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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/191

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/191 della Commissione, del 24 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Sussex (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/191 iscrive la denominazione "Sussex" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. La misura dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143, dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni nei termini previsti. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica "Sussex" come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Sussex" e concerne la sua registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Rileva per gli Stati membri dell’UE in quanto atto direttamente applicabile; la domanda era stata presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Non sono previste esclusioni o deroghe specifiche nel testo.

Iscrizione della DOP "Sussex" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/191 della Commissione dà iscrizione all’indicazione geografica "Sussex" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto normativo e procedimento

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Sussex", presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si evidenzia inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Effetto giuridico dell’iscrizione

Con l’articolo 1, la Commissione dispone l’iscrizione di "Sussex" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il testo indica espressamente la qualifica di DOP, con conseguente riconoscimento nel sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "Sussex"

L’articolo 1 dispone che l’indicazione geografica "Sussex" è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualificazione come DOP.

Base giuridica e procedimento di registrazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si richiama che la domanda era stata pubblicata a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che non sono state presentate dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidenominazioni di origine protettaregistri unionalidiritto alimentare

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