Circolare numero 116 del 10-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione della nuova convenzione sottoscritta l’8 giugno 2010 tra INPS e ANMIC per la trattenuta, sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione. Vengono indicate le modalità di delega, i termini di efficacia e revoca, l’importo annuo del contributo, le regole per gli aggiornamenti, nonché i rapporti finanziari, contabili e le responsabilità tra le parti. La circolare sostituisce integralmente la precedente n. 94 del 20 luglio 2010 e richiama le istruzioni procedurali e contabili della circolare n. 235/1999.
Convenzione INPS-ANMIC per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni
Convenzione INPS-ANMIC per la riscossione dei contributi associativi
La circolare disciplina l’attuazione della nuova convenzione sottoscritta l’8 giugno 2010 tra INPS e ANMIC per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione. Il testo sostituisce integralmente la precedente circolare n. 94 del 20 luglio 2010 e richiama, per gli aspetti procedurali e contabili, le istruzioni della circolare n. 235 del 30 dicembre 1999.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda gli invalidi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tali soggetti possono versare il contributo associativo all’ANMIC mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’Istituto, in base all’art. 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Delega di trattenuta e adempimenti delle strutture INPS
L’autorizzazione alla trattenuta avviene esclusivamente tramite delega redatta sul modello predisposto dall’INPS, sentita l’ANMIC. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’Associazione, con apposizione del timbro ANMIC; l’Associazione si impegna inoltre agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati ANMIC abilitati a sottoscrivere le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture INPS territorialmente competenti. Restano dunque essenziali, ai fini dell’operatività del sistema, sia la tracciabilità dei soggetti autorizzati sia la corretta acquisizione documentale da parte dell’Istituto.
Decorrenza, rinnovo e revoca della delega
La delega rilasciata da un soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte della struttura territoriale INPS che gestisce la prestazione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, essa decorre invece dalla data di inizio della prestazione stessa.
La convenzione prevede il rinnovo tacito annuale delle deleghe già efficaci, salvo revoca. La revoca comunicata direttamente dall’interessato all’INPS diviene efficace dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. In caso di pluralità di deleghe a favore di associazioni diverse, è valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS; le deleghe successive hanno efficacia solo se accompagnate dalla revoca della precedente.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo associativo è determinata dagli organi statutari dell’ANMIC e deve essere comunicata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da richiamare espressamente anche nell’atto di delega. L’importo è trattenuto in dodici quote mensili sulle singole rate della prestazione.
La circolare indica la quota annua pari a € 36,15. Eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS con raccomandata A/R spedita entro il 30 settembre di ciascun anno; il nuovo importo si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
I rapporti finanziari tra INPS e ANMIC sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione. L’INPS versa all’ANMIC acconti mensili commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.
Fino a quando non siano disponibili i dati necessari per il calcolo definitivo, e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni soggette a trattenuta per effetto della perequazione automatica. Il conguaglio tra acconti provvisori e definitivi è eseguito contestualmente al pagamento del primo acconto determinato in via definitiva.
Per le prestazioni di nuova liquidazione è inoltre previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute disposte al primo pagamento e sulle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo dell’acconto è determinato riducendo del 3% le trattenute teoriche calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. La valuta dei pagamenti segue quanto stabilito per gli acconti mensili.
I conguagli tra acconti versati e trattenute effettivamente operate devono essere eseguiti, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale termine l’INPS ha già effettuato rilevazioni contabili che coprano almeno il 97% del totale delle prestazioni, il conguaglio può essere effettuato sulla base di tali dati, con successiva eventuale rideterminazione degli importi.
Costi del servizio e rimborso spese
L’ANMIC si impegna a corrispondere all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. La circolare richiama i costi fissati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, applicabili alle riscossioni delle quote associative sulle pensioni:
- nuova delega contestuale alla domanda di prestazione telematica: € 0,03;
- nuova delega contestuale alla domanda di prestazione cartacea: € 0,35;
- nuova delega su prestazione esistente: € 1,90;
- revoca delega: € 1,90;
- variazione delega: € 2,11;
- gestione delega: € 0,02.
