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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18510/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per ignoranza non imputabile del processo: il CHECCHIA, condannato in absentia per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p., aveva dedotto di essere stato vittima di un "falsus procurator" (l'avv. Massimiliano Pozzi) che lo aveva truffato, incassando somme e falsificando documenti; in conseguenza di ciò il ricorrente non avrebbe consapevolmente ritirato le notifiche (tra cui la vocatio in iudicium) e non avrebbe avuto conoscenza effettiva del procedimento, sicché chiedeva la rescissione del giudicato ritenendo la sua assenza non volontaria e non imputabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello di Milano secondo cui il CHECCHIA si era volontariamente posto nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo (elezione di domicilio, conferimento di mandato a difensore di fiducia, mancato ritiro delle notifiche in giacenza). La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini della rescissione, le ragioni soggettive addotte (la presunta frode dell'avv. Pozzi), atteso che il mandato era stato conferito prima dell'instaurazione delle condotte truffaldine o comunque non è prova sufficiente a dimostrare una non imputabilità dell'ignoranza. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Istituisce la rescissione del giudicato per il condannato la cui assenza sia dipesa da colpevole o non imputabile ignoranza; la Corte ricorda che il rimedio è esperibile anche quando il processo sia stato celebrato secondo le regole dell'art. 420-bis, consentendo all'imputato di allegare e provare l'ignoranza non imputabile

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina i casi in cui il giudice può procedere in assenza (es. elezione di domicilio, nomina difensore, ricezione personale della notificazione, o volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento). La Corte sottolinea che la volontaria collocazione dell'imputato nella condizione di sottrarsi alla conoscenza è sufficiente a configurare ignoranza imputabile

  • art. 420-quater c.p.p.

    Prevede che, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 420-bis, il giudice rinvia e dispone la notifica personale: richiamato per chiarire l'obbligo di garantire la conoscenza personale quando le condizioni per procedere in assenza non sussistono

  • legge n. 67/2014

    Riforma che ha abrogato il vecchio istituto della contumacia e ha imposto il principio della conoscenza personale della vocatio in ius; la Corte la interpreta come elemento centrale del nuovo sistema volto a garantire maggiori tutele all'imputato assente

  • art. 590-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato per cui il CHECCHIA è stato condannato in primo grado; citata come titolo di reato oggetto del procedimento penale

  • art. 175 c.p.p.

    Richiamato in chiave storica: la disciplina precedente sulla restituzione dei termini e le tutele per l'imputato assente da cui si è evoluto l'attuale sistema

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è uno strumento che tutela l'imputato la cui assenza sia dipesa da ignoranza non imputabile, ma l'onere di allegare e provare tale ignoranza grava sul ricorrente
  • La valutazione circa l'imputabilità o meno dell'ignoranza è complessiva e si fonda non solo sulla regolarità formale delle notifiche, ma sulla condotta complessiva dell'imputato: elezione di domicilio, conferimento di mandato e mancato ritiro delle notifiche possono far ritenere la sottrazione volontaria
  • La scelta di non ritirare notifiche o di affidarsi a un difensore che riceverà gli atti può configurare una 'collocazione volontaria' nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo e rendere l'ignoranza imputabile, anche se motivata da fraudolenza altrui, salvo prova chiara e convincente del contrario
  • La mera esistenza di una frode o di documenti falsificati da parte del presunto procuratore non è automaticamente idonea a legittimare la rescissione; occorre dimostrare il nesso temporale e causale che renda impossibile all'imputato avere conoscenza del processo senza sua colpa
  • Per ragioni pratiche, chi intende chiedere la rescissione deve produrre elementi probatori documentali robusti (es. denunce penali per la frode, prove della falsificazione, tempestività degli atti posti in essere una volta venuto a conoscenza del processo, tentativi documentati di ritiro degli atti o di contatto con la Procura) per dimostrare l'ignoranza non imputabile
  • Se non sussistono le condizioni per procedere in assenza, il giudice deve disporre la notifica personale ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.; la normativa e la giurisprudenza privilegiano la conoscenza effettiva del processo rispetto alla mera regolarità formale delle notifiche

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