- Per lamentare l'omesso esame di elementi decisivi è necessario dimostrare che tali elementi siano effettivamente presenti negli atti trasmessi al giudice del riesame (o acquisiti in udienza) e spiegare perché sono decisivi (onere ex art.325 c.p.p.).
- Quando si impugna un sequestro cautelare volto al recupero del profitto del reato, l'accusa deve far emergere la compatibilità concreta degli elementi probatori con la fattispecie penale e la pertinenza del bene; il giudice del riesame non può limitarsi a una postulazione astratta del reato.
- La disorganizzazione amministrativa, da sola, può essere valutata dal giudice come insufficiente a dimostrare un intento doloso sistematico; occorre che emerga in modo concreto e convincente il nesso tra condotte e finalità truffaldina.
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