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Circolare

Circolare numero 111 del 10-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 22 marzo 2010 tra INPS e UCI, che sostituisce l’accordo precedente del 2000. Vengono disciplinate le trattenute dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, le modalità di delega e revoca, i casi di contestazione, le percentuali da applicare alle diverse prestazioni, i termini di versamento all’UCI e il costo del servizio a carico dell’Organizzazione. Sono inoltre richiamate le regole su responsabilità, controversie, durata, rinnovo e competenze territoriali e centrali, nonché le istruzioni contabili già richiamate dalla circolare n. 73/2000.

Convenzione INPS-UCI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-UCI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare aggiorna la disciplina della riscossione dei contributi associativi a favore dell’UCI sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, recependo il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 22 marzo 2010. Il nuovo accordo sostituisce quello richiamato dalla circolare n. 73 del 29 marzo 2000 e detta regole operative, contabili e di responsabilità per le strutture INPS e per i datori di lavoro coinvolti nei casi di pagamento diretto.

Ambito di applicazione

La convenzione consente ai lavoratori titolari di specifiche prestazioni previdenziali di versare all’UCI i contributi associativi mediante trattenuta sulle somme erogate dall’INPS. Le prestazioni interessate sono:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di adesione e delega

Il versamento dei contributi avviene solo previo rilascio di una delega personale. Il testo della delega è inserito nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve risultare sottoscritto dal lavoratore; inoltre deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del rappresentante legale. L’UCI è identificata dal codice "1001".

Per le prestazioni erogate per periodi superiori all’anno, la delega può essere revocata o sostituita con una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la revoca o la modifica si riferisce. La delega si esaurisce comunque con il pagamento della prestazione richiesta.

Pagamenti diretti e adempimenti del datore di lavoro

Nei casi in cui i trattamenti di integrazione salariale siano pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori i dati delle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alla trattenuta prevista dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La documentazione relativa alle deleghe, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata dal datore di lavoro, ai sensi del terzo comma dell’art. 18.

Contestazioni, revoche e restituzione delle somme

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, a seguito di comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. In tali casi l’UCI deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute.

Lo stesso obbligo di restituzione opera in caso di revoca o annullamento della prestazione: l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la comunicazione di revoca della delega, la Struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. Per le prestazioni con domanda efficace oltre un anno, la revoca o la nuova delega deve essere formalizzata entro il termine del 20 ottobre dell’anno precedente.

Misura del contributo associativo

La percentuale da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipologia di prestazione. L’UCI ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti all’UCI e flussi informativi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’UCI, senza interessi, gli importi trattenuti, dedotte le spese previste dalla convenzione. Il versamento deve avvenire entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Gli importi devono essere versati su apposito conto corrente bancario comunicato dall’UCI con l’indicazione del codice IBAN. Contestualmente, le strutture INPS devono trasmettere all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Gli elenchi cartacei seguono criteri di ordinamento specifici per tipologia di prestazione.

Costi del servizio

L’UCI deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione. Il costo attualmente previsto è pari a euro 0,54 per singola delega. Ogni variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dalla comunicazione decorre la facoltà dell’UCI di recedere entro 60 giorni.

Le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione restano a carico dell’UCI. Il rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità dell’INPS e controversie

La convenzione precisa che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e UCI. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione, inclusi pignoramenti già in corso alla data di stipula.

In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in occasione di eventuali controversie giudiziarie, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e foro competente

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 6 mesi.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Istruzioni contabili

Per gli aspetti contabili relativi alla rilevazione dei contributi associativi e ai conseguenti versamenti a favore dell’UCI, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 73 del 29 marzo 2000.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito di applicazione

Il 22 marzo 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e UCI, che sostituisce integralmente il precedente accordo. La convenzione riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti UCI su indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, validità ed effetti

La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore; la delega deve recare anche timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo UCI è "1001". La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con efficacia superiore all’anno è possibile revocare o presentare nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Pagamenti diretti e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, così come revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.

Contestazioni, revoche e restituzioni

Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente trattenute. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’UCI è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute. Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la revoca della delega, la Struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

Misura dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate dall’UCI sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare.

Versamenti, elenchi e costi del servizio

Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme all’UCI entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e dedotte le spese previste dalla convenzione. Devono inoltre trasmettere all’UCI gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è determinato in euro 0,54 per singola delega; l’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e consente all’UCI di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e durata

L’INPS è esonerato da responsabilità per le vicende del rapporto associativo tra lavoratore e UCI, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali contenziosi. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione, con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza; è prevista disdetta per giusta causa con preavviso di 6 mesi. Per le controversie è competente il Foro di Roma.

Istruzioni contabili e riferimenti finali

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’UCI si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 73 del 29 marzo 2000. È indicata anche la sede legale dell’UCI in Via in Lucina n. 10, 00186 Roma, con versamenti da effettuare su conto corrente comunicato successivamente con IBAN.

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