Regolamento (UE) 2025/119
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/119 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle condizioni di approvazione dell’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, sostanza attiva a basso rischio già approvata nel 2021. A seguito della valutazione delle informazioni di conferma presentate dal richiedente, la Commissione aggiorna le specifiche tecniche, fissa un limite massimo per gli alcaloidi chinolizidinici rilevanti e individua la lupanina come composto marcatore. Il testo elimina inoltre il carattere provvisorio delle specifiche del materiale tecnico e introduce indicazioni specifiche per gli Stati membri nella valutazione e nell’etichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, aggiornandone purezza, impurezze rilevanti e disposizioni specifiche nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva a basso rischio "estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce" e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle relative autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda l’aggiornamento delle specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata commercialmente, inclusi i limiti di impurezze rilevanti e le istruzioni di etichettatura da considerare nella valutazione uniforme. Gli Stati membri devono adeguare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti che non rispettano le nuove specifiche; eventuali periodi di tolleranza concessi non possono superare 15 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/119 della Commissione interviene sul regime di approvazione della sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, già approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/567. La modifica deriva dalla valutazione delle informazioni di conferma richieste in sede di approvazione e mira a rafforzare la coerenza delle specifiche tecniche e il livello di tutela dei consumatori.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare dell’articolo 21, paragrafo 3, e dell’articolo 78, paragrafo 2. La Commissione richiama il procedimento di riesame svolto con il supporto dello Stato membro relatore, dei Paesi Bassi, dell’EFSA e degli altri Stati membri, culminato nella relazione di esame della Commissione del 23 maggio 2024.
Esito della valutazione delle informazioni di conferma
L’approvazione originaria era subordinata alla presentazione di dati di conferma sulle specifiche tecniche della sostanza attiva così come fabbricata su scala commerciale e sulla conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate. Il richiedente ha presentato nel 2021 un fascicolo aggiornato, successivamente valutato dai Paesi Bassi e sottoposto a consultazione con gli altri Stati membri, con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e con il richiedente stesso.
Modifiche alle specifiche tecniche
La modifica principale riguarda l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, parte D, riga 28. Per l’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce viene eliminata l’indicazione secondo cui le specifiche del materiale tecnico sono provvisorie. È inoltre stabilito che:
- la purezza minima non è pertinente per l’estratto;
- il tenore di proteina BLAD è fissato a 195-210 g/kg;
- le impurezze rilevanti sono gli alcaloidi totali della chinolizidina elencati nell’allegato;
- il tenore massimo di tali alcaloidi è fissato a 0,05 g/kg;
- la lupanina è individuata come composto marcatore, con limite massimo pari a 0,035 g/kg.
Conseguenze per gli Stati membri e per le autorizzazioni nazionali
Il regolamento prevede che gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva che non risultino conformi alle nuove specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrà comunque terminare entro 15 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Indicazioni per la valutazione uniforme e l’etichettatura
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, incluse le appendici I e II. In particolare, nella valutazione complessiva devono prestare attenzione alle istruzioni di etichettatura relative alle misure da adottare per la formazione di schiuma e per la stabilità delle diluizioni della formulazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per adeguare le condizioni di approvazione della sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce.
Nuove specifiche tecniche della sostanza attiva
Per la sostanza attiva viene precisato che la purezza minima non è pertinente; il tenore di proteina BLAD è fissato a 195-210 g/kg. Sono inoltre indicate come impurezze rilevanti gli alcaloidi totali della chinolizidina (lupanina, 13α-OH-lupanina, 13α-angeloilossilupanina, lupinina, albina, angustofolina, 13α-tigloilossilupanina, α-isolupanina, tetraidrohombifolina, multiflorina, sparteina), con tenore massimo fissato a 0,05 g/kg.
Lupanina come composto marcatore
La lupanina è individuata come composto marcatore degli alcaloidi chinolizidinici rilevanti e il suo tenore massimo è fissato a 0,035 g/kg.
Disposizioni specifiche per la valutazione uniforme
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione alle istruzioni di etichettatura sulle misure da adottare per la formazione di schiuma e la stabilità delle diluizioni della formulazione.
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono disporre di tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva che non sono conformi alle nuove specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. Se concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere al più tardi entro 15 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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