Circolare numero 113 del 10-08-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 28 gennaio 2010 tra INPS e UNTIA, che sostituisce l’accordo precedente e disciplina le trattenute dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Sono definiti i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, i flussi informativi tra INPS e datori di lavoro, le regole sui versamenti e sui rimborsi, nonché il costo del servizio e la durata triennale della convenzione. Restano richiamate le istruzioni contabili già previste dalla circolare INPS n. 13 del 22 gennaio 2001.
Convenzione INPS-UNTIA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-UNTIA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 28 gennaio 2010 tra INPS e UNTIA, che sostituisce il precedente accordo e disciplina la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Il documento riepiloga soggetti interessati, modalità operative, profili contabili, responsabilità delle parti e durata della convenzione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i lavoratori titolari di:
- indennità di mobilità,
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali,
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale,
- sussidi per lavori socialmente utili.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi in favore dell’UNTIA mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Modalità di adesione: delega e requisiti formali
Il versamento del contributo avviene solo previo rilascio di una delega personale, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- munita del timbro dell’organizzazione;
- firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione sindacale.
Il codice identificativo dell’UNTIA è indicato come "1002".
Per le prestazioni con pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione ad applicare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, insieme ad eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Effetti della delega, revoca e contestazioni
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia superiore all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare la scelta.
Se il lavoratore comunica all’INPS la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In questa ipotesi l’organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. L’UNTIA ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 3% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 3% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme e flussi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute all’UNTIA entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il versamento avviene senza interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione.
L’INPS deve inoltre mettere a disposizione dell’UNTIA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Costi del servizio
L’UNTIA deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,54 per singola delega. La convenzione prevede che l’eventuale variazione annuale dei costi sia comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione l’UNTIA può recedere entro 60 giorni.
La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale.
Responsabilità, controversie e rimborsi
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale.
L’UNTIA si impegna inoltre:
- a rimborsare l’interessato se, in caso di controversie sulla validità della delega, risulti soccombente nel giudizio;
- a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla convenzione, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e foro competente
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista la disdetta per giusta causa da entrambe le parti con preavviso di almeno 6 mesi.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.
Indicazioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore dell’UNTIA si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 13 del 22 gennaio 2001. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente, completo di codice IBAN.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito di applicazione
Il 28 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione con UNTIA, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare INPS n. 13/2001. La convenzione consente agli aventi diritto a indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi all’UNTIA mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee.
Delega, validità ed effetti
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega perde efficacia con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende revocare o modificare l’adesione.
Pagamenti diretti e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge n. 223/1991. La documentazione, incluse revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.
Contestazioni, revoche e restituzioni
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta dal datore di lavoro o dai lavoratori. In tali casi l’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente trattenute. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’UNTIA deve rimborsare al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega e deve essere uguale per tutti gli iscritti, differenziata per tipo di prestazione. L’UNTIA ha comunicato le seguenti misure: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 3% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 3% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti e costi del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute all’UNTIA entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi e dedotte le spese di servizio. Il costo del servizio è fissato in euro 0,54 per singola delega; eventuali variazioni annuali devono essere comunicate con raccomandata A/R e consentono all’UNTIA di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e durata
L’INPS è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo e le controversie tra associati e organizzazione. L’UNTIA deve rimborsare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie e restituire le somme indebitamente percepite. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza e possibilità di disdetta per giusta causa con preavviso di 6 mesi. È competente il Foro di Roma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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