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Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Risarcimento danno - Ritenute - Sostituto imposta - Illegittimità - Dipendente Pubblico - Rapporto precario - Danno derivante da "perdita chance"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava l’assoggettamento a IRPEF delle somme ricevute dal MIUR in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto un risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine. Sosteneva che tali somme non costituissero retribuzioni arretrate né risarcimento per redditi non percepiti, ma compensazione del danno da precarizzazione e perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere una stabile progressione lavorativa o un rapporto di lavoro duraturo. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le somme fossero tassabili perché collegate al rapporto di lavoro, quantificate sulla base della retribuzione e riconducibili al lucro cessante.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo il diniego di rimborso. Ha stabilito che il risarcimento ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, derivante dall’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego, compensa un danno da perdita di chance e non la mancata percezione di redditi. Pertanto, le somme non sono imponibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, DPR 917/1986. È stato riconosciuto alla contribuente il rimborso IRPEF di euro 1.761,13, oltre agli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001

    In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

    Nel pubblico impiego l’abuso dei contratti a termine non comporta la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma dà diritto al risarcimento del danno, individuato dalla giurisprudenza come danno da perdita di chance.

  • Art. 6, comma 2, DPR 917/1986 (TUIR)

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] e le indennità conseguite [...] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Il risarcimento è imponibile soltanto quando reintegra un reddito non percepito. Non è imponibile quando ripara un pregiudizio diverso, come la perdita di chance o il danno non patrimoniale.

  • Art. 17 DPR 917/1986 (TUIR)

    Tassazione separata del reddito con aliquota media.

    La tassazione separata non si applica se la somma corrisposta non ha natura reddituale e non rientra tra i redditi sostitutivi di redditi perduti.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5072/2016

    Il danno previsto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 non consiste nella perdita di un posto a tempo indeterminato, ma nella perdita della chance di conseguire un’occupazione stabile attraverso percorsi alternativi. La quantificazione sulla base della retribuzione costituisce solo un criterio di liquidazione e non trasforma il risarcimento in retribuzione.

  • Cassazione, sentenza n. 29579/2011

    Il risarcimento per perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni di carriera, non costituisce reddito imponibile perché non reintegra redditi perduti.

  • Cassazione, sentenza n. 10244/2017

    Conferma la non imponibilità delle somme risarcitorie destinate a riparare una perdita di chance lavorativa, distinta dalla mancata percezione di redditi.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF occorre esaminare la sua effettiva funzione, non la fonte lavorativa della somma né il criterio utilizzato per quantificarla.
  • Sono imponibili le somme che sostituiscono redditi non percepiti o reintegrano un lucro cessante; non sono imponibili quelle che compensano danni non reddituali, come la perdita di chance, la precarizzazione o la lesione di opportunità professionali.
  • Nel pubblico impiego, l’abuso della successione di contratti a termine normalmente non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma può generare un diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
  • Il fatto che il giudice calcoli il risarcimento in base alla retribuzione, al numero di mensilità o ad altri parametri salariali non dimostra, da solo, la natura retributiva o imponibile della somma.
  • Per ottenere il rimborso delle ritenute è essenziale che la sentenza del giudice del lavoro qualifichi chiaramente la somma come risarcimento e che dalla motivazione risulti che essa non remunera prestazioni lavorative né sostituisce redditi perduti.

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