L’Associazione accetta senza riserva ogni successiva variazione del costo del servizio e tutte le clausole economiche e finanziarie contenute nella convenzione.
Rapporti con l’ANMIC e responsabilità
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a trattenuta e l’ANMIC. Di conseguenza, l’Associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a ristorarlo per eventuali effetti negativi conseguenti, in particolare nei casi di controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.
A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche ANMIC sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’Associazione devono rivolgersi per risolvere eventuali problematiche. Le questioni non componibili in sede locale sono sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale dell’ANMIC.
Banca dati e tutela dei dati personali
L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative, consultabile dall’ANMIC per la parte di propria competenza. In tale archivio confluiranno i dati relativi alle deleghe sulle prestazioni, incluse nuove deleghe, revoche ed eventuali eliminazioni.
La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni stabilite dall’INPS e deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la privacy.
Durata, disdetta e foro competente
La convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2012. È prevista la disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno.
Resta salva, in presenza di giusta causa, la facoltà di disdetta di ciascuna parte con un preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare i contributi associativi all’ANMIC mediante trattenuta sulla pensione gli invalidi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 112/1998. La convenzione rinnova e sostituisce il precedente accordo, e la circolare precisa che le istruzioni si applicano alle trattenute in favore dell’ANMIC.
Modalità di autorizzazione, efficacia e revoca della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega secondo il modello predisposto dall’INPS, sentita l’ANMIC, sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’Associazione con apposizione del timbro. I nominativi dei rappresentanti e incaricati ANMIC abilitati devono essere comunicati per iscritto alle strutture INPS competenti. La delega presentata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione; se presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di inizio della prestazione. La revoca, se presentata direttamente dall’interessato, ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. In presenza di più deleghe verso associazioni diverse, vale la prima pervenuta; le deleghe successive producono effetti solo se accompagnate dalla revoca della precedente.
Misura del contributo e aggiornamenti annuali
Il contributo associativo annuo è stabilito dagli organi statutari dell’ANMIC e comunicato all’INPS con raccomandata A/R, con indicazione espressa nell’atto di delega. L’importo è trattenuto in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. La quota indicata nella circolare è pari a € 36,15 annui. In caso di variazione, la nuova misura deve essere notificata all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 settembre di ciascun anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
L’INPS versa all’ANMIC acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino alla determinazione dei dati necessari, e comunque non oltre aprile, gli acconti sono calcolati provvisoriamente in misura pari a un dodicesimo degli acconti dell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte prestazioni per perequazione automatica; il conguaglio tra acconti provvisori e definitivi avviene con il primo pagamento utile. Per le nuove liquidazioni e per le trattenute sulle rate successive dell’anno di liquidazione, è previsto un acconto quadrimestrale calcolato riducendo del 3% l’importo delle trattenute da effettuare fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli finali tra acconti e trattenute effettive sono effettuati senza interessi né oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Costi del servizio e spese a carico dell’ANMIC
L’ANMIC si impegna a rimborsare all’Istituto le spese sostenute per il servizio di riscossione. La circolare richiama i costi vigenti previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009: € 0,03 per nuova delega contestuale a domanda telematica, € 0,35 per nuova delega contestuale a domanda cartacea, € 1,90 per nuova delega su prestazione esistente, € 1,90 per revoca, € 2,11 per variazione delega e € 0,02 per gestione delega. L’Associazione accetta inoltre ogni futura variazione dei costi e delle clausole economiche della convenzione.
Responsabilità, rapporti locali e banca dati
L’INPS è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e ANMIC e l’Associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità, impegnandosi a ristorarlo in caso di contestazioni sulla validità o regolarità delle deleghe. A livello locale i rapporti con le strutture periferiche ANMIC sono tenuti dal Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte localmente sono sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale dell’Associazione. L’INPS costituirà una banca dati delle quote associative consultabile dall’ANMIC per la parte di competenza, nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza e privacy.
Durata della convenzione e foro competente
La convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta mediante raccomandata A/R da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di recesso per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
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