Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per l'ingiusta detenzione subita dopo essere stata arrestata in ipotesi di furto aggravato di energia elettrica in concorso con il coniuge Lombardi Giuseppe. In primo grado era stata assolta ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. per insufficienza di prove circa il suo coinvolgimento e la consapevolezza dell'alterazione. La Corte d'appello, invece, aveva rigettato l'istanza ritenendo che la convivente avesse tenuto un comportamento di macroscopica imprudenza/negligenza (presenza al momento dell'accesso, convivenza con l'autore materiale e mancata verifica della incongruenza delle bollette) che aveva contribuito a determinare la prevedibile azione dell'autorità giudiziaria e quindi a dar causa alla privazione della libertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Corte d'appello ha correttamente valutato gli elementi probatori e motivato in modo congruo la sussistenza di una condotta di macroscopica negligenza della SCANZANO che ha contribuito all'emanazione dei provvedimenti restrittivi. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla sulle spese in favore del Ministero resistente perché la memoria del Ministero è stata ritenuta generica e non meritevole di rifusione.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: l'indennizzo non è dovuto quando la privazione della libertà sia stata causata dal comportamento doloso o dalla colpa grave dell'incolpato; il giudice della riparazione valuta autonomamente la sussistenza di condotte che abbiano contribuito alla detenzione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La formula dubitativa dell'assoluzione non esclude automaticamente la verifica del giudice della riparazione: l'assoluzione per insufficienza di prove non impone l'automatico riconoscimento dell'indennizzo se sussiste colpa grave del richiedente.
art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen.
Gli articoli indicano i motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di motivazione e contraddittorietà). Il ricorso aveva invocato tali vizi ma la Corte li ha ritenuti infondati in quanto la motivazione di merito era congrua e non contraddittoria.
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013
Giurisprudenza consolidata che distingue l'antinomia strutturale e funzionale tra custodia e risultato del processo; chiarisce che la colpa grave può sussistere anche per condotte anteriori al procedimento e che l'indennizzo deve conservare la sua funzione riparatoria evitando di indennizzare chi ha dato causa alla detenzione.
Sez. U. n. 34559 del 26/6/2002 (De Benedictis)
Sez. U. n. 34559 del 26/6/2002
Principio secondo cui la parte resistente non ha diritto alla rifusione delle spese se la memoria difensiva è generica e non apporta un contributo significativo alla dialettica processuale.
Sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017 (De Gregorio) e Sez. n. 27458 del 5/2/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen)
Sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017; n. 27458 del 5/2/2019
Confermano che il giudice della riparazione deve motivare autonomamente e compiutamente la valutazione della colpa grave; una motivazione adeguata e congrua è incensurabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'assoluzione processuale, anche con formula dubitativa ex art. 530 comma 2, non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
- La colpa grave può derivare anche da comportamenti anteriori all'avvio del procedimento penale: mancanza di diligenza evidente nella vita quotidiana (es. convivere con l'autore materiale e non verificare incongruenze evidenti nelle bollette) può escludere l'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve basare la decisione su fatti concreti e precisi, non su mere supposizioni; la presenza al momento dell'accesso, la convivenza e l'omessa verifica di elementi che avrebbero dovuto insospettire sono esempi di elementi ritenuti rilevanti.
- In sede di impugnazione della decisione di riparazione, i vizi di motivazione e contraddittorietà (art. 606 lett. b) e d)) sono sindacabili, ma una motivazione congrua e non contraddittoria del giudice di merito difficilmente viene annullata.
- Sulle spese processuali: la parte resistente può non ottenere rifusione delle spese se la propria memoria è generica e non contribuisce concretamente al decisum.
- Per difendersi efficacemente in simili richieste di riparazione, il richiedente dovrebbe documentare tempestività e collaborazione, l'assenza di elementi che avrebbero potuto renderlo consapevole dell'illecito e fornire elementi concreti che smentiscano l'esistenza di negligenza macroscopica.
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