Cassazione Civile, Ordinanza n. 02801/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, collaboratrice professionale sanitaria fisioterapista presso un'azienda sanitaria locale, che chiedeva il pagamento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 26 del c.c.n.l. Sanità 2004 per gli anni 2003-2010, assumendo di aver svolto assistenza domiciliare presso il domicilio dei pazienti. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo mancante un'adeguata allegazione e prova dei presupposti del diritto, in particolare l'indicazione specifica dei giorni di assistenza domiciliare e la prova del loro effettivo svolgimento. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver allegato e provato, anche mediante documenti e prospetti riepilogativi, le giornate di assistenza domiciliare (indicate in 975) e contestando la valutazione della Corte territoriale sul riparto dell'onere della prova e sulla non contestazione; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 c.c.n.l. Sanità 2004 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la norma contrattuale subordina l'indennità alla prestazione giornaliera di assistenza domiciliare e che erano integrati i requisiti richiesti (prestazione, domiciliarità, riferibilità al paziente).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 2697 c.c., osservando che spettava alla lavoratrice, quale soggetto che pretendeva l'indennità, fornire la prova del diritto vantato e che il principio di non contestazione non poteva operare nel modo invocato. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché dirette in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale documentale e perché non si confrontavano con la ratio decisiva della sentenza di merito, basata non solo sulla mancanza di prova ma anche su un difetto di allegazione specifica dei giorni di assistenza domiciliare nell'atto introduttivo. Anche la censura sulla interpretazione dell'art. 26 c.c.n.l. è stata dichiarata inammissibile, poiché l'interpretazione proposta dalla ricorrente coincideva sostanzialmente con quella accolta dal giudice d'appello e comunque non scalfiva la ratio decidendi fondata su difetto di allegazione e prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il diritto all'indennità grava sulla parte che lo invoca; non può essere trasferito sulla controparte solo perché questa contesta la pretesa.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando non aggrediscono la ratio decisiva della sentenza impugnata o quando la pretesa interpretazione della norma coincide sostanzialmente con quella già adottata dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove documentali.
art. 26 del c.c.n.l. Sanità 2004
L'indennità per assistenza domiciliare è riconoscibile solo in presenza della prestazione, della sua domiciliarità e della diretta riferibilità al paziente; la censura non ha però superato il rilievo del difetto di specifica allegazione e prova dei giorni di svolgimento.
art. 414 c.p.c.
L'atto introduttivo del rito del lavoro deve contenere allegazioni sufficientemente specifiche dei fatti costitutivi del diritto azionato; non basta l'indicazione generica di un numero complessivo di giornate.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Chi agisce per il pagamento di un'indennità contrattuale deve allegare e provare in modo specifico tutti i fatti costitutivi del diritto, non essendo sufficiente una generica indicazione numerica complessiva delle giornate lavorate.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame del fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove documentali né di superare una ratio decidendi fondata su difetto di allegazione, oltre che di prova.
- Il principio di non contestazione non esonera l'attore dall'onere di provare il fondamento della propria pretesa quando il diritto sia contestato dalla controparte.
- La censura per violazione di una norma contrattuale collettiva è inammissibile se la lettura proposta dal ricorrente coincide sostanzialmente con quella del giudice di merito e non incide sulla reale ragione del rigetto.
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