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Circolare

Circolare numero 112 del 10-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e UNSIC, che sostituisce l’accordo precedente del 2004, per consentire la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Sono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti delle strutture INPS e dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché le regole contabili, il costo del servizio e le clausole di responsabilità e durata della convenzione.

Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e UNSIC, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 48 del 15 marzo 2004. L’intesa disciplina la riscossione dei contributi associativi degli iscritti UNSIC mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono utilizzare il sistema di trattenuta i soggetti beneficiari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La disciplina si fonda sull’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee attraverso ritenuta diretta.

Modalità di adesione: delega e requisiti formali

Il versamento del contributo associativo avviene solo previa delega personale del lavoratore, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore titolare della prestazione;
  • recare il timbro dell’organizzazione;
  • riportare la firma del legale rappresentante dell’organizzazione sindacale;
  • indicare l’organizzazione mediante il codice assegnato dall’INPS, che per UNSIC è "1501".

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro ha un ruolo essenziale di comunicazione e conservazione documentale. In particolare deve:

  • comunicare all’INPS, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate;
  • indicare l’autorizzazione a effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991;
  • conservare presso di sé le deleghe, le eventuali revoche e le nuove deleghe, ai sensi del terzo comma dell’art. 18.

Le stesse regole sono ribadite nel testo convenzionale, che precisa l’inefficacia della delega se non accompagnata dalle comunicazioni prescritte nei casi di pagamento diretto.

Revoca, nuova delega e contestazioni

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si vuole revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore interessato con cui si manifesta la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, sia che la segnalazione provenga dal datore di lavoro sia che pervenga direttamente dai lavoratori, l’INPS deve cessare le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. L’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute.

La convenzione prevede anche che, in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale restituisca al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti.

L’UNSIC ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti all’UNSIC e trasmissione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti all’UNSIC entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e al netto delle spese previste dalla convenzione.

I versamenti devono essere eseguiti mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’UNSIC tramite comunicazione del codice IBAN. Le strutture INPS devono inoltre mettere a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Il testo convenzionale specifica anche i criteri di ordinamento degli elenchi cartacei:

  • ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
  • ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
  • ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

L’UNSIC si impegna a restituire eventuali trattenute già versate e non dovute qualora il recupero non sia possibile per altra via.

Costi del servizio e oneri economici

Il costo del servizio è determinato in 0,54 euro per singola delega. La circolare richiama la determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, che fissa il costo della gestione della delega per singola prestazione in tale importo.

La variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

La convenzione stabilisce inoltre che:

  • ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione è a carico dell’UNSIC;
  • il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali;
  • l’INPS non deve sopportare oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione dell’accordo.

Responsabilità dell’INPS e controversie

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto dell’accordo da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra gli iscritti e l’UNSIC. L’organizzazione sindacale si impegna quindi a manlevare l’INPS e, se risultasse soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega, a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

In caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’organizzazione deve ristorare all’INPS le spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo e foro competente

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.

È prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Indicazioni procedurali e contabili

Per gli aspetti contabili relativi alla rilevazione dei contributi associativi e ai successivi versamenti a favore dell’UNSIC, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 48 del 15 marzo 2004.

La sede legale dell’UNSIC è indicata in Via A. Bargoni n. 78, 00153 Roma, con codice fiscale 91030090129.

Punti principali

Nuova convenzione e finalità

Il 3 febbraio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e UNSIC, che sostituisce integralmente quello richiamato dalla circolare n. 48 del 15 marzo 2004. La convenzione disciplina la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti UNSIC.

Prestazioni interessate e beneficiari

Possono aderire alla trattenuta i titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta opera sulle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, secondo le regole previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

Delega, validità e revoca

La trattenuta richiede una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro e firma del rappresentante dell’organizzazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con durata superiore all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Se l’INPS riceve comunicazione del lavoratore di revoca, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente.

Casi di pagamento diretto e controlli

Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute, conservando la documentazione presso di sé. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite.

Misura dei contributi e versamenti

La misura del contributo deve essere indicata in percentuale nell’atto di delega ed essere uguale per tutti gli iscritti. L’UNSIC ha comunicato: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti. Le sedi INPS che liquidano le prestazioni versano le trattenute entro il mese successivo al pagamento, al netto delle spese convenute, e trasmettono gli elenchi dei beneficiari trattenuti.

Costi del servizio, responsabilità e durata

Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega, con possibile variazione annuale comunicata tramite raccomandata A/R; in tal caso l’UNSIC può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti o controversie. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione, con rinnovo richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza e facoltà di disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.

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