Sentenza n. 839/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza nr. 389/2024, pubblicata il 16.08.2024 - RG 826/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente e liquidato le somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 389/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre alle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata all’Amministrazione, non è stata eseguita. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha chiesto anche l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma costituisce la base del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto; il TAR ne ordina l’attuazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e valutare la concessione dell’indennizzo previsto dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’indennizzo per il ritardo nell’esecuzione non è automatico; può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell’adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerarlo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- L’inottemperanza sussiste quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria, salvo che dimostri l’avvenuto pagamento o specifiche ragioni ostative giuridicamente rilevanti.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice deve ordinare l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, tale da giustificare il rigetto della domanda di indennizzo per il ritardo nell’esecuzione quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese processuali, anche se provvede successivamente o si costituisce senza contestare l’inadempimento.
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