Regolamento (UE) 2025/117
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/117 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282 per quanto riguarda le procedure per le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le modalità operative con cui si svolgono le consultazioni scientifiche congiunte previste dal regolamento (UE) 2021/2282 per dispositivi medici e IVD. La disciplina copre la presentazione delle richieste, la programmazione dei periodi di domanda, la selezione e consultazione di esperti e portatori di interessi, nonché il coordinamento con le consultazioni parallele dei gruppi di esperti dell’EMA. Sono inoltre fissate regole su piattaforma digitale, segreto professionale, scambio documentale e trattamento/conservazione dei dati personali.
Norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro nell’ambito del regolamento (UE) 2021/2282, incluse le consultazioni parallele con i gruppi di esperti EMA.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle consultazioni scientifiche congiunte svolte dal gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ai sensi degli articoli da 16 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282, con riferimento specifico ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Riguarda gli sviluppatori di tecnologie sanitarie che presentano richieste di consultazione, i rappresentanti del gruppo di coordinamento e del sottogruppo JSC, il segretariato HTA della Commissione, i singoli esperti, le organizzazioni dei portatori di interessi e, quando la consultazione è parallela, l’Agenzia europea per i medicinali e i gruppi di esperti da essa supportati. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per il 2025 è prevista una disciplina transitoria specifica sui periodi di richiesta. Sono rilevanti anche le norme sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/117 sulle consultazioni scientifiche congiunte per dispositivi medici e IVD
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2021/2282 disciplinando in modo operativo le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La finalità è rendere prevedibile, trasparente e coordinato il confronto tra sviluppatori di tecnologie sanitarie, gruppo di coordinamento HTA, singoli esperti e portatori di interessi, anche nei casi in cui la consultazione si svolga in parallelo con quella di un gruppo di esperti dell’EMA.
Contesto e ratio
Dai considerando emerge che la consultazione scientifica congiunta serve a facilitare la futura valutazione clinica congiunta e i relativi aggiornamenti, offrendo agli sviluppatori orientamenti su dati, analisi ed evidenze richieste. Il regolamento mira inoltre a garantire pianificazione anticipata dei periodi di richiesta, interoperabilità tra piattaforma HTA ed EMA, tutela della riservatezza, indipendenza degli esperti e corretta gestione dei dati personali.
Ambito di applicazione
Il testo si applica alle consultazioni scientifiche congiunte previste dagli articoli da 16 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282, limitatamente a dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Coinvolge gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, il gruppo di coordinamento degli Stati membri, il sottogruppo JSC, la Commissione quale segretariato HTA, i singoli esperti, le organizzazioni della rete dei portatori di interessi e, quando vi sia consultazione parallela, l’EMA e i gruppi di esperti da essa supportati.
Programmazione dei periodi di richiesta
L’articolo 2 impone al gruppo di coordinamento di fissare entro il 30 novembre di ogni anno le date dei periodi di richiesta per l’anno successivo e il numero previsto di consultazioni per ciascun periodo. Devono essere previsti almeno tre periodi di richiesta annui. Per il solo 2025, in via transitoria, il gruppo di coordinamento deve fissare entro il 31 marzo 2025 almeno un periodo di richiesta.
Presentazione della richiesta e selezione iniziale
Le richieste si presentano in qualsiasi momento durante il periodo di richiesta pubblicato, esclusivamente tramite la piattaforma informatica HTA e secondo il modello adottato dal gruppo di coordinamento. Nella richiesta relativa a un dispositivo medico lo sviluppatore deve indicare se desidera anche la consultazione parallela di un gruppo di esperti. Alla fine del periodo di richiesta, il segretariato HTA trasmette al sottogruppo JSC le richieste conformi e, se pertinente, l’indicazione della consultazione parallela; entro 15 giorni lavorativi comunica all’EMA quali richieste sono state selezionate e riceve da quest’ultima l’esito sull’accettazione delle consultazioni parallele.
Calendario, assistenza allo sviluppatore e sincronizzazione con l’EMA
Le informazioni di avvio della consultazione sono fornite dal sottogruppo JSC tramite il segretariato HTA e possono includere il calendario della procedura, compreso il termine per il deposito del pacchetto informativo. Se la consultazione è parallela, il calendario è concordato con l’EMA e sincronizzato con le fasi del processo del gruppo di esperti. Lo sviluppatore può chiedere una riunione preliminare di assistenza con valutatore, co-valutatore e personale di segretariato; nei casi paralleli, tale assistenza si coordina con EMA e gruppo di esperti.
