Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1003

Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21

Normativa europea32025R1003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 600/2014 specificando i dati di riferimento identificativi necessari per riconoscere correttamente gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC ai fini degli obblighi di trasparenza. L’allegato individua le caratteristiche tecniche da riportare, tra cui classe di attività, tipo di strumento, valuta nozionale, struttura del nozionale, tasso di riferimento sottostante e termini operativi standard. È inoltre previsto che, dal 1° settembre 2026, tali dati includano anche l’UPI ISO 4914.

Regole tecniche sui dati di riferimento identificativi da utilizzare per la trasparenza dei derivati OTC, in particolare swap su tassi di interesse OTC e credit default swap OTC, ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014.

Ambito di applicazione

Si applica, ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, agli swap su tassi di interesse OTC e, per quanto espressamente previsto, anche ai credit default swap OTC. Riguarda i dati di riferimento identificativi da utilizzare per la classificazione e l’identificazione di tali derivati OTC; tra gli elementi inclusi figura anche l’UPI ISO 4914. Gli obblighi operativi si applicano dal 1° settembre 2026, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/1003 sui dati di riferimento identificativi per derivati OTC

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 600/2014 specificando gli elementi informativi necessari per identificare in modo uniforme gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC ai fini della trasparenza di mercato. La finalità è quella di consentire a partecipanti al mercato e autorità competenti di classificare correttamente i contratti e di confrontarne i dati in modo omogeneo, anche alla luce dell’uso dell’UPI ISO 4914.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che i dati di riferimento devono consentire l’identificazione dei derivati OTC non solo per classe di attività e tipo di strumento, ma anche per caratteristiche specifiche degli interest rate swap, come tipo di attività sottostante, valuta nozionale, tipo di consegna, struttura del nozionale, tassi di riferimento, termini operativi standard e convenzioni di rollover. Il regolamento si inserisce nel quadro degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 riguarda, ai fini degli obblighi di trasparenza del regolamento (UE) n. 600/2014, gli swap su tassi di interesse OTC e, quanto all’UPI, anche i credit default swap OTC. L’atto disciplina i dati di riferimento identificativi da utilizzare per la corretta classificazione e segnalazione di tali derivati OTC, con particolare attenzione agli interest rate swap. L’applicazione operativa dei requisiti decorre dal 1° settembre 2026.

Dati di riferimento identificativi richiesti

L’allegato, tabella 1, elenca gli attributi che devono essere considerati per l’identificazione dei derivati OTC soggetti alla disciplina di trasparenza. In particolare:

  • classe di attività, per distinguere tra tasso, credito, cambio, strumenti di capitale, merci o altre classi non standard;
  • tipo di strumento, per distinguere swap, opzione o forward;
  • tipo di attività sottostante, per qualificare gli interest rate swap come fisso contro variabile, fisso contro fisso o variabile contro variabile (swap di basi);
  • valuta nozionale, per verificare se il contratto è denominato in una delle quattro valute richiamate dall’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 e per identificarla tramite codice ISO 4217;
  • tipo di consegna, per distinguere contratti fisicamente consegnabili o cash settled;
  • struttura del nozionale, per individuare strutture costanti, crescenti, ammortizzanti o personalizzate;
  • tasso di riferimento sottostante e durata del riferimento;
  • termini operativi standard associati al tasso sottostante;
  • durata contrattuale, per verificare se ricadano periodi annuali completi rilevanti ai fini dell’articolo 8 bis, paragrafo 2;
  • data di efficacia, per distinguere contratti spot-starting e forward-starting;
  • convenzione di rollover, distinguendo calendar roll, IMM roll o altre convenzioni non standard.

Termini operativi standard dei benchmark interest rate swap

La tabella 2 identifica i termini operativi standard per cinque famiglie di tassi di riferimento: EUR-EURIBOR, EUR-EuroSTR, USD-SOFR, GBP-SONIA e JPY-TONA. Per ciascuna famiglia sono specificati:

  • la convenzione di rettifica del giorno lavorativo, che è modified following per tutte le famiglie indicate;
  • la convenzione di conteggio dei giorni della gamba fissa e della gamba variabile;
  • la frequenza dei pagamenti per le due gambe;
  • il fixing lag;
  • il calendario di fixing;
  • il calendario dei pagamenti;
  • l’assenza di pagamenti supplementari;
  • la convenzione di rollover;
  • la data di efficacia.

Tra i dati riportati emergono differenze tecniche significative, ad esempio per il fixing lag, che è pari a 2BD per EUR-EURIBOR e 0BD per le altre famiglie, e per i calendari di fixing e pagamento, che variano tra EUTA, USGS, GBLO, JPTO e USNY a seconda del benchmark.

UPI ISO 4914 e coordinamento con la disciplina tecnica dell’ESMA

Il regolamento chiarisce che l’UPI ISO 4914, pur essendo un identificativo globale del prodotto destinato alla raccolta e aggregazione dei dati, non contiene da solo tutti i dati di riferimento necessari per identificare correttamente gli interest rate swap ai fini della trasparenza. Per questo motivo, l’UPI deve essere integrato con ulteriori dati di riferimento identificativi. Nei considerando si richiama inoltre il potere dell’ESMA di elaborare norme tecniche di regolamentazione in materia di standard, formato e trasmissione dei dati di riferimento.

Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’efficacia degli obblighi specifici sui dati di riferimento identificativi è però differita al 1° settembre 2026, per consentire l’adeguamento operativo dei partecipanti al mercato e delle autorità competenti.

Disposizioni principali

Oggetto e dati identificativi richiesti

L’articolo 1 stabilisce che, dal 1° settembre 2026, per gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 8 bis, paragrafo 2, e dagli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, devono essere utilizzati i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC indicati nella tabella 1 dell’allegato.

Integrazione con l’UPI ISO 4914

Dal 1° settembre 2026, i dati di riferimento identificativi per gli swap su tassi di interesse OTC e i credit default swap OTC comprendono anche l’identificativo unico del prodotto UPI ISO 4914.

Ambito tecnico dei dati di riferimento

L’allegato elenca gli attributi da usare per distinguere i derivati OTC: classe di attività, tipo di strumento, tipo di attività sottostante, valuta nozionale, tipo di consegna, struttura del nozionale, tasso di riferimento sottostante, termini operativi standard, durata contrattuale, data di efficacia e convenzione di rollover.

Termini operativi standard per i tassi di riferimento

La tabella 2 definisce i termini operativi standard per i principali benchmark interest rate swap: EUR-EURIBOR, EUR-EuroSTR, USD-SOFR, GBP-SONIA e JPY-TONA. Per ciascuno sono indicati, tra l’altro, convenzione di rettifica del giorno lavorativo, day count convention della gamba fissa e variabile, frequenza dei pagamenti, fixing lag, calendari di fixing e di pagamento, presenza di pagamenti supplementari, convenzione di rollover e data di efficacia.

Esclusione di alcuni attributi

I considerando precisano che per gli swap su tassi di interesse OTC i dati di riferimento identificativi non dovrebbero includere la data di scadenza giornaliera o la data di efficacia, al fine di non compromettere un confronto significativo dei prezzi; tuttavia l’allegato include la "data di efficacia" come elemento utile a distinguere lo spot-starting dal forward-starting.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’applicazione sostanziale dei requisiti di identificazione decorre dal 1° settembre 2026.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziariderivati otctrasparenza dei mercatipost-trading

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.