Cassazione Penale, Sentenza n. 27563/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per: capo A) furto in luogo di privata dimora (sottrazione di un monopattino nell'androne di un palazzo dove è ubicato uno studio medico) contestando la qualificazione come furto in abitazione perché la vittima era una visitatrice occasionale e l'androne sarebbe privo dello ius excludendi alios; capo B) contestando la punibilità per il reato di false generalità (art. 495 c.p.) invocando il principio nemo tenetur se detegere, sostenendo di aver mentito per evitare l'autoincriminazione relativa alla violazione di una misura cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il furto commesso nell'androne di un edificio rientra nell'art. 624-bis c.p. (pertinenza della privata dimora), rilevando che rileva il luogo in cui il furto è stato consumato e non il vincolo specifico tra la persona offesa e il luogo; ha ritenuto irrilevante l'apertura al pubblico e la brevità dell'azione. Ha inoltre respinto l'eccezione basata sul nemo tenetur: fornire false generalità in sede di identificazione integra il reato di cui all'art. 495 c.p., non essendo applicabile una scriminante in tali ipotesi. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa
La Corte interpreta la norma nel senso che conta il luogo in cui il furto è commesso (anche le pertinenze condominiali come l'androne), non il rapporto tra la vittima e il luogo; l'androne è pertinenza della privata dimora e quindi la sottrazione rientra nell'art. 624-bis
art. 495 cod. pen.
Fornire false generalità alla polizia giudiziaria in sede di identificazione configura il reato previsto da questa norma; la circostanza di voler evitare l'autoincriminazione non esclude la punibilità
art. 5 cod. pen.
L'errore sulla legge penale (errore di diritto) è irrilevante come causa di esclusione della responsabilità penale, salvo diversa previsione normativa
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato nelle forme previste da questa norma (trattazione senza intervento delle parti)
art. 21 norme att. cod. proc. pen.
Richiamata nella sentenza in relazione a una questione costituzionale pendente; la Corte segnala che la questione non investe il caso concreto in cui la falsità riguarda nome e data di nascita
Massime di principio
- Il carattere di 'privata dimora' è tutelato in ragione del luogo: le pertinenze di un edificio residenziale (es. androne/atrio condominiale) rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 624-bis anche se il bene sottratto appartiene a un visitatore occasionale
- L'apertura al pubblico o il continuo transito di persone non esclude di per sé la qualificazione di pertinenza di privata dimora
- Non è necessario che la persona offesa abbia un rapporto di residenza con il luogo: rileva la natura del luogo e la protezione speciale riconosciuta dal legislatore
- La mera brevità dell'azione o l'asserita non consapevolezza di trovarsi in luogo di privata dimora è una questione di fatto e non elimina automaticamente la rilevanza penale; l'errore sulla legge è generalmente irrilevante
- Fornire false generalità alla polizia giudiziaria integra il reato previsto dall'art. 495 c.p.; il diritto al silenzio o la paura di autoincriminarsi non legittimano la menzogna in ordine all'identità
- Se si è in dubbio su questioni costituzionali o su applicabilità di norme, tali questioni possono essere rilevanti solo se direttamente attinenti al tipo di falsità commessa (es. precedenti penali), altrimenti la norma resta applicabile
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