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Sentenza

Sentenza n. 1020/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2297/2025, depositata e resa pubblica il 17.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5588/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025.

Giustizia amministrativa202502502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’accredito di complessivi 2.000 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione del docente, mediante accredito sulla carta elettronica, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il ricorso lamentava l’inerzia dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori 60 giorni. Ha inoltre applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT. Le spese di giudizio, pari a 552 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per disporre una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo ed era inutilmente decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per porre le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale adempimento entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle regolate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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