Circolare numero 108 del 09-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto legge n. 78/2010 in materia di crediti previdenziali INPS. In particolare, descrive il nuovo sistema di riscossione tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, applicabile dal 1° gennaio 2011, l’abrogazione della facoltà di sospensione dell’azione di recupero in pendenza di ricorso amministrativo per i crediti già affidati agli Agenti della riscossione, e la sospensione temporanea dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo per i crediti non versati o accertati notificati dopo il 1° gennaio 2004 nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per una ricognizione immediata dei crediti e per la gestione delle future procedure di recupero coattivo.
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: riscossione INPS e termini di decadenza
Decreto legge n. 78/2010: riscossione INPS e termini di decadenza
La circolare riassume le principali disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riguardo ai crediti previdenziali di competenza dell’INPS. Le novità incidono sia sulla fase di recupero coattivo delle somme dovute, sia sui termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo.
Ambito e finalità dell’intervento
L’intervento normativo è inquadrato nella più ampia manovra di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. L’obiettivo indicato è quello di rafforzare l’azione di contrasto all’omissione contributiva e di rendere più tempestiva ed efficace la riscossione, con ricadute anche sulla correttezza delle prestazioni erogate.
Nuovo sistema di riscossione tramite avviso di addebito
Dal 1° gennaio 2011 la riscossione relativa al recupero di tutte le somme dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, avviene mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il nuovo meccanismo sostituisce, per i crediti maturati e accertati secondo la nuova disciplina, il precedente impianto fondato sul ruolo e sulla cartella di pagamento.
L’avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità:
- il codice fiscale del soggetto obbligato;
- il periodo di riferimento del credito;
- la causale del credito;
- gli importi addebitati distinti tra quota capitale, sanzioni e interessi, se dovuti;
- l’indicazione dell’Agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.
L’avviso deve inoltre intimare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica e avvertire che, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste per la riscossione a mezzo ruolo. L’atto deve essere sottoscritto, anche con firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che lo emette.
Modalità di notifica e affidamento all’Agente della riscossione
La notifica dell’avviso è effettuata in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; in alternativa, può avvenire tramite messi comunali o agenti della polizia municipale, anche sulla base di eventuali convenzioni tra Comune e INPS. È ammesso anche l’invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso viene consegnato agli Agenti della riscossione con le modalità e nei termini stabiliti dall’Istituto, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 46/1999. Inoltre, all’atto dell’affidamento e successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’INPS fornisce agli agenti tutte le informazioni utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999
La circolare evidenzia che l’abrogazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è immediatamente applicabile dal 31 maggio 2010. Prima della modifica, la norma consentiva all’ente previdenziale, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l’iscrizione a ruolo, di sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
Con l’abrogazione, per i crediti affidati agli Agenti della riscossione l’Istituto non può più disporre sospensioni basate sulla presentazione di ricorsi amministrativi né sui ricorsi ancora pendenti. La circolare sottolinea che tale assetto richiede una gestione particolarmente tempestiva dell’istruttoria e della definizione dei ricorsi, al fine di evitare che il provvedimento eventualmente riformato venga eseguito nel frattempo, con possibili disagi per il contribuente e ricadute sull’immagine dell’Istituto.
Restano invece disciplinate con le consuete modalità le sospensioni dovute a:
- causali contabili, come pagamenti già effettuati ma non ancora contabilizzati;
- causali amministrative, come crediti in dilazione già iscritti a ruolo ma non ancora cartellati e/o notificati;
- causali giudiziarie, come ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella.
Sospensione dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
L’art. 38, comma 12, del decreto legge sospende l’applicazione delle disposizioni di decadenza dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, con riferimento ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004.
La circolare chiarisce che questa previsione consente all’INPS di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche relativi a periodi di competenza antecedenti, purché omessi, accertati e notificati dal 1° gennaio 2004 in avanti e nel rispetto dei termini di prescrizione.
Conseguenze operative per le sedi
Alla luce della sospensione dei termini di decadenza, le sedi devono avviare un’immediata ricognizione delle evidenze presenti negli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni. Per i crediti che presentano le condizioni richieste, deve essere disposta l’immediata iscrizione a ruolo.
La circolare anticipa che un successivo messaggio fornirà le indicazioni operative propedeutiche alla gestione centralizzata dei crediti che, all’esito delle verifiche, saranno affidati agli Agenti della riscossione per l’avvio delle procedure di recupero coattivo.
Regime dei rapporti con gli Agenti della riscossione
Pur introducendo il nuovo avviso di addebito come titolo esecutivo e ridefinendo le modalità di recupero, il decreto conferma che i rapporti con gli Agenti della riscossione continuano a essere regolati secondo le disposizioni vigenti. In tale quadro, l’Istituto mantiene il ruolo di soggetto che alimenta il procedimento con dati, informazioni e atti necessari alla corretta e tempestiva riscossione.
Punti principali
Potenziamento dei processi di riscossione
Dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti INPS avviene mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La nuova procedura riguarda le somme dovute a qualsiasi titolo all’Istituto, anche a seguito di accertamenti d’ufficio, e mira a rendere più rapido ed efficace il recupero dei crediti.
Contenuto e notifica dell’avviso di addebito
L’avviso deve contenere, a pena di nullità, codice fiscale del debitore, periodo di riferimento, causale del credito, importi distinti per capitale, sanzioni e interessi, oltre all’indicazione dell’Agente della riscossione competente. Deve intimare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica ed avvertire che, in difetto, si procederà ad espropriazione forzata. La notifica è prioritaria via PEC, oppure tramite messi comunali, polizia municipale o raccomandata A/R.
Rapporti con gli Agenti della riscossione
L’INPS consegna l’avviso agli Agenti della riscossione secondo modalità e termini stabiliti dall’Istituto e, all’atto dell’affidamento o successivamente, fornisce ogni elemento utile per migliorare l’efficacia del recupero. I rapporti con gli agenti restano regolati dalle disposizioni vigenti.
Abrogazione della sospensione per ricorso amministrativo
Con effetto dal 31 maggio 2010 è abrogata la norma che consentiva la sospensione, da parte dell’ente previdenziale, dell’attività di recupero in pendenza di gravame amministrativo dopo l’iscrizione a ruolo. Per i crediti già affidati agli Agenti della riscossione l’INPS non può più adottare provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di ricorsi amministrativi o relativi a ricorsi ancora pendenti.
Sospensioni ancora ammesse
Continuano ad essere gestite con le consuete modalità le sospensioni per causali contabili, amministrative o giudiziarie, ad esempio pagamenti già effettuati ma non ancora contabilizzati, crediti in dilazione non ancora cartellati o notificati, oppure ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella.
Modifiche ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
L’art. 38, comma 12, sospende l’applicazione delle regole di decadenza dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e per gli accertamenti notificati dall’ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004. Ciò consente l’iscrizione a ruolo dei crediti, anche riferiti a periodi precedenti, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Adempimenti delle sedi
Le sedi INPS devono avviare una immediata ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni interessate, al fine di procedere all’immediata iscrizione a ruolo dei crediti che rientrano nelle condizioni indicate. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione centralizzata dei crediti da affidare agli Agenti della riscossione.
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