Selezione dei singoli esperti e fonti informative
Quando seleziona i dispositivi da sottoporre a consultazione, il sottogruppo JSC definisce patologia, settore terapeutico e ulteriori competenze necessarie. Il segretariato HTA individua i potenziali singoli esperti consultando, in via preferenziale, la rete dei portatori di interessi, le reti di riferimento europee per malattie rare e complesse, il portale sulle malattie rare e medicinali orfani, i referenti nazionali del regolamento (UE) n. 536/2014 e l’EMA. Se queste fonti non bastano, può ricorrere ad altri repertori, ai membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi, oppure ad agenzie e organizzazioni UE o internazionali. La scelta finale compete al sottogruppo JSC, dopo la verifica degli interessi dichiarati secondo la disciplina sui conflitti di interessi, con priorità a competenze diffuse in diversi Stati membri.
Riservatezza, segreto professionale e partecipazione degli esperti
La partecipazione dei singoli esperti è subordinata alla firma di un accordo di riservatezza. Il regolamento ribadisce che i rappresentanti del gruppo di coordinamento, del sottogruppo JSC e i singoli esperti sono vincolati al segreto professionale anche dopo la cessazione delle funzioni. Ciò si collega all’esigenza di proteggere la documentazione e le informazioni scambiate durante la consultazione.
Pacchetto informativo e richieste integrative
Lo sviluppatore presenta il pacchetto informativo mediante il modello del gruppo di coordinamento o, nei casi paralleli, mediante il modello specifico previsto dall’articolo 9. Il termine di deposito è fissato nel calendario. Se il pacchetto richiede integrazioni, il segretariato HTA chiede un pacchetto modificato entro il termine indicato; ulteriori chiarimenti o dati possono essere richiesti anche durante la redazione del progetto di documento finale. Nei casi paralleli, il pacchetto è presentato contemporaneamente al segretariato HTA e all’EMA, e le eventuali richieste di modifica, le conferme di ricezione, la convalida della domanda e l’accettazione del pacchetto sono scambiate in modo coordinato tra le due strutture.
Consultazioni parallele con un gruppo di esperti
Quando la consultazione scientifica congiunta sui dispositivi medici si svolge parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti, il regolamento prevede una forte integrazione procedurale. Il modello del pacchetto informativo è definito dal gruppo di coordinamento previa consultazione e accordo con l’EMA. Gli elenchi di questioni sono scambiati tra HTA ed EMA e discussi in un’unica riunione virtuale, co-presieduta dal valutatore/co-valutatore e da uno dei relatori del gruppo di esperti. Anche il documento finale della consultazione e la lettera di parere del gruppo di esperti devono essere scambiati lo stesso giorno della loro trasmissione allo sviluppatore.
Coinvolgimento di singoli esperti e organizzazioni di portatori di interessi
Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto modificato, o dalla convalida della domanda nel caso parallelo, il pacchetto è condiviso con i singoli esperti selezionati, i quali possono fornire contributi alla consultazione. Il sottogruppo JSC può inoltre chiedere contributi, in qualsiasi momento, a organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e società cliniche/scientifiche tramite i membri della rete di portatori di interessi, senza rivelare l’identità del dispositivo oggetto di consultazione. Nei casi paralleli, tali contributi sono condivisi anche con l’EMA.
Riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie
Alla riunione partecipano i rappresentanti dello sviluppatore, il valutatore e il co-valutatore, i singoli esperti selezionati, altri rappresentanti del sottogruppo JSC e il personale di segretariato HTA. Se vi è consultazione parallela, partecipano anche i consulenti del gruppo di esperti e il personale EMA. Possono inoltre essere invitati, su richiesta dell’EMA, pazienti selezionati secondo le regole EMA e, su richiesta dello sviluppatore, rappresentanti dell’organismo notificato come osservatori. La riunione si svolge in modalità virtuale.
