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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04905/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato dal locatore di un immobile concesso in locazione commerciale. Il conduttore si oppose deducendo l’insussistenza dei presupposti dello sfratto e propose domanda riconvenzionale, poi coltivata in prosecuzione del giudizio, per ottenere la riduzione del canone e il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1578 c.c., lamentando vizi della cosa locata, in particolare problemi collegati a un pozzetto e all’impianto fognario. La Corte d’appello rigettò le domande ritenendo, da un lato, che il conduttore conoscesse lo stato dei luoghi e avesse comunque l’onere di provare una diminuzione apprezzabile dell’idoneità del bene all’uso pattuito; dall’altro, che non vi fosse prova di un obbligo del locatore di eliminare il vizio e che la causa del cattivo funzionamento dipendesse da circostanze non imputabili al locatore. Nel ricorso per cassazione il conduttore dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 1575 e 1578 c.c., sostenendo che l’onere di provare i vizi e la loro apprezzabile incidenza gravasse sul locatore, mentre il conduttore aveva già assolto il proprio onere probatorio mediante ATP; contestò inoltre il richiamo al principio di autoresponsabilità e la rilevanza attribuita alla conoscenza dei vizi e a fatti riferiti al precedente rapporto locativo della moglie. Con il secondo motivo denunciò omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero travisato la CTU, ignorando l’accertamento secondo cui il pozzetto era a cielo aperto e non rispondente ai requisiti igienico-sanitari, e avessero erroneamente attribuito al conduttore la trasformazione del pozzetto e alla mancata pulizia di un tombino la causa del cattivo funzionamento dello scarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente si era limitato a richiamare principi di diritto senza spiegare in concreto come e perché la Corte territoriale li avesse violati, e aveva inoltre introdotto circostanze fattuali non adeguatamente localizzate nel fascicolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo non conforme all’art. 360, n. 5, c.p.c., essendo sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione della CTU e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; inoltre non erano stati rispettati gli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risultava, del momento di discussione e della sua decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di obblighi del locatore; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché censura ritenuta inammissibile.

  • art. 1578 c.c.

    norma invocata per la riduzione del canone e il risarcimento dei danni da vizi della cosa locata; la Corte ribadisce solo, in via processuale, che la censura non è stata articolata in modo specifico e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non affronta nel merito il criterio di ripartizione, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo è inammissibile perché non contiene una chiara e specifica denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma un mero richiamo assertorio a principi giurisprudenziali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o della CTU.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti richiamati; la mancanza di tale indicazione rende inammissibili le censure che si fondano su fatti/documenti non localizzati.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per sottolineare gli oneri di specifica produzione e localizzazione degli atti rilevanti nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 665 c.p.c.

    richiamato nel contesto dello sfratto per morosità e del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio in sede sommaria.

  • art. 426 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria integrativa depositata nel giudizio di primo grado.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    menzionato nel ricorso come richiamo ritenuto improprio dal ricorrente; la Corte si limita a rilevare che la censura è fattualmente non correttamente ancorata alla sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge deve essere specifica e immediatamente correlata alla motivazione impugnata; il ricorrente deve spiegare in concreto quale passaggio della decisione sia erroneo e per quale ragione, non essendo sufficiente il richiamo astratto a massime o precedenti.
  • La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è ammissibile trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione delle prove o della consulenza tecnica d’ufficio.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti restano riservate al giudice di merito e non possono essere sovvertite in cassazione tramite una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • In sede di legittimità il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; la mancata osservanza di tali oneri comporta inammissibilità della censura.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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