Sentenza del 20/11/2017 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - Risarcimento danno - Ritenute - Sostituto imposta - Illegittimità - Dipendente Pubblico - Rapporto precario - Danno derivante da "perdita chance"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’assoggettamento a IRPEF delle somme ricevute dal MIUR in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto un risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine. Sosteneva che tali somme non costituissero retribuzioni arretrate né risarcimento per redditi non percepiti, ma compensazione del danno da precarizzazione e perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere una stabile progressione lavorativa o un rapporto di lavoro duraturo. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le somme fossero tassabili perché collegate al rapporto di lavoro, quantificate sulla base della retribuzione e riconducibili al lucro cessante.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo il diniego di rimborso. Ha stabilito che il risarcimento ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, derivante dall’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego, compensa un danno da perdita di chance e non la mancata percezione di redditi. Pertanto, le somme non sono imponibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, DPR 917/1986. È stato riconosciuto alla contribuente il rimborso IRPEF di euro 1.761,13, oltre agli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nel pubblico impiego l’abuso dei contratti a termine non comporta la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma dà diritto al risarcimento del danno, individuato dalla giurisprudenza come danno da perdita di chance.
Art. 6, comma 2, DPR 917/1986 (TUIR)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] e le indennità conseguite [...] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Il risarcimento è imponibile soltanto quando reintegra un reddito non percepito. Non è imponibile quando ripara un pregiudizio diverso, come la perdita di chance o il danno non patrimoniale.
Art. 17 DPR 917/1986 (TUIR)
Tassazione separata del reddito con aliquota media.
La tassazione separata non si applica se la somma corrisposta non ha natura reddituale e non rientra tra i redditi sostitutivi di redditi perduti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5072/2016
Il danno previsto dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 non consiste nella perdita di un posto a tempo indeterminato, ma nella perdita della chance di conseguire un’occupazione stabile attraverso percorsi alternativi. La quantificazione sulla base della retribuzione costituisce solo un criterio di liquidazione e non trasforma il risarcimento in retribuzione.
Cassazione, sentenza n. 29579/2011
Il risarcimento per perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni di carriera, non costituisce reddito imponibile perché non reintegra redditi perduti.
Cassazione, sentenza n. 10244/2017
Conferma la non imponibilità delle somme risarcitorie destinate a riparare una perdita di chance lavorativa, distinta dalla mancata percezione di redditi.
Massime di principio
- Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF occorre esaminare la sua effettiva funzione, non la fonte lavorativa della somma né il criterio utilizzato per quantificarla.
- Sono imponibili le somme che sostituiscono redditi non percepiti o reintegrano un lucro cessante; non sono imponibili quelle che compensano danni non reddituali, come la perdita di chance, la precarizzazione o la lesione di opportunità professionali.
- Nel pubblico impiego, l’abuso della successione di contratti a termine normalmente non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma può generare un diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
- Il fatto che il giudice calcoli il risarcimento in base alla retribuzione, al numero di mensilità o ad altri parametri salariali non dimostra, da solo, la natura retributiva o imponibile della somma.
- Per ottenere il rimborso delle ritenute è essenziale che la sentenza del giudice del lavoro qualifichi chiaramente la somma come risarcimento e che dalla motivazione risulti che essa non remunera prestazioni lavorative né sostituisce redditi perduti.
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