Piattaforma digitale, trasparenza e tracciabilità
Tutta la corrispondenza e la documentazione previste dal regolamento e dal regolamento (UE) 2021/2282 devono transitare in formato digitale tramite la piattaforma informatica HTA. La piattaforma costituisce il canale unico di scambio tra gruppo di coordinamento, sottogruppo JSC, segretariato HTA, sviluppatore e singoli esperti, con finalità di trasparenza, tracciabilità e tutela del segreto professionale.
Trattamento dei dati personali
La Commissione è titolare del trattamento. Il regolamento elenca in modo puntuale le categorie di dati trattabili: identità, email e affiliazione dei rappresentanti del gruppo di coordinamento e del sottogruppo JSC; identità ed email dei singoli esperti; dati dei rappresentanti degli sviluppatori, dei membri della rete di portatori di interessi e dei partecipanti alle riunioni con il gruppo di esperti. I rappresentanti interni accedono solo alle parti della piattaforma pertinenti alle loro funzioni. Durante la riunione i pazienti non sono tenuti a rivelare la propria identità allo sviluppatore.
Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario alla finalità del regolamento e, in ogni caso, non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione alla consultazione scientifica congiunta; la Commissione riesamina la necessità di conservazione ogni due anni. Per i singoli esperti non selezionati, la conservazione è limitata al tempo necessario a garantire la disponibilità di competenze specialistiche e comunque a non più di tre anni dalla ricezione dei dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità procedurali
Stabilisce regole procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte previste dagli articoli da 16 a 21 del regolamento (UE) 2021/2282: presentazione delle richieste da parte degli sviluppatori, selezione e consultazione di organizzazioni di portatori di interessi, pazienti ed esperti, e cooperazione con i gruppi di esperti nei casi di consultazione parallela.
Periodi di richiesta e programmazione annuale
Il gruppo di coordinamento fissa entro il 30 novembre di ogni anno le date dei periodi di richiesta per l’anno successivo e il numero previsto di consultazioni per ciascun periodo; deve prevedere almeno tre periodi di richiesta all’anno. In deroga, entro il 31 marzo 2025 deve fissare almeno un periodo di richiesta per il 2025.
Presentazione delle richieste tramite piattaforma HTA
Le richieste di consultazione scientifica congiunta possono essere presentate in qualsiasi momento durante il periodo di richiesta pubblicato, attraverso la piattaforma informatica HTA, utilizzando il modello stabilito dal gruppo di coordinamento. Per i dispositivi medici, lo sviluppatore indica se chiede anche una consultazione parallela di un gruppo di esperti.
Scambio di informazioni e selezione delle richieste
Alla fine di ciascun periodo di richiesta, il segretariato HTA trasmette al sottogruppo JSC le richieste conformi e, per i dispositivi medici, segnala quelle per cui è stata chiesta la consultazione parallela con un gruppo di esperti. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di richiesta, il segretariato HTA informa l’EMA sulle richieste selezionate per la consultazione scientifica congiunta e l’EMA comunica quali richieste parallele sono state accettate per la consultazione del gruppo di esperti.
Calendario della consultazione e sincronizzazione con l’EMA
Le informazioni di avvio della consultazione scientifica congiunta sono fornite dal sottogruppo JSC tramite il segretariato HTA e includono, se del caso, il calendario della consultazione. Se la consultazione è parallela a quella di un gruppo di esperti, il calendario è concordato tra segretariato HTA e EMA e sincronizzato con le fasi procedurali del gruppo di esperti.
Selezione dei singoli esperti
Quando seleziona i dispositivi da sottoporre a consultazione, il sottogruppo JSC specifica patologia, settore terapeutico e altre competenze necessarie. Il segretariato HTA individua poi i singoli esperti consultabili, anche tramite rete dei portatori di interessi, reti di riferimento europee, portale sulle malattie rare e medicinali orfani, referenti nazionali e EMA. Se necessario, può consultare ulteriori repertori, membri del gruppo di coordinamento, agenzie e organizzazioni UE o internazionali. La selezione finale spetta al sottogruppo JSC, previa valutazione degli interessi dichiarati secondo le regole sui conflitti di interessi, con priorità a competenze distribuite in diversi Stati membri.
