Sentenza n. 4692/2026 - Roma, Sezione 1T
Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura del c.d. decreto flussi (P-RM/L/Q/2023/102834), nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché per la condanna al risarcimento del danno da ritardo ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 bis della L. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, poiché il procedimento amministrativo risultava già definito prima della proposizione del ricorso. In particolare, il decreto della Prefettura di Roma del 9 settembre 2025 aveva revocato il nulla osta e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente. Il decreto era stato notificato il 15 settembre 2025 all'indirizzo PEC di un altro difensore del ricorrente, precedentemente indicato quale domicilio speciale. Il ricorso avverso il silenzio era stato invece notificato il 30 dicembre 2025. La circostanza della notificazione del decreto al precedente domicilio speciale non è stata smentita in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non sussistesse più un silenzio-inadempimento suscettibile di impugnazione, poiché il procedimento amministrativo era stato concluso con il decreto prefettizio del 9 settembre 2025, notificato il 15 settembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso del 30 dicembre 2025. La notificazione all'indirizzo PEC del difensore precedentemente indicato quale domicilio speciale è stata ritenuta idonea, non essendo stata contestata dal ricorrente. Di conseguenza, il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a.; non è stata accolta la domanda risarcitoria da ritardo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato il contraddittorio d'ufficio per segnalare alle parti il possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso avverso il silenzio, poiché il procedimento amministrativo era già stato concluso con un provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata proposta dal ricorrente, ma non è stata accolta in quanto il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio dell'amministrazione è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, il procedimento amministrativo sia stato concluso con un provvedimento espresso, anche se il provvedimento non è stato notificato direttamente al ricorrente ma al difensore precedentemente indicato quale domicilio speciale.
- La notifica del provvedimento conclusivo all'indirizzo PEC del difensore indicato come domicilio speciale può dimostrare la conoscenza legale dell'atto, quando tale circostanza risulti dagli atti e non sia contestata dall'interessato.
- L'azione risarcitoria fondata sul danno da ritardo non può fondarsi sulla persistente inerzia dell'amministrazione quando, anteriormente alla proposizione del ricorso, il procedimento sia stato definito con un provvedimento espresso.
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