Direttiva 2020/360
Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/360 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per rinnovare un’esenzione sull’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato impiegati in talune misurazioni della conduttività. La Commissione rileva che, allo stato dell’arte, la sostituzione del piombo resta impraticabile per specifiche applicazioni tecniche e che il rinnovo è coerente con la disciplina REACH. L’esenzione è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2021, applicandole dal 1° aprile 2021.
Rinnovo e aggiornamento tecnico di un’esenzione RoHS relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato per talune misurazioni della conduttività.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE (RoHS), con particolare riferimento alle applicazioni elencate nell’allegato IV per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo. Incide specificamente sull’esenzione n. 37 relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato utilizzati per misurazioni della conduttività, limitatamente alle condizioni tecniche indicate nell’allegato. Non disciplina l’intero settore RoHS, ma solo l’aggiornamento di una singola esenzione; la direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell’esenzione RoHS per il piombo negli elettrodi di platino platinato
La direttiva delegata (UE) 2020/360 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’obiettivo è rinnovare e aggiornare, per ragioni di progresso tecnico e scientifico, una specifica esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato destinati a talune misurazioni della conduttività.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La direttiva RoHS impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate elencate nell’allegato IV. Il piombo è una delle sostanze soggette a restrizione. La Commissione richiama inoltre che l’esenzione già concessa con la direttiva delegata 2014/73/UE era destinata a scadere il 31 dicembre 2018, ma che una domanda di rinnovo presentata il 30 giugno 2017 ne ha mantenuto la validità fino alla decisione sulla domanda, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
Valutazione tecnica e presupposti del rinnovo
La Commissione afferma di aver svolto consultazioni con i portatori di interessi in conformità all’articolo 5, paragrafo 7. Dalla valutazione emerge che gli elettrodi di platino platinato contenenti piombo sono utilizzati in strumenti specializzati che richiedono ampia gamma di misurazione, elevata precisione o affidabilità per concentrazioni elevate di acido e alcali. La sostituzione o eliminazione del piombo è considerata ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per taluni strumenti, per mancanza di alternative affidabili. La Commissione precisa che il rinnovo è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva RoHS. Nell’allegato della direttiva delegata, la voce 37 è sostituita integralmente. La nuova formulazione riguarda il piombo negli elettrodi di platino platinato per misurazioni della conduttività quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- misurazioni a ampi intervalli, su più di un ordine di grandezza, ad esempio tra 0,1 mS/m e 5 mS/m, in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
- misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ±1% dell’intervallo di campionamento e un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo, per soluzioni con acidità inferiore a pH 1, alcalinità superiore a pH 13 o contenenti gas alogeno;
- misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.
Durata dell’esenzione
La direttiva proroga l’esenzione fino al 31 dicembre 2025. Nei considerando la Commissione indica espressamente che il rinnovo è concesso per 7 anni, ritenendo improbabili effetti negativi sull’innovazione alla luce delle iniziative in corso per trovare una sostituzione affidabile.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 contiene gli obblighi di trasposizione. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2021 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Tali misure si applicano dal 1° aprile 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per gli operatori del settore elettronico e per i consulenti che assistono imprese soggette alla disciplina RoHS, la rilevanza pratica della direttiva è circoscritta ma importante: essa consente, fino al 31 dicembre 2025, l’impiego del piombo negli elettrodi di platino platinato solo per le specifiche applicazioni espressamente indicate. Al di fuori di tali condizioni, continua a operare la restrizione generale della direttiva 2011/65/UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva RoHS 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La voce 37 è sostituita per rinnovare l’esenzione sul piombo negli elettrodi di platino platinato utilizzati per misurazioni della conduttività.
Condizioni dell’esenzione n. 37
L’esenzione riguarda il piombo negli elettrodi di platino platinato per misurazioni della conduttività solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: misurazioni a ampi intervalli su più di un ordine di grandezza in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; misurazioni di soluzioni che richiedono accuratezza ±1% dell’intervallo di campionamento e alta resistenza alla corrosione per soluzioni con acidità < pH 1, alcalinità > pH 13 o contenenti gas alogeno; misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m con strumenti portatili.
Durata del rinnovo
L’allegato stabilisce che l’esenzione scade il 31 dicembre 2025. Nei considerando, la Commissione indica che il rinnovo è concesso per 7 anni, in continuità con l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Obblighi di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° aprile 2021 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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