Cassazione Civile, Ordinanza n. 19517/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra soggetti che rivendicavano diritti su locali portineria di un palazzo: in primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda principale di accertamento della comproprietà di uno dei locali e ne aveva disposto la divisione; in appello, la decisione è stata riformata, con accoglimento della domanda subordinata di divisione dell'altro locale. La Corte d'appello, tenendo conto dell'esito complessivo della lite e dell'adesione della controparte alla domanda subordinata, ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la riforma integrale della sentenza di primo grado escludeva la soccombenza reciproca e quindi impediva la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutando la soccombenza in modo unitario e globale sull'esito complessivo della lite. Ha inoltre osservato che il sindacato di legittimità sulla compensazione è limitato alla verifica della non illogicità/non erroneità della motivazione. Nel caso concreto, la compensazione era giustificata dalla soccombenza parziale del ricorrente, poiché, pur essendo stata riformata la decisione di primo grado sulla domanda principale, la sua domanda subordinata era stata accolta. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola generale sulla soccombenza e sulla rifusione delle spese di lite, evocata come parametro della censura.
art. 92 c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese è ammessa solo entro i limiti previsti dalla norma; il giudizio sulle ragioni di compensazione è una clausola generale rimessa al merito e censurabile in cassazione solo se illogico o erroneo.
art. 380 bis c.p.c.
È stata formulata una proposta di definizione accelerata conforme al successivo esito decisorio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicati perché la decisione della Corte è conforme alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore del controricorrente e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutando la soccombenza secondo un criterio unitario e globale, riferito all'esito complessivo della lite.
- La compensazione delle spese può essere giustificata anche dalla soccombenza reciproca solo parziale, quando le domande originarie abbiano avuto esiti differenziati e una delle parti risulti vittoriosa su alcune pretese ma soccombente su altre.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che la motivazione non sia illogica o erronea; non consente una nuova valutazione di merito delle ragioni addotte dal giudice.
- L'oggettiva opinabilità della controversia o il suo valore non bastano, da soli, a escludere la compensazione, se il regolamento delle spese trova fondamento nell'esito complessivo della lite e nella soccombenza solo parziale di una parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →