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Circolare

Circolare numero 114 del 10-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 marzo 2010 tra INPS e CUB, che sostituisce quello precedente, per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee a favore delle organizzazioni sindacali aderenti. Vengono confermati i soggetti beneficiari, le modalità di rilascio, revoca e contestazione della delega, i codici delle organizzazioni attive e quelle da disattivare, le percentuali di contributo applicabili, i tempi di riversamento delle somme e il costo del servizio a carico della CUB. La circolare richiama inoltre le regole su responsabilità, controversie, durata della convenzione e rinvia alle istruzioni procedurali e contabili già fornite con la circolare n. 12 del 2001.

Convenzione INPS-CUB per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CUB per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 marzo 2010 tra INPS e CUB, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 12 del 22 gennaio 2001. L’oggetto è la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione.

Ambito di applicazione

Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta sulle prestazioni i lavoratori titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La circolare chiarisce che la convenzione disciplina esclusivamente il meccanismo di trattenuta e riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni indicate.

Delega e modalità di adesione

Il versamento del contributo avviene previa delega personale, il cui testo è inserito nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • munita di timbro dell’organizzazione sindacale;
  • firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione;
  • compilata con il codice INPS attribuito alla federazione o organizzazione interessata.

Per le nuove organizzazioni sindacali aderenti alla CUB, anche se nate da accorpamenti o disaggregazioni di organizzazioni esistenti, è necessario presentare apposita domanda di autorizzazione alla Direzione Generale INPS, con dichiarazione della struttura confederale attestante l’appartenenza alla Confederazione stipulante. L’INPS attribuisce quindi il relativo codice identificativo.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori i dati delle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La documentazione relativa alle deleghe, alle eventuali revoche e alle nuove deleghe deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Contestazione della delega, revoca e restituzioni

Se sorge contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro o del lavoratore interessato. In tale ipotesi l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme indebitamente trattenute.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la modifica. Quando l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la comunicazione di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Codici delle federazioni aderenti

La circolare riporta i codici già assegnati dall’INPS alle federazioni che devono restare attive, con le relative denominazioni. Tra questi risultano, tra gli altri:

  • CUB-Edili;
  • CUB-Informazione;
  • CUB-Scuola;
  • CUB-Tessili;
  • FLAICA Uniti;
  • FLMUniti;
  • RdB Federazione LSU;
  • RdB Federazione Energia;
  • RdB Trasporti;
  • RdB Pubblico Impiego;
  • RdB Servizi.

È specificato che il codice 1111 sostituisce FLTU CUB-Trasporti, assorbendo tutti i versamenti già effettuati in suo favore. Devono invece essere disattivati i codici 1103 C.S.S. e 1117 SULTA.

Misura del contributo

La misura del contributo associativo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti alla medesima organizzazione. La CUB comunica le seguenti percentuali:

  • 1% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle trattenute e costi del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate, senza interessi, dedotte le spese previste dalla convenzione, entro il mese successivo a quello del pagamento. Il versamento avviene mediante bonifico su conto corrente bancario comunicato dall’organizzazione tramite IBAN.

Le strutture territoriali devono inoltre trasmettere all’organizzazione gli elenchi dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute, con dati anagrafici e importi, in formato on line o cartaceo. Per i trattamenti di integrazione salariale gli elenchi cartacei sono ordinati alfabeticamente per impresa; per i sussidi per lavori socialmente utili in ordine alfabetico per comune; per indennità di mobilità e disoccupazione in ordine di Centro per l’impiego.

Il costo del servizio è determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo viene comunicata con raccomandata A/R; dalla comunicazione decorre la facoltà della CUB di recedere entro 60 giorni. L’onere del rimborso spese e della relativa IVA è trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità, rimborsi e controversie

La convenzione stabilisce che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e organizzazione sindacale e viene esonerato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo.

In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e foro competente

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa è ammessa disdetta da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alle organizzazioni sindacali aderenti alla CUB, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 12 del 22 gennaio 2001. Non introduce, quindi, nuove regole contabili autonome, ma conferma l’applicazione delle istruzioni operative già vigenti.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito di applicazione

Il 18 marzo 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e CUB, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato nella circolare n. 12 del 2001. La convenzione disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla CUB. Possono aderire al sistema i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, validità ed efficacia

La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, il cui testo è incluso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare timbro e firma del rappresentante dell’organizzazione sindacale; deve inoltre riportare il codice INPS corrispondente alla confederazione e alla singola organizzazione. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la modifica si riferisce.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, le eventuali revoche e le nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e restituzioni

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, a seguito di comunicazione del datore di lavoro o del lavoratore, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tali casi l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme indebitamente trattenute. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la revoca della delega, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

Codici delle organizzazioni aderenti e disattivazioni

La circolare elenca i codici già assegnati alle federazioni aderenti alla CUB che devono rimanere attivi, tra cui CUB-Edili, CUB-Informazione, CUB-Scuola, CUB-Tessili, FLAICA Uniti, FLMUniti, RdB Federazione LSU, RdB Federazione Energia, RdB Trasporti, RdB Pubblico Impiego e RdB Servizi. È precisato che il codice 1111 sostituisce FLTU CUB-Trasporti e assorbe tutti i versamenti in precedenza effettuati a suo favore. Devono invece essere disattivati i codici 1103 (C.S.S.) e 1117 (SULTA).

Misura del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti della stessa organizzazione. La CUB ha comunicato le seguenti aliquote: 1% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 1% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, comprensivi di CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi, dedotte le spese previste dalla convenzione. I versamenti avvengono su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione tramite comunicazione dell’IBAN. All’organizzazione devono essere trasmessi gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti, in formato on line o cartaceo. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega e ogni variazione annuale deve essere comunicata con raccomandata A/R; la CUB può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione della variazione.

Responsabilità, controversie e durata

La convenzione esclude oneri aggiuntivi per l’INPS e mantiene l’Istituto estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’INPS è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; le sedi devono adottare i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sulla validità della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata e ristorare l’INPS delle spese sostenute. La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza; in presenza di giusta causa è ammessa disdetta con preavviso di almeno sei mesi. È competente il Foro di Roma.

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