Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/178 della Commissione, del 24 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aglonas maizes veistūklis (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/178 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Aglonas maizes veistūklis" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La decisione si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alle domande pendenti presentate prima della sua entrata in vigore, e sul mancato deposito di opposizioni. L’atto ha portata diretta e si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Aglonas maizes veistūklis" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello unionale, dell’IGP "Aglonas maizes veistūklis" per effetto del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda quindi il riconoscimento ufficiale della denominazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, con efficacia in tutti gli Stati membri. Non introduce un regime materiale autonomo per i produttori, ma produce gli effetti giuridici connessi all’iscrizione dell’indicazione geografica; il testo non contiene esclusioni ulteriori.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Aglonas maizes veistūklis"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/178 della Commissione dà attuazione alla disciplina unionale sulle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, iscrivendo nel registro UE l’IGP "Aglonas maizes veistūklis". L’atto conclude la procedura di registrazione relativa a una domanda presentata dalla Lettonia e già pubblicata in precedenza.

Contesto normativo e iter della domanda

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica dell’iscrizione. Il considerando 1 precisa che la domanda era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e che, in origine, era stata pubblicata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, allora applicabile ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Mancanza di opposizioni

Il procedimento si è chiuso senza contestazioni: il considerando 2 afferma che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale circostanza consente alla Commissione di procedere all’iscrizione dell’indicazione nel registro.

Effetti dell’iscrizione

Con l’articolo 1, l’indicazione geografica "Aglonas maizes veistūklis" è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò significa il riconoscimento formale della denominazione come IGP a livello unionale, con gli effetti di tutela e valorizzazione connessi al sistema delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro UE

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Aglonas maizes veistūklis" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base giuridica e disciplina transitoria

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Il considerando 1 precisa che la domanda era stata presentata dalla Lettonia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, ed era stata pubblicata secondo l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

Il considerando 2 indica che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità alimentareregistri e certificazionidiritto alimentare ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.