Cassazione Penale, Sentenza n. 13544/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per "erronea applicazione della legge penale" in relazione all'applicazione della recidiva. Sosteneva che la recidiva debba essere valutata come indice di maggiore pericolosità solo alla luce delle caratteristiche del fatto concreto e non con un'applicazione meccanicistica; nel caso di specie non sussisterebbero elementi sufficienti per qualificare l'imputato come più pericoloso e non sarebbe pertinente valorizzare il fatto che il reato sia stato commesso in pieno giorno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo generico e non confrontato con la motivazione delle sentenze di merito. I giudici hanno osservato che la valutazione della maggior pericolosità era fondata su un'analisi dei precedenti emersi dal certificato del casellario giudiziale, con particolare riguardo a due reati contro il patrimonio commessi in rapida successione dopo un periodo di inattività. Poiché il ricorrente non ha specificamente confutato queste considerazioni, il motivo è stato ritenuto insuscettibile di riesame in Cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto secondo le disposizioni emergenziali/modificate del decreto, ossia la possibilità di svolgere il contraddittorio per iscritto anziché orale
codice di procedura penale, art. 616
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, comprensive delle spese processuali e della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (qui applicata con la somma equitativamente fissata a euro 3.000)
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico che non affronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata può portare all'inammissibilità: in Cassazione è necessario confrontarsi direttamente con i fatti e le argomentazioni della decisione impugnata.
- La valutazione della recidiva come indice di maggiore pericolosità deve essere motivata concretamente: i giudici devono indicare i precedenti rilevanti e il nesso con la condotta contestata; una mera enunciazione astratta può essere insufficiente, ma se il giudice spiega la connessione (es. serie di reati recenti) la contestazione deve replicare tale argomentazione.
- Il solo fatto che il reato sia stato commesso in pieno giorno non costituisce automaticamente, di per sé, un elemento decisivo per qualificare maggiore pericolosità; tale circostanza può essere valutata ma va comunque inserita in una motivazione complessiva e collegata ad altri elementi.
- Chi impugna deve fornire argomentazioni specifiche e riferite alle pagine della motivazione che intendono contestare; l'assenza di tale specificità espone il ricorso al rigetto per genericità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, condanna alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
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