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Circolare

Circolare numero 115 del 10-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 14 aprile 2010 tra INPS e UIL, che sostituisce integralmente il precedente accordo del 1992. Definisce soggetti beneficiari, modalità di rilascio e validità delle deleghe, percentuali di trattenuta, tempi e modalità di versamento alle organizzazioni sindacali, costi del servizio, responsabilità delle parti e durata della convenzione. Riporta inoltre i codici identificativi delle federazioni UIL autorizzate e richiama le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Convenzione INPS-UIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-UIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà atto della sottoscrizione, in data 14 aprile 2010, di un nuovo testo di convenzione tra INPS e UIL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Il nuovo accordo sostituisce quello richiamato dalla circolare n. 148 del 1992 e contiene istruzioni operative, contabili e di rapporto tra Istituto, lavoratori e organizzazioni sindacali aderenti.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La convenzione riguarda i soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee e che intendono destinare, tramite trattenuta sulla prestazione, il contributo associativo a favore delle organizzazioni sindacali aderenti alla UIL. Le prestazioni interessate sono:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Adesione delle organizzazioni sindacali e codici identificativi

Le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL che intendono avvalersi del servizio di esazione devono presentare alla Direzione Generale INPS apposita domanda di autorizzazione. In caso di nuove organizzazioni, anche risultanti da accorpamenti o disaggregazioni, l’appartenenza alla Confederazione stipulante deve essere attestata dalla struttura confederale con dichiarazione allegata alla domanda.

La circolare riporta i codici identificativi assegnati dall’INPS alle organizzazioni/federazioni UIL, tra cui:

  • UIL Camera del Lavoro Territoriale / Camere Sindacali Provinciali U.I.L. – cod. 0301;
  • UILCEM – cod. 0302;
  • FENEAL – cod. 0303;
  • UILM – cod. 0304;
  • UILTRASPORTI – cod. 0305;
  • UILTUCS – cod. 0306;
  • UILTA – cod. 0307;
  • UILA – cod. 0308;
  • UILPOST – cod. 0311;
  • UILCOM – cod. 0312;
  • UILPA – cod. 0313;
  • UILSCUOLA – cod. 0317;
  • UIL-FPL Segreteria nazionale – cod. 0318;
  • UILCA – cod. 0321;
  • UIL CPO – cod. 0325.

Delega del lavoratore e condizioni di validità

Il versamento del contributo associativo avviene mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione. Il testo della delega è incluso nel modello INPS relativo alla domanda della prestazione e deve essere sottoscritto dal lavoratore; inoltre deve recare il timbro e la firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale.

La delega è valida solo se contenuta nel modello di domanda e completa degli elementi richiesti. È priva di effetti la delega:

  • non contenuta nel modello di domanda;
  • contenuta ma priva della sottoscrizione del lavoratore;
  • contenuta ma priva del timbro e della firma del rappresentante dell’organizzazione.

Per le prestazioni con pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute. La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro ai fini di eventuali verifiche dell’INPS.

Revoca, contestazioni e restituzioni

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve comunicazione dal lavoratore della volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile. Nei casi di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore interessato, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tali ipotesi l’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale della prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione. La UIL ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costi del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alle organizzazioni sindacali le trattenute operate, senza interessi, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Dal versamento vanno dedotte le spese del servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il pagamento avviene mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’organizzazione con comunicazione del codice IBAN. Le strutture territoriali devono trasmettere all’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Gli elenchi cartacei devono essere ordinati secondo le regole indicate per tipologia di prestazione.

La Direzione generale fornisce semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi trattenuti per ciascuna organizzazione sindacale e per Sede.

Il costo del servizio è fissato in € 0,54 per singola delega. Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate con raccomandata A/R; a seguito della comunicazione la UIL può recedere entro 60 giorni. La UIL sopporta anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.

Responsabilità, contenzioso e disciplina generale

La circolare ribadisce che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale e viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto dell’accordo.

In caso di controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, se l’organizzazione risulta definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare all’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie connesse alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

I problemi applicativi non risolti in sede locale devono essere esaminati a livello centrale tra Direzione generale INPS e Confederazione stipulante.

Durata, rinnovo e foro competente

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto dalla UIL con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti, con preavviso di almeno sei mesi; la disdetta può essere data anche da una sola delle organizzazioni sindacali aderenti.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alle organizzazioni sindacali aderenti alla UIL, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito applicativo

In data 14 aprile 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e UIL, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 148 del 1992. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla UIL. Possono aderire i percettori di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, validità e casi di revoca

La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di comunicazione di revoca da parte del lavoratore, la struttura INPS competente acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile; in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale restituisce al lavoratore le somme già trattenute.

Pagamenti diretti e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, così come eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18. Se la delega non è comunicata con i dati dovuti o se viene contestata l’effettiva sottoscrizione, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione.

Misure percentuali dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti della stessa organizzazione. La UIL comunica le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamenti alle organizzazioni e costi del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi, dedotte le spese di servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene mediante bonifico su apposito conto corrente indicato dall’organizzazione tramite comunicazione IBAN. Le strutture inviano inoltre gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è fissato in € 0,54 per singola delega; eventuali variazioni annuali saranno comunicate con raccomandata A/R e consentiranno alla UIL il recesso entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e durata della convenzione

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali contenziosi, su semplice presentazione di nota specifica. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. Per le controversie è competente il Foro di Roma.

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