Riservatezza e segreto professionale
Alle consultazioni possono partecipare solo singoli esperti che abbiano firmato un accordo di riservatezza. Il regolamento richiama inoltre l’obbligo di segreto professionale per i rappresentanti del gruppo di coordinamento, del sottogruppo JSC e per i singoli esperti anche dopo la cessazione delle funzioni.
Pacchetto informativo e richieste integrative
Lo sviluppatore presenta il pacchetto informativo con il modello stabilito, tramite piattaforma HTA. Può chiedere assistenza in riunione con valutatore, co-valutatore e personale del segretariato HTA. Se il pacchetto è incompleto o contiene domande fuori ambito, il segretariato richiede una versione modificata entro il termine del calendario; ulteriori informazioni possono essere richieste anche durante la preparazione del progetto di documento finale.
Regole speciali per consultazioni parallele con un gruppo di esperti
Nei casi paralleli, lo sviluppatore presenta contemporaneamente il pacchetto informativo al segretariato HTA e all’EMA; partecipano alla riunione anche i relatori del gruppo di esperti e il relativo personale di segretariato. Il modello del pacchetto informativo specifico è stabilito dal gruppo di coordinamento previa consultazione e accordo con l’EMA. Le richieste di integrazione, le conferme di ricezione, la convalida della domanda e l’accettazione del pacchetto informativo sono scambiate tra HTA ed EMA in modo coordinato.
Elenco di questioni e riunione con lo sviluppatore
Dopo la valutazione del pacchetto, il sottogruppo JSC trasmette l’elenco di questioni per la riunione con lo sviluppatore e quest’ultimo invia risposte scritte e materiali almeno 10 giorni prima. Nei casi paralleli, gli elenchi di questioni del sottogruppo JSC e del gruppo di esperti sono scambiati lo stesso giorno e discussi in un’unica riunione virtuale, co-presieduta dal valutatore/co-valutatore e da un relatore del gruppo di esperti.
Coinvolgimento dei singoli esperti e dei portatori di interessi
Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto modificato, o dalla convalida della domanda nel caso parallelo, il pacchetto è condiviso con i singoli esperti selezionati, che possono fornire contributi alla consultazione. Il sottogruppo JSC può inoltre chiedere contributi a organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e società cliniche/scientifiche tramite la rete dei portatori di interessi, senza rivelare il dispositivo specifico oggetto di consultazione. Nei casi paralleli tali contributi sono condivisi anche con l’EMA.
Riunione di scambio di opinioni
Alla riunione partecipano i rappresentanti dello sviluppatore, il valutatore e co-valutatore, i singoli esperti selezionati, altri rappresentanti del sottogruppo JSC e il personale di segretariato HTA. Nei casi paralleli partecipano anche i consulenti del gruppo di esperti e il personale EMA; possono essere invitati, su richiesta dell’EMA, pazienti selezionati secondo le regole EMA e, su richiesta dello sviluppatore, rappresentanti dell’organismo notificato come osservatori. La riunione si svolge virtualmente.
Documento finale e lettera di parere
Nelle consultazioni parallele il gruppo di coordinamento approva il documento finale della consultazione scientifica congiunta e il gruppo di esperti rilascia la lettera di parere entro il termine del calendario. Il segretariato HTA e l’EMA si scambiano lo stesso giorno il documento finale approvato e la lettera di parere per assicurarne la contestuale trasmissione allo sviluppatore.
Piattaforma informatica e scambio digitale dei documenti
Tutta la documentazione è inviata in formato digitale e scambiata tramite la piattaforma informatica HTA tra gruppo di coordinamento, sottogruppo JSC, segretariato, sviluppatore e singoli esperti, nel rispetto di trasparenza, tracciabilità e segreto professionale.
Trattamento dei dati personali e conservazione
La Commissione è titolare del trattamento dei dati personali. Sono elencate le categorie trattate: identità, email e affiliazione dei rappresentanti, dei singoli esperti, degli sviluppatori, dei membri della rete di portatori di interessi e dei partecipanti alle riunioni congiunte. I rappresentanti del gruppo di coordinamento e del sottogruppo JSC accedono solo alle sezioni pertinenti della piattaforma. I pazienti non sono tenuti a rivelare la propria identità allo sviluppatore. I dati sono conservati per il tempo necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione, con riesame biennale; per gli esperti non selezionati la conservazione massima è di tre anni dalla ricezione dei dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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